CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 33027/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità.FATTO E DIRITTO 1. Con atto di dichiarazione di appello e contestuali motivi, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], impugnava la sentenza del . Tribunale monocratico di Pescara n. 1658/2025, emessa il 5 novembre 2025, che aveva condannato l'imputato alla pena di mesi due di arresto ed euro 3.000 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria pari ad euro 300, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. L'imputazione atteneva al reato di cui all'art. 116; comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992, per avere l'imputato, in due diverse occasioni nel biennio, condotto veicoli senza essere munito di patente di guida, essendo già stato sanzionato in data 15 novembre 2022 e nuovamente sorpreso alla guida in data 22 giugno 2024. 3. Il giudizio di primo grado si svolgeva nelle forme del rito abbreviato e si concludeva con affermazione di responsabilità, ritenuta la configurabilità della recidiva nel biennio. 4. Con l'atto di impugnazione la difesa deduceva un unico motivo, articolato sotto il profilo della eccessiva quantificazione della pena e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.. pen. In particolare si sosteneva che il Tribunale si fosse discostato in modo eccessivo dal minimo edittale, individuato, in assenza di minimo specifico, nel limite di cui all'art. 25 cod. pen.; si censurava la motivazione relativa alla asserita propensione a delinquere dell'imputato, ritenuta non adeguatamente giustificata alla luce dei precedenti penali, risalenti nel tempo; si deduceva il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, lamentando il mancato esame dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento processuale dell'imputato. 5. Sulla base di tali rilievi, la difesa concludeva chiedendo la rideterminazione della pena in senso più favorevole e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 6. L'atto veniva qualificato dalla Corte di appello come ricorso per cassazione trattandosi di formale appello avverso una sentenza di condanna alla pena dell'ammenda, provvedimento non appellabile. 7. Il ricorso è inammissibile. 8. Deve preliminarmente rilevarsi che l'atto di impugnazione è stato proposto nella forma dell'appello avverso una sentenza di condanna che ha irrogato la pena dell'arresto, sostituendola con quella dell'ammenda. Orbene, a 1norma dell'art. 57 legge 24 novembre 1981 n. 689, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva. Dunque, l'applicazione dell'ammenda in sostituzione dell'arresto apre la strada al regime delle impugnazioni proprio delle sentenze che irrogano la pena pecuniaria in via originaria. 9. Ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., "non sono appellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata soltanto la pena dell'ammenda", con la conseguenza che avverso tali decisioni è esperibile esclusivamente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.. In applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, sancito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'impugnazione è stata correttamente convertita in ricorso per cassazione. 10. Ciò posto, il Collegio rileva che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pescara, difensore che ha presentato appello, come risulta dalla visione degli elenchi disponibili sul sito del [OSCURATO:PERSONA], non risulta abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. 11. Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., in tema di condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M