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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 ottobre 2023

Cassazione n. 27691/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente [OSCURATO:PERSONA] ** * * Consigliere* * * Consigliere* * * Consigliere* 26/09/2023 CC* * * Consigliere rel. ** 27472/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 27472/2022 r.g. proposto da* * alias Della * * rappresentata e difesa giustaprocura speciale allegata in calce al ricorso dall * * * econ il medesimo legale elettivamente domiciliata in * CE alla via *n. 19 presso lo “Studio * * ricorrentecontro* * * * * * * qualeamministratore di sostegno di * * detto * [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] * intimatiavverso il decreto della [OSCURATO:PERSONA] pubblicato il giorno 17/10/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26/09/2023dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/20231.

Con decreto del 27 luglio 2020 n. 6041 reso nel procedimento n.r.g.16468/2019 il Tribunale di Roma richiestone da * ed * ** in qualità di figli di * * detto * nominò l * ** amministratore di sostegno di quest ultimo impossibilitato a curareautonomamente i propri interessi soprattutto economici.2.

Il 6 agosto 2021 l * di Stato Civile del Comune di Roma * XVrichiestone da * * alias * Della * anche perl amministrato sulla base di una procura speciale datata 5 agosto 2021 da luirilasciatale effettuò le pubblicazioni relative al loro matrimonio.2.1.

L amministratore di sostegno tuttavia a ciò autorizzato dal giudice tutelaresi oppose alla celebrazione di detto matrimonio ed il relativo procedimento fu iscrittoal n.r.g. 14165/2021 del Tribunale di Roma nel quale intervennero volontariamente* ed * * * associandosi alla richiesta disospensione della celebrazione del matrimonio medesimo e si costituì ** sostenendo la correttezza dell iter intrapreso con le pubblicazioni dimatrimonio ed evidenziando l effettiva volontà di contrarre matrimoniodell amministrato definito il proprio compagno di vita dal 2016.2.2.

Nelle more di questo secondo procedimento a seguito della richiesta dipromuovere giudizio di interdizione nei confronti del padre avanzata da ** * il 30 agosto 2021 nonché dei pareri espressidall amministratore di sostegno il 13 settembre 2021 e dal Pubblico Ministero il 16settembre 2021 che anche sulla base delle relazioni mediche del 5 agosto 2021erano concordi nel richiedere l estensione all amministrato del divieto di contrarrematrimonio previsto per l interdetto o l inabilitato il Giudice * nell ambito delprocedimento n.r.g. 16468/2019 connesso con quello incardinato per l annullamentodella celebrazione del matrimonio n.r.g. 14165/2021 con decreto immediatamenteefficace del 19 settembre 2021 dispose ad integrazione del provvedimento diapertura dell amministrazione di sostegno il divieto per l amministrato ** di contrarre matrimonio rilevando che il beneficiario non era in grado dideterminarsi liberamente né di comprendere gli effetti giuridici ed economiciderivanti dalla sottoscrizione di un vincolo matrimoniale.3.

Il reclamo promosso contro questo decreto da * * quale parteinteressata alla celebrazione del matrimonio con il beneficiario fu dichiaratoinammissibile dalla Corte di appello di Roma con decreto del 17 ottobre 2022 resonel contraddittorio con * ed * * * con l * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023* nella indicata qualità e con l intervento del Procuratore Generale dellaRepubblica presso quella corte.3.1.

Il giudice a quo opinò che «La reclamante che non è stata parte in primogrado non è legittimata ad impugnare in appello i provvedimenti adottati nel corsodella procedura alla quale è rimasta estranea.

L art. 417 c.c. richiamato dall art. 406c.c. elenca i soggetti legittimati a promuovere l azione per la nominadell amministratore di sostegno che ove esistenti devono anche essere sentiti dalgiudice tutelare oltre al pubblico ministero al tutore e al curatore la norma indica iparenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo il coniuge e a seguito dellalegge istitutiva dell amministrazione di sostegno anche la “persona stabilmenteconvivente”.

Con il provvedimento emesso in data 8/11/2021 nella procedura *16468/2019 il giudice tutelare ha dichiarato non luogo a provvedere sull istanza diautorizzazione ad intervenire in giudizio avanzata dal procuratore di ** al fine di chiedere la revoca della limitazione del diritto di contrarrematrimonio dell amministrato rilevando che la stessa non riveste alcuna delle qualitàsopra indicate.

Avverso tale decisione – il cui contenuto sostanziale è l affermazionedell insussistenza della legittimazione dell istante – non risulta sia stata propostaimpugnazione.

Nel procedimento * 16468/2019 peraltro * è presenteanche con un proprio difensore che benché legittimato * 1 n. 5380/2020 nonha impugnato il provvedimento del 19/9/2021 che pure ha inciso su di un suo dirittopersonalissimo.

Non è dunque ipotizzabile in questa sede neppure un interventoadesivo della reclamante ai sensi dell art. 105 c. 2 c.p.c.». * infine che «leparti sono concordi nel riferire che la reclamante ha conosciuto l amministratovedovo dal 2010 nel 2016 la suddetta nei propri atti non ha mai addotto di avereconvissuto con il * e non ha contestato quanto riferito dalle altre parti circala sua mancata disponibilità delle chiavi dell appartamento dell amministrato.* dal giudice tutelare * ha riferito che dopo due mesi che si eranoconosciuti egli e la reclamante si erano innamorati che lei era molto bella e chetalvolta andavano insieme al ristorante.

Per accertare che la relazione sentimentalenon ha dunque mai rivestito i caratteri della stabile convivenza non occorreprocedere ad istruttoria essendo tale dato incontestato * * haperaltro rinunciato a comparire innanzi al giudice tutelare che la aveva convocata perl udienza del 7/10/2021 . * il difetto di legittimazione attiva della reclamantel impugnazione deve dunque essere dichiarata inammissibile.

Alla pronuncia* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate indispositivo secondo tariffe».4.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso * *alias * Della * affidandosi a quattro motivi illustrati anche da memoriaex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Nessuno dei destinatari della notificazione di talequalità il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Romaha svolto tempestive difese in questa sede ma * * solo in vistadella fissata adunanza camerale ha depositato una propria memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. * preliminarmente il Collegio che la memoria depositata da ** non costituitosi ritualmente e tempestivamente mediante deposito dicontroricorso deve considerarsi inammissibile.1.1.

Invero attesa la qui condivisa * n. 4049 del 2023 «la parte contro laquale il ricorso è diretto se intende contraddirvi deve farlo mediante controricorsocontenente ai sensi dell art. 366 cod. proc. civ. richiamato dall art. 370 commasecondo stesso codice l esposizione delle ragioni atte a dimostrare l infondatezzadelle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente.

In mancanza di tale attoessa non può presentare memoria ma solamente partecipare alla discussione orale v. * n. 11160 del 11/06/2004 che per tale motivo ha dichiarato inammissibileun «atto di * dell intimato non contenente alcuna replica ai motivi del ricorsov. anche * n. 6222 del 20/04/2012 ».

Nello stesso senso si veda anche inmotivazione * n. 34791 del 2021 secondo cui «giusta orientamento consolidatonella giurisprudenza di legittimità ai sensi 370 comma 1 c.p.c. alla parte contro laquale è diretto il ricorso la quale non abbia depositato il controricorso situazione cuideve equipararsi quella in cui come nella specie trattisi di atto non qualificabile cometale in quanto privo dei relativi requisiti essenziali nel periodo che va dalla scadenzadel termine per la proposizione del controricorso alla data fissata per la discussionedel ricorso per cassazione è preclusa qualsiasi attività processuale sia essa direttaalla costituzione in giudizio anche se soltanto ai fini della partecipazione alladiscussione orale o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372e 378 c.p.c. v. * * * 11/4/1981 n. 2114 * 28/5/1980 n. 3513* 9/8/1962 n. 2486 ».1.2. * più specificamente giusta * n. 17030 del 2021 cfr. inmotivazione anche nell ambito del procedimento camerale di cui all art. 380 bis.1* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023cod. proc. civ. – introdotto dall art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016 convertito conmodificazioni dalla L. n. 196 del 2016 – alla parte contro cui è diretto il ricorso chenon abbia depositato un atto qualificabile come controricorso «nel periodo che vadalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per ladiscussione del ricorso per cassazione è preclusa pertanto qualsiasi attivitàprocessuale sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione didocumenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 cod. proc. civ. cfr. * n.8056/2021 * n. 10813/2019 * n. 9601/2021 * 25/09/2012 n.16261 * 09/03/2011 n. 5586 .

In conclusione la parte … non è legittimataneppure come nel caso in esame a depositare memorie illustrative cfr. * nn.10813/2019 24422/2018 25735/2014 sulla base del principio affermato conriferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza ma che deve essereesteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all art. 380 bis.1 c.p.c.introdotto dal DL 31 agosto 2016 n. 168 conv. dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 cfr. anche * n. 26974 del 2017 * n. 10813/2019 n. 7737/2021 n.7738/2021 ».1.3.

In contrario nemmeno può invocarsi come invece ha fatto ** il * d * siglato in data 1 marzo 2023 dalla Corte di cassazionedalla Procura Generale della Corte di cassazione dall Avvocatura Generale dello Statoe dal [OSCURATO:PERSONA] laddove al §

2.4. esclusivamente per i ricorsi giàdepositati “alla data del 30 ottobre 2016” per i quali sia stata fissatasuccessivamente l adunanza camerale si è previsto che “l intimato che non abbiaprovveduto a notificare e depositare il controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. mache in base alla pregressa normativa avrebbe ancora la possibilità di parteciparealla discussione orale per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentarememoria munita di procura speciale nei medesimi termini entro i quali può farlo ilcontroricorrente” cfr. in questo senso vedasi anche * n. 6592 del 2021 .

Inveronella fattispecie oggi all esame del Collegio il ricorso di * * aliasè stato notificato il 15 novembre 2022 sicché si è assolutamente al di fuoridell ambito temporale di operatività della disposizione appena richiamata.2.

Tanto premesso e posta la sicura ammissibilità dell odierno ricorso ex art.111 comma 7 * stante la innegabile decisorietà del provvedimento oggiimpugnato alla stregua di quanto recentemente sancito da * SU 24 luglio 2023n. 22048 a tenore della quale tra l altro « a l art. 111 settimo comma * è* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023garanzia del diritto di chi sia stato parte di un procedimento da svolgere incontraddittorio con una parte contrapposta in funzione dichiarativa di un propriodiritto soggettivo b da ciò resta integrata la garanzia costituzionale del ricorso percassazione in ordine al provvedimento conclusivo di quel procedimento qualunquene sia la forma secondo il concetto di decisorietà c nelle fattispecie procedimentalisoggette al modello camerale la caratteristica di decisorietà cui si collega la garanziacostituzionale del ricorso per cassazione per violazione di legge parimenti attinge lanatura sostanziale del provvedimento ove questo sia destinato a decidere su posizionisoggettive contrapposte ed è integrata dal caso che si tratti di provvedimentisuscettibili di stabilizzazione perché per loro natura non provvisori e non suscettibilidi assorbimento in decisioni “altre” provvedimenti modificabili – sì – ma solo in forzadel sopravvenire di circostanze nuove e diverse secondo i canoni del giudicato cd.allo stato degli atti o come anche suol dirsi del giudicato rebus sic stantibus» e lasua non impugnabilità altrimenti i suoi primi tre formulati motivi denuncianorispettivamenteI «Violazione e falsa applicazione art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. violazionee falsa applicazione artt. 102 120 406 417 e 428 c.c. violazione e falsa applicazioneartt. 115 116 e 132 c.p.c. violazione e falsa applicazione art. 24 della Costituzioneviolazione e falsa applicazione legge n. 06/2004».

Si assume che i la motivazionedel provvedimento impugnato risulta «palesemente contraddittoria ed illegittimapoiché dapprima ritiene legittima l esclusione della ricorrente nella procedura dinomina dell * di * in base all applicazione degli artt. 417 e 406c.c. salvo poi evidenziare che proprio in merito al diniego dell intervento postumodella dott.ssa * * nella indicata procedura non sia stata oppostaalcuna impugnazione.

La Corte d Appello dunque non indica neanche quale dei duepercorsi processuali avrebbe dovuto seguire la istante e dunque su quale norma sifonderebbe la successiva carenza di legittimazione a promuovere appello avverso ilprovvedimento di * * … appunto impugnato in Corte d * ii «laCorte di Appello di Roma compie un secondo erroneo ragionamento logico giuridicopoiché l impugnato provvedimento reso dalla dott.ssa * titolare delprocedimento di amministrazione di sostegno * 16486/2019 ha definitodifatti un giudizio differente ossia quello recante * 14165/2021 incardinatoinnanzi al giudice dott. * dall amministratore di sostegno avv. * * alquale hanno poi aderito i figli del sig. * * ossia * * e* * teso all annullamento dell iter matrimoniale intrapreso dalla* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023odierna ricorrente dott.ssa * * ed il compagno * *Tale provvedimento giudiziario lede dunque personalissimi ed irrinunciabili diritti edinteressi della odierna ricorrente così legittimandola all impugnativa in ogni stato egrado di giudizio.

A fronte di tale rivendicazione di personali diritti la presenzadell odierna ricorrente non si manifesta assolutamente necessaria nel giudizio* 16486/2019 dunque il ragionamento della Corte d Appello non tienedunque conto e/o stravolge fondamentali fatti giuridici che viziano la decisione finale … .

Alla luce di quanto esposto la Corte di Appello di Roma attraverso l impugnatoprovvedimento esclude qualsiasi tipo di tutela giuridica in capo ad un soggetto odierna ricorrente che in tal caso potrebbe solo subire passivamenteprovvedimenti giudiziali che ledono la propria sfera di diritti ed interessi irrinunciabiliin piena violazione anche dei * * di cui all art. 24»II «Violazione e falsa applicazione art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 in combinatodisposto con l art. 105 comma 2 c.p.c. violazione e falsa applicazione artt. 102120 e 428 c.c.

Violazione e falsa applicazione artt. 115 116 e 132 c.p.c. violazionee falsa applicazione art. 24 della Costituzione e legge n. 06/2004».

Si contesta ildecreto impugnato laddove afferma che «Nel procedimento * 16468/2019peraltro * è presente anche con un proprio difensore che benchélegittimato … non ha impugnato il provvedimento del 19/9/2021 che pure hainciso su di un suo diritto personalissimo.

Non è dunque ipotizzabile in questa sedeneppure un intervento adesivo della reclamante ai sensi dell art. 105 c. 2 c.p.c.».* reiterate le motivazioni già esposte nel precedente motivo rimarcandosi daun lato «la piena legittimazione attiva a ricorrere della dott.ssa * *a tutela e protezione di propri diritti ed interessi nel caso di specie collegati allanegazione mediante provvedimento giudiziario di poter convolare a nozze con lapersona amata» dall altro che «nessuna prova del coinvolgimento del difensore delsig. * * è stata resa nel doppio grado di giudizio»III «Violazione e falsa applicazione art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.violazione e falsa applicazione artt. 105 comma 2 c.p.c. violazione o falsaapplicazione artt. 102 120 e 428 c.c. violazione e falsa applicazione artt. 115 116e 132 c.p.c. violazione e falsa applicazione art. 24 della Costituzione violazione efalsa applicazione legge n. 06/2004».

Si deduce che i nel provvedimento impugnato«si palesano ulteriori profili di illegittimità frutto di unilaterali illogici ed incoerentivalutazioni dei fatti oggetti di giudizio utilizzati in modo non obiettivo in danno dellaricorrente … » ii il medesimo provvedimento è fondato «sull adesione alle eccezioni* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023della difesa avversaria senza che si sia proceduto mai ad una prova testimoniale ené tantomeno all invocato intervento di un CTU medico legale che potesse valutarel effettiva volontà del sig. * * in merito alla condivisa volontà diconvolare a nozze con la dott.ssa * * * sia il Giudice di ** che di Secondo * aderiscono alle prospettazioni dell * di* e dei figli del sig. * * senza mai dimostrare o comprovare leunilaterali tesi di loro parte sulle quali sono state tuttavia fondate due immotivati edirragionevoli provvedimenti.

Non esiste difatti alcuna attestazione medico legale oaltro elemento probatorio che possano supportare gli assunti di controparte».3.

Tali doglianze scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse sirivelano insuscettibili di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cuiappresso nei corrispondenti sensi dovendosi intendere integrata ex art. 384 ultimocomma cod. proc. civ. la motivazione del decreto impugnato pur dandosi atto dellamorte di * detto * * medio tempore sopravvenuta il 18dicembre 2022 come riferito dalla stessa ricorrente.3.1. * puntualizzare innanzitutto che il provvedimento della cuiimpugnazione ancora si discute in questa sede ha investito esclusivamente il divietodi contrarre matrimonio imposto a * detto * * e pronunciatodal giudice tutelare nell ambito del procedimento n.r.g. 16468/2019 presso ilTribunale di Roma non anche qualsivoglia altro provvedimento che nelle more abbiaeventualmente definito pure il diverso benché connesso al primo ed autonomoprocedimento n.r.g. 14165/2021 instaurato presso il medesimo tribunale dall ** * quale amministratore di sostegno del suddetto * al fine diopporsi alla celebrazione del matrimonio tra quest ultimo a * * aliasottenuto dall * dello Stato Civile del Comune di Roma * XV lecorrispondenti pubblicazioni.3.2.

Fermo quanto precede osserva il Collegio che come già condivisibilmentesancito dalla giurisprudenza di legittimità cfr. ex aliis * n. 12460 del 2018 e* n. 11536 del 2017 entrambe ribadite dalla più recente * n. 4733 del 2021il beneficiario dell amministrazione di sostegno non acquista lo status di incapace edunque non possono essergli applicate tout court le norme limitative previste perl interdetto si pensi specificamente al divieto di contrarre matrimonio sancitodall art. 85 comma 1 cod. civ o l inabilitato.

Di guisa che «tutto ciò che il giudicetutelare nell atto di nomina o in successivo provvedimento non affida* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023all amministratore di sostegno in vista della cura complessiva della persona delbeneficiario resta nella completa disponibilità di quest ultimo» cfr.

Corte cost. sent.10 maggio 2019 n. 114 .3.2.1. * deriva non solo dalle finalità della legge – di valorizzare le capacitàresidue e di sostenere più che limitare – ma anche dall intento del legislatore dimantenere volontariamente sfumati i contorni tra capacità ed incapacità di agire inquanto l assolutezza di tale dicotomia non appare più adeguata a spiegare leinnumerevoli situazioni che conducono all apertura del procedimento diamministrazione di sostegno.3.2.2.

In definitiva colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno èpienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specificaincapacità e la sua condizione giuridica è differenziata da quella dell interdettocosicché ne deve essere tenuta distinta la posizione salvo nel caso in cui il giudicenon compia una valutazione ad hoc in ordine alla necessità di assimilarne la tutela.* considerazione per la quale il beneficiario non è un incapace discendedunque che non possano essergli applicate in via interpretativa e quindi aprescindere da una valutazione giudiziale le limitazioni previste dalla legge per talecategoria di soggetti così come quelle che si riferiscono ad interdetti ed inabilitati.* che non si tratti di norme che disciplinano i rapporti per i quali il beneficiarionel decreto ha subito una specifica limitazione e relativamente ai quali è dunqueincapace queste ultime trovano senz altro applicazione nell ambitodell amministrazione di sostegno anche indipendentemente da uno specifico richiamonel decreto.3.3. * Corte poi ha già opinato cfr. * n. 11536 del 2017 * n.18634 del 2012 che «in ragione delle significative differenze che intercorrono tral amministrazione di sostegno diretta a valorizzare le residue capacità del soggettodebole e l interdizione volta a limitare la sfera d azione di quel soggetto in relazioneall esigenza di salvaguardia del suo patrimonio nell interesse dei suoi familiari ildivieto di contrarre matrimonio previsto dall art. 85 c.c. per l interdetto non trovagenerale applicazione nei confronti del beneficiario dell amministrazione di sostegnoma può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravitàquando sia conforme all interesse dell amministrato.

In tali casi il matrimoniocontratto da quest ultimo può essere impugnato da lui stesso ex art. 120 c.c. odall amministratore di sostegno ex art. 412 comma 2 c.c. non anche dai terzi exart. 119 c.c. non potendosi richiamare la disciplina dell interdizione». ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023chiaramente affermato pertanto il principio che ciascun soggetto anche ilbeneficiario di amministratore di sostegno è titolare del diritto personalissimo diautodeteminarsi con riguardo al proprio matrimonio sicché l aperturadell amministrazione di sostegno e la richiesta di limitare tale diritto non solo sirivelano tra loro legate ma soprattutto riguardano profili strettamente inerenti lapersona proprio perché direttamente incidenti su suoi diritti fondamentali incoerenza con i principi fondamentali ed indeclinabili di identità e libertà della personastessa di cui agli artt. 2 e 13 *3.3.1.

