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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23592/2023

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/10/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna del ricorrente per due reati di truffa.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel suo stesso interesse.

Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, intervenuta prima della presentazione del ricorso. h4, Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio de 01.03.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] eltrani r [OSCURATO:PERSONA] IL O MAG. [OSCURATO:PERSONA] il Funzio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/10/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna del ricorrente per due reati di truffa. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, intervenuta prima della presentazione del ricorso. h4, Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio de 01.03.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] eltrani r [OSCURATO:PERSONA] IL O MAG. [OSCURATO:PERSONA] il Funzio
Sentenza Cassazione n. 23592/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris