CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 24543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18707-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 COMUNE DELL'AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1 R.G.N. 18807/2016 TREMITI 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 101/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 349/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza depositata il 28.1.2016, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità specificata in epigrafe, volta ad ottenere dal Comune di L'Aquila la corresponsione del contributo di autonoma sistemazione (cd. CAS) di cui al110.P.C.M. nr. 3754 del 2009, art. 11, in relazione al periodo 1.10.2012/ 5 febbraio 2013, per l'importo complessivo di euro 3.200,00; 2. avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di censura, cui ha resistito il Comune con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]: 3. con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell'O.P.C.M. 9 aprile 2009, nr. 3754, art. 11; R.G.N. 18807/2016 4. assume che, all'ordinanza nr. 3754 cit., con cui era stato introdotto il contributo di autonoma sistemazione, era seguita l'ordinanza nr. 3870 del 2010, il cui art. 9 aveva stabilito la necessità di una autocertificazione in merito alla permanenza delle condizioni legittimanti la concessione del CAS, entro la data del 31 agosto 2010, pena la decadenza del beneficio; 5. il Comune di L'Aquila, tuttavia, con la deliberazione di Giunta comunale nr. 378 del 2012, volendo perseguire finalità di razionalizzazione analoghe a quelle di cui all'O.P.C.M. nr. 3870 cit., introduceva, in modo non consentito, requisiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalle fonti indicate e, dunque, illegittimamente, denegava il contributo alla parte ricorrente; 6. il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità; 7. al riguardo, la sentenza impugnata ha escluso profili di invalidità della delibera e, osservato come l'atto adottato dall'ente comunale «partecipa(sse) della stessa esigenza di verifica della OPCM del 2010»; 8. le censure alla statuizione difettano di specificità; 9. invero, il principio di specificità del ricorso, riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell'articolo 366, nr. 6, cod.proc.civ., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della ceclu, sez. I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non è rispettato quando il motivo di ricorso, pur facendo rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte, non ne riassuma il contenuto in modo puntuale, nelle parti necessarie a soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione ( in termini, Cass. nr. 6769 del 2022; v., anche, in argomento, Cass., sez. un., nr. 8950 del 2022); 10. nella fattispecie, all'evidenza, la verifica di fondatezza dei rilievi richiede l'esame del provvedimento comunale che, tuttavia, R.G.N. 18807/2016 non è trascritto neppure nelle parti salienti (v. Cass. nr. 15065 del 2014); ciò impedisce ogni verifica e determina l'inammissibilità del ricorso; 11. le spese sono liquidate come da dispositivo, con condanna, altresì, della ricorrente al versamento del doppio contributo, ove il pagamento risulti dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso a