CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 16937/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 13538-2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Miglionico (MT), alla [OSCURATO:PERSONA], posta in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore il commissario liquidatore Rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13538/2016 Numero sezionale 1896/2022 Numero di raccolta generale 16937/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 avverso il decreto del Tribunale di Matera, depositato in data 21.4.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/5/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Potenza stabilì con la sentenza n. 625/01 l’obbligo in capo a [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere all’ex moglie la somma di euro 309,87 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, obbligo rimasto inevaso da parte del Gianpietro con la conseguenza che, alla data del 25.9.2012 era maturato in favore dell’odierna ricorrente un credito di euro 20.018,19. 2.Promosso pignoramento presso terzi verso il datore di lavoro del debitore, [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato in data 12.10.2012 l’ufficiale giudiziario intimava alla predetta società di non disporre delle somme pignorate e nel corso della procedura esecutiva, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al Tribunale di Potenza, il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] rendeva dichiarazione positiva di capienza. La procedura esecutiva si definiva con ordinanza resa in data 18.3.2014 con la quale il Tribunale di Potenza assegnava alla [OSCURATO:PERSONA] un importo mensile di euro 225,60. 3. In data 18 giugno 2015 veniva inoltrata da parte della Scelti al commissario liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] istanza di ammissione al passivo che tuttavia veniva rigettata posto che, sulla base delle scritture contabili riscontrate dal commissario, era emerso che il credito azionato dalla Scelti doveva essere compensato con il maggior credito vantato dalla società datrice di lavoro nei confronti del Giampietro che risultava debitore della somma di euro 2.491,01 a titolo di capitale sociale sottoscritto ed ancora non versato. 4. Proposta opposizione allo stato passivo da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della l.c.a. della [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], avverso il sopra descritto provvedimento di diniego del commissario liquidatore, il Tribunale di Matera con il decreto qui di nuovo impugnato ha rigettato l’opposizione confermando pertanto la decisione impugnata.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13538/2016 Numero sezionale 1896/2022 Numero di raccolta generale 16937/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 Il Tribunale ha ritenuto - in relazione al credito vantato dall’opponente nei confronti della cooperativa in l.c.a. – che il titolo esecutivo (costituito dall’ordinanza di assegnazione delle somme emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva all’apertura della procedura concorsuale) non fosse opponibile a quest’ultima, anche in sede di accertamento del passivo, posto che, pur non applicandosi alla procedura esecutiva il divieto previsto dall’art. 51 l. fall. (essendo il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa collettiva terza rispetto al processo esecutivo), tuttavia non poteva farsi valere nei confronti del commissario liquidatore un titolo non preesistente al decreto ministeriale di messa in liquidazione coatta amministrativa; ha evidenziato che neanche era opponibile alla procedura concorsuale il solo pignoramento delle somme vantate dal Giampietro posto che la notifica del predetto atto determinava esclusivamente l’indisponibilità delle somme pignorate ma non escludeva in alcun modo il diritto del terzo di negare l’esistenza del credito, anche in ragione dell’estinzione per intervenuta compensazione; ha inoltre osservato che non poteva attribuirsi alcuna valenza dirimente alla dichiarazione resa dal terzo nella procedura esecutiva di capienza delle somme, non essendo equiparabile la posizione processuale dell’amministratore dell’[OSCURATO:PERSONA] a quella del rappresentante dei creditori, non vincolato dalle determinazioni in precedenza assunte dal rappresentante della cooperativa poi posta in l.c.a.; ha dunque osservato che – esclusa la rilevanza della mera notifica del pignoramento presso terzi e dell’ordinanza resa in epoca successiva al decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa - l’opponente non aveva dimostrato né in sede di verifica né nel giudizio di opposizione l’esistenza del maggior credito di lavoro vantato dal coniuge inadempiente (in relazione all’obbligo di corrispondere l’assegno mensile di mantenimento) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al controcredito vantato dalla cooperativa in l.c.a. per il pagamento della quota sociale pari ad euro 15.987, risultante dalla dichiarazione sottoscritta dal Giampietro in data 30.12.2010. 2. Il decreto, pubblicato il 21.4.2016, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. ha resistito con controricorso.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13538/2016 Numero sezionale 1896/2022 Numero di raccolta generale 16937/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 3. Con ordinanza interlocutoria del 16 maggio 2017 la Sesta Sezione di questa Corte ha disposto il rinvio della causa per la trattazione in pubblica udienza, avendo ritenuto che non sussistessero i presupposti per provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione “delle norme di diritto circa l’opponibilità al commissario liquidatore dell’ordinanza di assegnazione delle somme”. Si evidenzia da parte della ricorrente che, in sede di rilascio della dichiarazione di capienza da parte del terzo pignorato, il legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] si limitò ad esibire e depositare copia della busta paga corrisposta al Giampietro relativa al mese di ottobre 2012, senza nulla eccepire in ragione di eventuali diritti vantati ovvero vantabili dalla società stessa verso il dipendente e sui quali far valere eventuali compensazioni tra le parti. Si evidenzia ancora che tale eccezione di compensazione non era mai stata sollevata e prospettata nel corso della procedura esecutiva, come confermato dal contenuto dell’ordinanza di assegnazione delle somme e della dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato. Si osserva ancora che lo stesso commissario liquidatore, all’atto della notifica dell’ordinanza di assegnazione delle somme, ben avrebbe potuto esperire il rimedio dell’opposizione all’esecuzione finalizzata ad opporre al creditore assegnatario fatti estintivi ovvero impeditivi delle sue pretese sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo, ovvero per contrastare la pretesa azionata con il precetto. 1.1 Prima di esaminare il motivo di ricorso occorre chiarire che la disposta trattazione della presenta causa in pubblica udienza, come previsto nell’ordinanza interlocutoria sopra ricordata in premessa, non è di ostacolo alla celebrazione del giudizio con il rito camerale a trattazione scritta, non ritenendo questo Collegio che i motivi di ricorso richiedano la fissazione della pubblica udienza e rientrando nella discrezionalità del Collegio giudicante la valutazione ultima sul rito applicabile (cfr. anche Cass. 26480/2020).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13538/2016 Numero sezionale 1896/2022 Numero di raccolta generale 16937/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 1.2 Il primo motivo, per come articolato, è, in parte, inammissibile e, per altra parte, infondato. Le doglianze non colgono invero le rationes decidendi poste a sostegno dell’impugnato rigetto della proposta opposizione allo stato passivo. In realtà, il Tribunale ha rigettato la predetta impugnazione evidenziando, da un lato, la non opponibilità alla procedura concorsuale dell’ordinanza di assegnazione delle somme resa nella sede della procedura di pignoramento presso terzi (perché titolo giudiziale formatosi successivamente al decreto di ammissione della società cooperativa alla procedura di l.c.a) e la non rilevanza della notifica dell’atto di pignoramento al terzo - intervenuto questo sì prima del menzionato decreto di sottoposizione della società alla liquidazione coatta amministrativa ma irrilevante ai fini dell’ammissione (perché atto il cui effetto era unicamente quello di intimare al terzo di non disporre delle somme pignorate senza autorizzazione giudiziale) – e, dall’altro, osservando che l’opponente non aveva dimostrato né in sede di verifica né nel successivo giudizio di opposizione l’esistenza del maggior credito di lavoro vantato dal suo ex coniuge inadempiente (in relazione all’obbligo di corrispondere l’assegno mensile di mantenimento) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al controcredito vantato dalla cooperativa in l.c.a. per il pagamento della quota sociale. Ciò ricordato, le doglianze proposte dalla ricorrente si incentrano invece sul diverso profilo della mancata deduzione, nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi ovvero nell’eventuale (e successiva) sede oppositiva, dell’eccezione di compensazione da parte del debitor debitoris il cui legale rappresentante avrebbe invece rilasciato in quella sede dichiarazione positiva di capienza delle somme rispetto al credito oggetto di pignoramento presso terzi. Non vi è che non veda come le censure così proposte non scalfiscano in alcun modo le ragioni della decisione qui impugnata, così rendendo inammissibili le doglianze veicolate nel motivo di ricorso in esame. Sul punto non è inutile ricordare che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13538/2016 Numero sezionale 1896/2022 Numero di raccolta generale 16937/2022 impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della Data pubblicazione 25/05/2022 denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi" (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 - , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Sez. 1 - , Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020). 1.3 Sotto altro profilo le doglianze risultano anche infondate posto che ciò che rileva, in sede di verifica del passivo e del successivo giudizio oppositivo ex artt. 98 e 99 l. fall., è la dimostrazione della titolarità e della opponibilità del credito di cui si chiede l’insinuazione al passivo (prova invece non fornita dalla ricorrente), risultando irrilevanti le diverse vicende attinenti al procedimento di pignoramento presso terzi azionato dalla odierna ricorrente. Ne consegue il complessivo rigetto del primo motivo. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., delle “norme di diritto circa la valenza probatoria dei documenti prodotti dal resistente”. Si evidenzia che il provvedimento impugnato ritiene provato il controcredito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nei confronti del Giampietro per il mancato pagamento della quota di capitale sottoscritto e non versato, come sarebbe dimostrato dalla presunta ricognizione di debito sottoscritta in data 30.12.2010 e prodotta in atti e che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, tutta la documentazione versata in atti a supporto delle avverse tesi difensive, peraltro solo in copia, non avrebbe alcuna valenza probatoria perché non riconducibile alle parti e prive di data certa, non potendosi considerare provata la datazione dei documenti tramite la presunta “raccomandata a mani”, stante la mancanza della specifica timbratura postale. 2.1 Il motivo – così articolato – è inammissibile.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13538/2016 Numero sezionale 1896/2022 Numero di raccolta generale 16937/2022 Pretende infatti la ricorrente - tramite la formulazione del vizio di “violazione Data pubblicazione 25/05/2022 e falsa applicazione delle norme di diritto”, declinato dunque ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 3, cod. proc. civ. e con deduzione solo genericamente formulata e non autosufficiente ex art. 366, primo comma, n. 6, medesimo codice di rito - una rivalutazione della documentazione già scrutinata nelle fasi di merito per accreditare un diverso giudizio sulla sussistenza del credito già oggetto della procedura di pignoramento presso terzi e poi contenuto del giudizio di accertamento in sede di opposizione allo stato passivo, verifica quest’ultima che appartiene all’esclusiva cognizione del giudice del merito e che non rientra invece nel sindacato di legittimità. 2.1.1 Sotto il primo profilo non può essere dimenticato che - in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13538/2016 Numero sezionale 1896/2022 Numero di raccolta generale 16937/2022 trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze Data pubblicazione 25/05/2022 giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). Ciò posto, rileva il Collegio come l’odierna ricorrente pretenda, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge (sub specie dell’art. 2704 cod. civ., neanche richiamato peraltro in rubrica), una rilettura della documentazione già versata in atti e peraltro neanche indicata e descritta specificatamente nel motivo di ricorso in esame. 2.1.2 In relazione a quest’ultimo profilo, va evidenziato come il motivo di censura si presenta formulato in modo irrimediabilmente generico e non autosufficiente, non avendo in alcun modo specificato la ricorrente quali fossero i documenti di cui si lamentava un’errata lettura da parte del Tribunale, come era suo precipuo onere, ai sensi dell’art. 366, 1 comma, n. 6, cod. proc. civ. e non avendoli neanche allegati al presente ricorso per cassazione, come prescrive l’art. 369, n. 4, sempre codice di rito. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, relativamente alla documentazione contabile della società [OSCURATO:SOCIETA]. Si evidenzia che la società in l.c.a. non aveva depositato in giudizio ulteriore documentazione contabile per le annualità 2011-2012-2013 dalla quale avrebbe potuto ricavarsi utili informazioni per eventuali ulteriori versamenti effettuati dal Gianpietro ad estinzione del debito contratto con la predetta società. 3.1 Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già sopra evidenziate in relazione all’esame dei primi due motivi di censura. 3.1.1 Da lato, le censure proposte dalla ricorrente non colgono le rationes decidendi del provvedimento impugnato già ricordate in relazione al primo motivo e per le quali si rimanda a quanto già sopra osservato.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13538/2016 Numero sezionale 1896/2022 Numero di raccolta generale 16937/2022 3.1.2 Dall’altro, le doglianze peccano ancora una volta di una insuperabile Data pubblicazione 25/05/2022 genericità di formulazione e di un genetico difetto di autosufficienza, posto che non indicano quale fosse la documentazione probatoriamente rilevante e non presa in considerazione dal Tribunale (indicata solo in termini di eventuale rilevanza probatoria) e neanche specificano se, in relazione alla stessa, la ricorrente avesse avanzato una richiesta di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., nel corso del giudizio di merito. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Ritiene il Collegio di dover addivenire alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della peculiarità dei profili sostanziali sottostanti. P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto d