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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 2023

Cassazione n. 07398/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Luca e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite il difensore di fiducia, avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. nella misura di due di reclusione ciascuno, con sospensione condizionale, in relazione ad una serie di reati di bancarotta contestati loro in continuazione.

I ricorrenti rappresentano due ragioni di censura.

1.1. Una prima eccezione riguarda il vizio del consenso alla definizione del procedimento nei loro confronti attraverso l'istituto del patteggiamento, desunto dalle istanze presentate ex art. 444 cod. proc. pen., entrambe volte a richiedere, quanto alla pena patteggiata, la sua sostituzione con la sanzione sostitutiva della semidetenzione, ai sensi degli artt. 53 e ss.

I. n. 689 del 1981.

Secondo i ricorrenti, la totale mancanza di riferimento a tale richiesta di sostituzione, nella motivazione della sentenza, renderebbe evidente il difetto di manifestazione del consenso all'applicazione della pena, tanto più che gli imputati sono rimasti "assenti" nel processo.

1.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di carenza di motivazione e difetto di correlazione della sentenza impugnata, che non si è espressa riguardo alla richiesta di sostituzione della pena patteggiata, contenuta nelle istanze degli imputati, da ritenersi congiuntamente proposta insieme alle istanze di patteggiamento, anche se non reiterata nelle riformulazioni delle istanze presentate dopo poco tempo.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia.

2. Il difensore e procuratore speciale dei due ricorrenti, nella sua qualità, ha depositato al Collegio formale rinuncia ai ricorsi datata 15.11.2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia.

2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata depositata rinuncia ai ricorsi da parte del difensore di fiducia e procuratore speciale dell ricorrenti, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con nota cui sono state allegate le procure speciali.

Pertanto, ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi per rinuncia, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che li hanno proposti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost.2 n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500 P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Luca e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite il difensore di fiducia, avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. nella misura di due di reclusione ciascuno, con sospensione condizionale, in relazione ad una serie di reati di bancarotta contestati loro in continuazione. I ricorrenti rappresentano due ragioni di censura. 1.1. Una prima eccezione riguarda il vizio del consenso alla definizione del procedimento nei loro confronti attraverso l'istituto del patteggiamento, desunto dalle istanze presentate ex art. 444 cod. proc. pen., entrambe volte a richiedere, quanto alla pena patteggiata, la sua sostituzione con la sanzione sostitutiva della semidetenzione, ai sensi degli artt. 53 e ss. I. n. 689 del 1981. Secondo i ricorrenti, la totale mancanza di riferimento a tale richiesta di sostituzione, nella motivazione della sentenza, renderebbe evidente il difetto di manifestazione del consenso all'applicazione della pena, tanto più che gli imputati sono rimasti "assenti" nel processo. 1.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di carenza di motivazione e difetto di correlazione della sentenza impugnata, che non si è espressa riguardo alla richiesta di sostituzione della pena patteggiata, contenuta nelle istanze degli imputati, da ritenersi congiuntamente proposta insieme alle istanze di patteggiamento, anche se non reiterata nelle riformulazioni delle istanze presentate dopo poco tempo. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia. 2. Il difensore e procuratore speciale dei due ricorrenti, nella sua qualità, ha depositato al Collegio formale rinuncia ai ricorsi datata 15.11.2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata depositata rinuncia ai ricorsi da parte del difensore di fiducia e procuratore speciale dell ricorrenti, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con nota cui sono state allegate le procure speciali. Pertanto, ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi per rinuncia, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che li hanno proposti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost.2 n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500 P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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