A sua volta la già citata * n. 4733 del 2021 ha precisato che il dirittodi autodeterminarsi con riguardo al proprio matrimonio «assume il rango di dirittopersonalissimo ed ogni provvedimento giurisdizionale che vi incida possiede in re ipsauna dimensione decisoria».3.4.

In coerenza con tale affermazione poi deve ritenersi che unico soggettoleso da provvedimenti giudiziali che incidano su un tale diritto personalissimo èsoltanto il titolare di quest ultimo nella specie quindi * detto ** non anche l odierna ricorrente nemmeno parte peraltro del procedimenton.r.g. 16468/2019 del Tribunale di Roma la sua richiesta di intervento ivi risultaessere stata respinta a tanto dovendosi aggiungere che la stessa pacificamentenon poteva considerarsi ricompresa tra i soggetti di cui agli artt. 406 e 417 cod. civ.né era stabilmente convivente con il * nell ambito del quale fu pronunciatoil decreto del giudice tutelare appunto di divieto di contrarre matrimonio perl amministrato * poi da lei reclamato innanzi alla corte di appello il cuiprovvedimento a sua volta ha impugnato in questa sede.

Di quel procedimentoinvece era parte doverosamente proprio * detto * * chetuttavia non ha inteso impugnare il divieto predetto né lo ha fatto l * * *suo amministratore di sostegno.3.4.1. * può ragionevolmente opinarsi che malgrado l innegabileincidenza di questo provvedimento sul diverso ed autonomo benché connessoprocedimento n.r.g. 14165/2021 di cui invece la * alias Della * erasicuramente parte ciò la legittimasse alla impugnazione del primo a ciò ostando daun lato la natura personalissima del diritto da questo inciso e dall altro la possibilitàdella stessa di far valere comunque nel procedimento da ultimo indicato ognieventuale altra sua pretesa derivante dalla mancata celebrazione del matrimonio cuierano finalizzate le pubblicazioni in quella sede contestate dall * * * nellaindicata qualità.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/20234.

Il quarto motivo di ricorso infine rubricato «Sulla contestazione dellosproporzionato aggravio di spese» lamenta la pretesa abnormità della condannadelle spese inflitta alla reclamante odierna ricorrente.

In particolare si contesta «unosquilibrio processuale» in danno di quest ultima posto che gli importi liquidati sono«stati riconosciuti in egual misura sia nei confronti dell * di *che ha proposto giudizio e resistito in via principale sia nei confronti dei signori* * e * * intervenuti ad adiuvandum».4.1. * tale doglianza si rivela inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. proc.civ. atteso che come ripetutamente chiarito da questa Corte i la denuncia diviolazione della norma di cui all art. 91 comma 1 cod. proc. civ. trova ingresso inquesta sede di legittimità solo quando le spese siano poste a carico della parteintegralmente vittoriosa cfr. ex aliis anche nelle rispettive motivazioni * n.15697 del 2023 * n. 2984 del 2022 * n. 26912 del 2020 * n. 18128del 2020 e tanto non è dato cogliere dal motivo all esame ii in tema di liquidazionedelle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 l esercizio del poterediscrezionale del giudice contenuto tra il minimo ed il massimo dei parametri previstinon è soggetto al controllo di legittimità attenendo pur sempre a parametri indicatitabellarmente cfr. * n. 14198 del 2022 . * specie la censura nemmenoprospetta che la liquidazione della corte distrettuale correttamente eseguita infavore di ciascuna delle due parti ivi indicati come “reclamati” abbia superato imassimi previsti dal menzionato d.m. iii l interventore adesivo ha diritto allarifusione delle spese di lite in caso di soccombenza dell attore cfr. ex multis *n. 1589 del 2022 * n. 1105 del 2006 * n. 18944 del 2003 e via risalendofino a * n. 500 del 1968 ove già si affermò il principio secondo cui il soccombenteè tenuto a pagare all interventore le spese giudiziali essendo sufficiente a tal fine lapartecipazione dell interventore al giudizio .5.

In conclusione dunque l odierno ricorso deve essere respinto senzanecessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità essendo rimastisolo intimati tutti i destinatari della sua notificazione altresì dandosi atto giustaquanto precisato da * SU n. 4315 del 2020 rv. 657198 06 che malgrado iltenore della pronuncia adottata non è dovuto il pagamento di un ulteriore somma atitolo di contributo unificato posto che il giudizio in esame rientra tra quelli per cuil art. 10 comma 3 del d.P.R. n. 115 del 2002 ne prevede l esenzione.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/20235.1.

Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 deld.lgs. n. 196/2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente [OSCURATO:PERSONA] ** * * Consigliere* * * Consigliere* * * Consigliere* 26/09/2023 CC* * * Consigliere rel. ** 27472/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 27472/2022 r.g. proposto da* * alias Della * * rappresentata e difesa giustaprocura speciale allegata in calce al ricorso dall * * * econ il medesimo legale elettivamente domiciliata in * CE alla via *n. 19 presso lo “Studio * * ricorrentecontro* * * * * * * qualeamministratore di sostegno di * * detto * [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] * intimatiavverso il decreto della [OSCURATO:PERSONA] pubblicato il giorno 17/10/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26/09/2023dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/20231.

Con decreto del 27 luglio 2020 n. 6041 reso nel procedimento n.r.g.16468/2019 il Tribunale di Roma richiestone da * ed * ** in qualità di figli di * * detto * nominò l * ** amministratore di sostegno di quest ultimo impossibilitato a curareautonomamente i propri interessi soprattutto economici.2.

Il 6 agosto 2021 l * di Stato Civile del Comune di Roma * XVrichiestone da * * alias * Della * anche perl amministrato sulla base di una procura speciale datata 5 agosto 2021 da luirilasciatale effettuò le pubblicazioni relative al loro matrimonio.2.1.

L amministratore di sostegno tuttavia a ciò autorizzato dal giudice tutelaresi oppose alla celebrazione di detto matrimonio ed il relativo procedimento fu iscrittoal n.r.g. 14165/2021 del Tribunale di Roma nel quale intervennero volontariamente* ed * * * associandosi alla richiesta disospensione della celebrazione del matrimonio medesimo e si costituì ** sostenendo la correttezza dell iter intrapreso con le pubblicazioni dimatrimonio ed evidenziando l effettiva volontà di contrarre matrimoniodell amministrato definito il proprio compagno di vita dal 2016.2.2.

Nelle more di questo secondo procedimento a seguito della richiesta dipromuovere giudizio di interdizione nei confronti del padre avanzata da ** * il 30 agosto 2021 nonché dei pareri espressidall amministratore di sostegno il 13 settembre 2021 e dal Pubblico Ministero il 16settembre 2021 che anche sulla base delle relazioni mediche del 5 agosto 2021erano concordi nel richiedere l estensione all amministrato del divieto di contrarrematrimonio previsto per l interdetto o l inabilitato il Giudice * nell ambito delprocedimento n.r.g. 16468/2019 connesso con quello incardinato per l annullamentodella celebrazione del matrimonio n.r.g. 14165/2021 con decreto immediatamenteefficace del 19 settembre 2021 dispose ad integrazione del provvedimento diapertura dell amministrazione di sostegno il divieto per l amministrato ** di contrarre matrimonio rilevando che il beneficiario non era in grado dideterminarsi liberamente né di comprendere gli effetti giuridici ed economiciderivanti dalla sottoscrizione di un vincolo matrimoniale.3.

Il reclamo promosso contro questo decreto da * * quale parteinteressata alla celebrazione del matrimonio con il beneficiario fu dichiaratoinammissibile dalla Corte di appello di Roma con decreto del 17 ottobre 2022 resonel contraddittorio con * ed * * * con l * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023* nella indicata qualità e con l intervento del Procuratore Generale dellaRepubblica presso quella corte.3.1.

Il giudice a quo opinò che «La reclamante che non è stata parte in primogrado non è legittimata ad impugnare in appello i provvedimenti adottati nel corsodella procedura alla quale è rimasta estranea.

L art. 417 c.c. richiamato dall art. 406c.c. elenca i soggetti legittimati a promuovere l azione per la nominadell amministratore di sostegno che ove esistenti devono anche essere sentiti dalgiudice tutelare oltre al pubblico ministero al tutore e al curatore la norma indica iparenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo il coniuge e a seguito dellalegge istitutiva dell amministrazione di sostegno anche la “persona stabilmenteconvivente”.

Con il provvedimento emesso in data 8/11/2021 nella procedura *16468/2019 il giudice tutelare ha dichiarato non luogo a provvedere sull istanza diautorizzazione ad intervenire in giudizio avanzata dal procuratore di ** al fine di chiedere la revoca della limitazione del diritto di contrarrematrimonio dell amministrato rilevando che la stessa non riveste alcuna delle qualitàsopra indicate.

Avverso tale decisione – il cui contenuto sostanziale è l affermazionedell insussistenza della legittimazione dell istante – non risulta sia stata propostaimpugnazione.

Nel procedimento * 16468/2019 peraltro * è presenteanche con un proprio difensore che benché legittimato * 1 n. 5380/2020 nonha impugnato il provvedimento del 19/9/2021 che pure ha inciso su di un suo dirittopersonalissimo.

Non è dunque ipotizzabile in questa sede neppure un interventoadesivo della reclamante ai sensi dell art. 105 c. 2 c.p.c.». * infine che «leparti sono concordi nel riferire che la reclamante ha conosciuto l amministratovedovo dal 2010 nel 2016 la suddetta nei propri atti non ha mai addotto di avereconvissuto con il * e non ha contestato quanto riferito dalle altre parti circala sua mancata disponibilità delle chiavi dell appartamento dell amministrato.* dal giudice tutelare * ha riferito che dopo due mesi che si eranoconosciuti egli e la reclamante si erano innamorati che lei era molto bella e chetalvolta andavano insieme al ristorante.

Per accertare che la relazione sentimentalenon ha dunque mai rivestito i caratteri della stabile convivenza non occorreprocedere ad istruttoria essendo tale dato incontestato * * haperaltro rinunciato a comparire innanzi al giudice tutelare che la aveva convocata perl udienza del 7/10/2021 . * il difetto di legittimazione attiva della reclamantel impugnazione deve dunque essere dichiarata inammissibile.

Alla pronuncia* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate indispositivo secondo tariffe».4.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso * *alias * Della * affidandosi a quattro motivi illustrati anche da memoriaex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Nessuno dei destinatari della notificazione di talequalità il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Romaha svolto tempestive difese in questa sede ma * * solo in vistadella fissata adunanza camerale ha depositato una propria memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. * preliminarmente il Collegio che la memoria depositata da ** non costituitosi ritualmente e tempestivamente mediante deposito dicontroricorso deve considerarsi inammissibile.1.1.

Invero attesa la qui condivisa * n. 4049 del 2023 «la parte contro laquale il ricorso è diretto se intende contraddirvi deve farlo mediante controricorsocontenente ai sensi dell art. 366 cod. proc. civ. richiamato dall art. 370 commasecondo stesso codice l esposizione delle ragioni atte a dimostrare l infondatezzadelle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente.

In mancanza di tale attoessa non può presentare memoria ma solamente partecipare alla discussione orale v. * n. 11160 del 11/06/2004 che per tale motivo ha dichiarato inammissibileun «atto di * dell intimato non contenente alcuna replica ai motivi del ricorsov. anche * n. 6222 del 20/04/2012 ».

Nello stesso senso si veda anche inmotivazione * n. 34791 del 2021 secondo cui «giusta orientamento consolidatonella giurisprudenza di legittimità ai sensi 370 comma 1 c.p.c. alla parte contro laquale è diretto il ricorso la quale non abbia depositato il controricorso situazione cuideve equipararsi quella in cui come nella specie trattisi di atto non qualificabile cometale in quanto privo dei relativi requisiti essenziali nel periodo che va dalla scadenzadel termine per la proposizione del controricorso alla data fissata per la discussionedel ricorso per cassazione è preclusa qualsiasi attività processuale sia essa direttaalla costituzione in giudizio anche se soltanto ai fini della partecipazione alladiscussione orale o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372e 378 c.p.c. v. * * * 11/4/1981 n. 2114 * 28/5/1980 n. 3513* 9/8/1962 n. 2486 ».1.2. * più specificamente giusta * n. 17030 del 2021 cfr. inmotivazione anche nell ambito del procedimento camerale di cui all art. 380 bis.1* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023cod. proc. civ. – introdotto dall art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016 convertito conmodificazioni dalla L. n. 196 del 2016 – alla parte contro cui è diretto il ricorso chenon abbia depositato un atto qualificabile come controricorso «nel periodo che vadalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per ladiscussione del ricorso per cassazione è preclusa pertanto qualsiasi attivitàprocessuale sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione didocumenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 cod. proc. civ. cfr. * n.8056/2021 * n. 10813/2019 * n. 9601/2021 * 25/09/2012 n.16261 * 09/03/2011 n. 5586 .

In conclusione la parte … non è legittimataneppure come nel caso in esame a depositare memorie illustrative cfr. * nn.10813/2019 24422/2018 25735/2014 sulla base del principio affermato conriferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza ma che deve essereesteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all art. 380 bis.1 c.p.c.introdotto dal DL 31 agosto 2016 n. 168 conv. dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 cfr. anche * n. 26974 del 2017 * n. 10813/2019 n. 7737/2021 n.7738/2021 ».1.3.

In contrario nemmeno può invocarsi come invece ha fatto ** il * d * siglato in data 1 marzo 2023 dalla Corte di cassazionedalla Procura Generale della Corte di cassazione dall Avvocatura Generale dello Statoe dal [OSCURATO:PERSONA] laddove al §

2.4. esclusivamente per i ricorsi giàdepositati “alla data del 30 ottobre 2016” per i quali sia stata fissatasuccessivamente l adunanza camerale si è previsto che “l intimato che non abbiaprovveduto a notificare e depositare il controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. mache in base alla pregressa normativa avrebbe ancora la possibilità di parteciparealla discussione orale per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentarememoria munita di procura speciale nei medesimi termini entro i quali può farlo ilcontroricorrente” cfr. in questo senso vedasi anche * n. 6592 del 2021 .

Inveronella fattispecie oggi all esame del Collegio il ricorso di * * aliasè stato notificato il 15 novembre 2022 sicché si è assolutamente al di fuoridell ambito temporale di operatività della disposizione appena richiamata.2.

Tanto premesso e posta la sicura ammissibilità dell odierno ricorso ex art.111 comma 7 * stante la innegabile decisorietà del provvedimento oggiimpugnato alla stregua di quanto recentemente sancito da * SU 24 luglio 2023n. 22048 a tenore della quale tra l altro « a l art. 111 settimo comma * è* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023garanzia del diritto di chi sia stato parte di un procedimento da svolgere incontraddittorio con una parte contrapposta in funzione dichiarativa di un propriodiritto soggettivo b da ciò resta integrata la garanzia costituzionale del ricorso percassazione in ordine al provvedimento conclusivo di quel procedimento qualunquene sia la forma secondo il concetto di decisorietà c nelle fattispecie procedimentalisoggette al modello camerale la caratteristica di decisorietà cui si collega la garanziacostituzionale del ricorso per cassazione per violazione di legge parimenti attinge lanatura sostanziale del provvedimento ove questo sia destinato a decidere su posizionisoggettive contrapposte ed è integrata dal caso che si tratti di provvedimentisuscettibili di stabilizzazione perché per loro natura non provvisori e non suscettibilidi assorbimento in decisioni “altre” provvedimenti modificabili – sì – ma solo in forzadel sopravvenire di circostanze nuove e diverse secondo i canoni del giudicato cd.allo stato degli atti o come anche suol dirsi del giudicato rebus sic stantibus» e lasua non impugnabilità altrimenti i suoi primi tre formulati motivi denuncianorispettivamenteI «Violazione e falsa applicazione art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. violazionee falsa applicazione artt. 102 120 406 417 e 428 c.c. violazione e falsa applicazioneartt. 115 116 e 132 c.p.c. violazione e falsa applicazione art. 24 della Costituzioneviolazione e falsa applicazione legge n. 06/2004».

Si assume che i la motivazionedel provvedimento impugnato risulta «palesemente contraddittoria ed illegittimapoiché dapprima ritiene legittima l esclusione della ricorrente nella procedura dinomina dell * di * in base all applicazione degli artt. 417 e 406c.c. salvo poi evidenziare che proprio in merito al diniego dell intervento postumodella dott.ssa * * nella indicata procedura non sia stata oppostaalcuna impugnazione.

La Corte d Appello dunque non indica neanche quale dei duepercorsi processuali avrebbe dovuto seguire la istante e dunque su quale norma sifonderebbe la successiva carenza di legittimazione a promuovere appello avverso ilprovvedimento di * * … appunto impugnato in Corte d * ii «laCorte di Appello di Roma compie un secondo erroneo ragionamento logico giuridicopoiché l impugnato provvedimento reso dalla dott.ssa * titolare delprocedimento di amministrazione di sostegno * 16486/2019 ha definitodifatti un giudizio differente ossia quello recante * 14165/2021 incardinatoinnanzi al giudice dott. * dall amministratore di sostegno avv. * * alquale hanno poi aderito i figli del sig. * * ossia * * e* * teso all annullamento dell iter matrimoniale intrapreso dalla* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023odierna ricorrente dott.ssa * * ed il compagno * *Tale provvedimento giudiziario lede dunque personalissimi ed irrinunciabili diritti edinteressi della odierna ricorrente così legittimandola all impugnativa in ogni stato egrado di giudizio.

A fronte di tale rivendicazione di personali diritti la presenzadell odierna ricorrente non si manifesta assolutamente necessaria nel giudizio* 16486/2019 dunque il ragionamento della Corte d Appello non tienedunque conto e/o stravolge fondamentali fatti giuridici che viziano la decisione finale … .

Alla luce di quanto esposto la Corte di Appello di Roma attraverso l impugnatoprovvedimento esclude qualsiasi tipo di tutela giuridica in capo ad un soggetto odierna ricorrente che in tal caso potrebbe solo subire passivamenteprovvedimenti giudiziali che ledono la propria sfera di diritti ed interessi irrinunciabiliin piena violazione anche dei * * di cui all art. 24»II «Violazione e falsa applicazione art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 in combinatodisposto con l art. 105 comma 2 c.p.c. violazione e falsa applicazione artt. 102120 e 428 c.c.

Violazione e falsa applicazione artt. 115 116 e 132 c.p.c. violazionee falsa applicazione art. 24 della Costituzione e legge n. 06/2004».

Si contesta ildecreto impugnato laddove afferma che «Nel procedimento * 16468/2019peraltro * è presente anche con un proprio difensore che benchélegittimato … non ha impugnato il provvedimento del 19/9/2021 che pure hainciso su di un suo diritto personalissimo.

Non è dunque ipotizzabile in questa sedeneppure un intervento adesivo della reclamante ai sensi dell art. 105 c. 2 c.p.c.».* reiterate le motivazioni già esposte nel precedente motivo rimarcandosi daun lato «la piena legittimazione attiva a ricorrere della dott.ssa * *a tutela e protezione di propri diritti ed interessi nel caso di specie collegati allanegazione mediante provvedimento giudiziario di poter convolare a nozze con lapersona amata» dall altro che «nessuna prova del coinvolgimento del difensore delsig. * * è stata resa nel doppio grado di giudizio»III «Violazione e falsa applicazione art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.violazione e falsa applicazione artt. 105 comma 2 c.p.c. violazione o falsaapplicazione artt. 102 120 e 428 c.c. violazione e falsa applicazione artt. 115 116e 132 c.p.c. violazione e falsa applicazione art. 24 della Costituzione violazione efalsa applicazione legge n. 06/2004».

Si deduce che i nel provvedimento impugnato«si palesano ulteriori profili di illegittimità frutto di unilaterali illogici ed incoerentivalutazioni dei fatti oggetti di giudizio utilizzati in modo non obiettivo in danno dellaricorrente … » ii il medesimo provvedimento è fondato «sull adesione alle eccezioni* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023della difesa avversaria senza che si sia proceduto mai ad una prova testimoniale ené tantomeno all invocato intervento di un CTU medico legale che potesse valutarel effettiva volontà del sig. * * in merito alla condivisa volontà diconvolare a nozze con la dott.ssa * * * sia il Giudice di ** che di Secondo * aderiscono alle prospettazioni dell * di* e dei figli del sig. * * senza mai dimostrare o comprovare leunilaterali tesi di loro parte sulle quali sono state tuttavia fondate due immotivati edirragionevoli provvedimenti.

Non esiste difatti alcuna attestazione medico legale oaltro elemento probatorio che possano supportare gli assunti di controparte».3.

Tali doglianze scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse sirivelano insuscettibili di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cuiappresso nei corrispondenti sensi dovendosi intendere integrata ex art. 384 ultimocomma cod. proc. civ. la motivazione del decreto impugnato pur dandosi atto dellamorte di * detto * * medio tempore sopravvenuta il 18dicembre 2022 come riferito dalla stessa ricorrente.3.1. * puntualizzare innanzitutto che il provvedimento della cuiimpugnazione ancora si discute in questa sede ha investito esclusivamente il divietodi contrarre matrimonio imposto a * detto * * e pronunciatodal giudice tutelare nell ambito del procedimento n.r.g. 16468/2019 presso ilTribunale di Roma non anche qualsivoglia altro provvedimento che nelle more abbiaeventualmente definito pure il diverso benché connesso al primo ed autonomoprocedimento n.r.g. 14165/2021 instaurato presso il medesimo tribunale dall ** * quale amministratore di sostegno del suddetto * al fine diopporsi alla celebrazione del matrimonio tra quest ultimo a * * aliasottenuto dall * dello Stato Civile del Comune di Roma * XV lecorrispondenti pubblicazioni.3.2.

Fermo quanto precede osserva il Collegio che come già condivisibilmentesancito dalla giurisprudenza di legittimità cfr. ex aliis * n. 12460 del 2018 e* n. 11536 del 2017 entrambe ribadite dalla più recente * n. 4733 del 2021il beneficiario dell amministrazione di sostegno non acquista lo status di incapace edunque non possono essergli applicate tout court le norme limitative previste perl interdetto si pensi specificamente al divieto di contrarre matrimonio sancitodall art. 85 comma 1 cod. civ o l inabilitato.

Di guisa che «tutto ciò che il giudicetutelare nell atto di nomina o in successivo provvedimento non affida* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023all amministratore di sostegno in vista della cura complessiva della persona delbeneficiario resta nella completa disponibilità di quest ultimo» cfr.

Corte cost. sent.10 maggio 2019 n. 114 .3.2.1. * deriva non solo dalle finalità della legge – di valorizzare le capacitàresidue e di sostenere più che limitare – ma anche dall intento del legislatore dimantenere volontariamente sfumati i contorni tra capacità ed incapacità di agire inquanto l assolutezza di tale dicotomia non appare più adeguata a spiegare leinnumerevoli situazioni che conducono all apertura del procedimento diamministrazione di sostegno.3.2.2.

In definitiva colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno èpienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specificaincapacità e la sua condizione giuridica è differenziata da quella dell interdettocosicché ne deve essere tenuta distinta la posizione salvo nel caso in cui il giudicenon compia una valutazione ad hoc in ordine alla necessità di assimilarne la tutela.* considerazione per la quale il beneficiario non è un incapace discendedunque che non possano essergli applicate in via interpretativa e quindi aprescindere da una valutazione giudiziale le limitazioni previste dalla legge per talecategoria di soggetti così come quelle che si riferiscono ad interdetti ed inabilitati.* che non si tratti di norme che disciplinano i rapporti per i quali il beneficiarionel decreto ha subito una specifica limitazione e relativamente ai quali è dunqueincapace queste ultime trovano senz altro applicazione nell ambitodell amministrazione di sostegno anche indipendentemente da uno specifico richiamonel decreto.3.3. * Corte poi ha già opinato cfr. * n. 11536 del 2017 * n.18634 del 2012 che «in ragione delle significative differenze che intercorrono tral amministrazione di sostegno diretta a valorizzare le residue capacità del soggettodebole e l interdizione volta a limitare la sfera d azione di quel soggetto in relazioneall esigenza di salvaguardia del suo patrimonio nell interesse dei suoi familiari ildivieto di contrarre matrimonio previsto dall art. 85 c.c. per l interdetto non trovagenerale applicazione nei confronti del beneficiario dell amministrazione di sostegnoma può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravitàquando sia conforme all interesse dell amministrato.

In tali casi il matrimoniocontratto da quest ultimo può essere impugnato da lui stesso ex art. 120 c.c. odall amministratore di sostegno ex art. 412 comma 2 c.c. non anche dai terzi exart. 119 c.c. non potendosi richiamare la disciplina dell interdizione». ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023chiaramente affermato pertanto il principio che ciascun soggetto anche ilbeneficiario di amministratore di sostegno è titolare del diritto personalissimo diautodeteminarsi con riguardo al proprio matrimonio sicché l aperturadell amministrazione di sostegno e la richiesta di limitare tale diritto non solo sirivelano tra loro legate ma soprattutto riguardano profili strettamente inerenti lapersona proprio perché direttamente incidenti su suoi diritti fondamentali incoerenza con i principi fondamentali ed indeclinabili di identità e libertà della personastessa di cui agli artt. 2 e 13 *3.3.1.

A sua volta la già citata * n. 4733 del 2021 ha precisato che il dirittodi autodeterminarsi con riguardo al proprio matrimonio «assume il rango di dirittopersonalissimo ed ogni provvedimento giurisdizionale che vi incida possiede in re ipsauna dimensione decisoria».3.4.

In coerenza con tale affermazione poi deve ritenersi che unico soggettoleso da provvedimenti giudiziali che incidano su un tale diritto personalissimo èsoltanto il titolare di quest ultimo nella specie quindi * detto ** non anche l odierna ricorrente nemmeno parte peraltro del procedimenton.r.g. 16468/2019 del Tribunale di Roma la sua richiesta di intervento ivi risultaessere stata respinta a tanto dovendosi aggiungere che la stessa pacificamentenon poteva considerarsi ricompresa tra i soggetti di cui agli artt. 406 e 417 cod. civ.né era stabilmente convivente con il * nell ambito del quale fu pronunciatoil decreto del giudice tutelare appunto di divieto di contrarre matrimonio perl amministrato * poi da lei reclamato innanzi alla corte di appello il cuiprovvedimento a sua volta ha impugnato in questa sede.

Di quel procedimentoinvece era parte doverosamente proprio * detto * * chetuttavia non ha inteso impugnare il divieto predetto né lo ha fatto l * * *suo amministratore di sostegno.3.4.1. * può ragionevolmente opinarsi che malgrado l innegabileincidenza di questo provvedimento sul diverso ed autonomo benché connessoprocedimento n.r.g. 14165/2021 di cui invece la * alias Della * erasicuramente parte ciò la legittimasse alla impugnazione del primo a ciò ostando daun lato la natura personalissima del diritto da questo inciso e dall altro la possibilitàdella stessa di far valere comunque nel procedimento da ultimo indicato ognieventuale altra sua pretesa derivante dalla mancata celebrazione del matrimonio cuierano finalizzate le pubblicazioni in quella sede contestate dall * * * nellaindicata qualità.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/20234.

Il quarto motivo di ricorso infine rubricato «Sulla contestazione dellosproporzionato aggravio di spese» lamenta la pretesa abnormità della condannadelle spese inflitta alla reclamante odierna ricorrente.

In particolare si contesta «unosquilibrio processuale» in danno di quest ultima posto che gli importi liquidati sono«stati riconosciuti in egual misura sia nei confronti dell * di *che ha proposto giudizio e resistito in via principale sia nei confronti dei signori* * e * * intervenuti ad adiuvandum».4.1. * tale doglianza si rivela inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. proc.civ. atteso che come ripetutamente chiarito da questa Corte i la denuncia diviolazione della norma di cui all art. 91 comma 1 cod. proc. civ. trova ingresso inquesta sede di legittimità solo quando le spese siano poste a carico della parteintegralmente vittoriosa cfr. ex aliis anche nelle rispettive motivazioni * n.15697 del 2023 * n. 2984 del 2022 * n. 26912 del 2020 * n. 18128del 2020 e tanto non è dato cogliere dal motivo all esame ii in tema di liquidazionedelle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 l esercizio del poterediscrezionale del giudice contenuto tra il minimo ed il massimo dei parametri previstinon è soggetto al controllo di legittimità attenendo pur sempre a parametri indicatitabellarmente cfr. * n. 14198 del 2022 . * specie la censura nemmenoprospetta che la liquidazione della corte distrettuale correttamente eseguita infavore di ciascuna delle due parti ivi indicati come “reclamati” abbia superato imassimi previsti dal menzionato d.m. iii l interventore adesivo ha diritto allarifusione delle spese di lite in caso di soccombenza dell attore cfr. ex multis *n. 1589 del 2022 * n. 1105 del 2006 * n. 18944 del 2003 e via risalendofino a * n. 500 del 1968 ove già si affermò il principio secondo cui il soccombenteè tenuto a pagare all interventore le spese giudiziali essendo sufficiente a tal fine lapartecipazione dell interventore al giudizio .5.

In conclusione dunque l odierno ricorso deve essere respinto senzanecessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità essendo rimastisolo intimati tutti i destinatari della sua notificazione altresì dandosi atto giustaquanto precisato da * SU n. 4315 del 2020 rv. 657198 06 che malgrado iltenore della pronuncia adottata non è dovuto il pagamento di un ulteriore somma atitolo di contributo unificato posto che il giudizio in esame rientra tra quelli per cuil art. 10 comma 3 del d.P.R. n. 115 del 2002 ne prevede l esenzione.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/20235.1.

Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 deld.lgs. n. 196/2003. *La Corte rigetta il ricorso.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 26 settembre 2023.Il Presidente* **La Corte rigetta il ricorso.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 26 settembre 2023.Il Presidente* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente [OSCURATO:PERSONA] ** * * Consigliere* * * Consigliere* * * Consigliere* 26/09/2023 CC* * * Consigliere rel. ** 27472/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 27472/2022 r.g. proposto da* * alias Della * * rappresentata e difesa giustaprocura speciale allegata in calce al ricorso dall * * * econ il medesimo legale elettivamente domiciliata in * CE alla via *n. 19 presso lo “Studio * * ricorrentecontro* * * * * * * qualeamministratore di sostegno di * * detto * [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] * intimatiavverso il decreto della [OSCURATO:PERSONA] pubblicato il giorno 17/10/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26/09/2023dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/20231. Con decreto del 27 luglio 2020 n. 6041 reso nel procedimento n.r.g.16468/2019 il Tribunale di Roma richiestone da * ed * ** in qualità di figli di * * detto * nominò l * ** amministratore di sostegno di quest ultimo impossibilitato a curareautonomamente i propri interessi soprattutto economici.2. Il 6 agosto 2021 l * di Stato Civile del Comune di Roma * XVrichiestone da * * alias * Della * anche perl amministrato sulla base di una procura speciale datata 5 agosto 2021 da luirilasciatale effettuò le pubblicazioni relative al loro matrimonio.2.1. L amministratore di sostegno tuttavia a ciò autorizzato dal giudice tutelaresi oppose alla celebrazione di detto matrimonio ed il relativo procedimento fu iscrittoal n.r.g. 14165/2021 del Tribunale di Roma nel quale intervennero volontariamente* ed * * * associandosi alla richiesta disospensione della celebrazione del matrimonio medesimo e si costituì ** sostenendo la correttezza dell iter intrapreso con le pubblicazioni dimatrimonio ed evidenziando l effettiva volontà di contrarre matrimoniodell amministrato definito il proprio compagno di vita dal 2016.2.2. Nelle more di questo secondo procedimento a seguito della richiesta dipromuovere giudizio di interdizione nei confronti del padre avanzata da ** * il 30 agosto 2021 nonché dei pareri espressidall amministratore di sostegno il 13 settembre 2021 e dal Pubblico Ministero il 16settembre 2021 che anche sulla base delle relazioni mediche del 5 agosto 2021erano concordi nel richiedere l estensione all amministrato del divieto di contrarrematrimonio previsto per l interdetto o l inabilitato il Giudice * nell ambito delprocedimento n.r.g. 16468/2019 connesso con quello incardinato per l annullamentodella celebrazione del matrimonio n.r.g. 14165/2021 con decreto immediatamenteefficace del 19 settembre 2021 dispose ad integrazione del provvedimento diapertura dell amministrazione di sostegno il divieto per l amministrato ** di contrarre matrimonio rilevando che il beneficiario non era in grado dideterminarsi liberamente né di comprendere gli effetti giuridici ed economiciderivanti dalla sottoscrizione di un vincolo matrimoniale.3. Il reclamo promosso contro questo decreto da * * quale parteinteressata alla celebrazione del matrimonio con il beneficiario fu dichiaratoinammissibile dalla Corte di appello di Roma con decreto del 17 ottobre 2022 resonel contraddittorio con * ed * * * con l * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023* nella indicata qualità e con l intervento del Procuratore Generale dellaRepubblica presso quella corte.3.1. Il giudice a quo opinò che «La reclamante che non è stata parte in primogrado non è legittimata ad impugnare in appello i provvedimenti adottati nel corsodella procedura alla quale è rimasta estranea. L art. 417 c.c. richiamato dall art. 406c.c. elenca i soggetti legittimati a promuovere l azione per la nominadell amministratore di sostegno che ove esistenti devono anche essere sentiti dalgiudice tutelare oltre al pubblico ministero al tutore e al curatore la norma indica iparenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo il coniuge e a seguito dellalegge istitutiva dell amministrazione di sostegno anche la “persona stabilmenteconvivente”. Con il provvedimento emesso in data 8/11/2021 nella procedura *16468/2019 il giudice tutelare ha dichiarato non luogo a provvedere sull istanza diautorizzazione ad intervenire in giudizio avanzata dal procuratore di ** al fine di chiedere la revoca della limitazione del diritto di contrarrematrimonio dell amministrato rilevando che la stessa non riveste alcuna delle qualitàsopra indicate. Avverso tale decisione – il cui contenuto sostanziale è l affermazionedell insussistenza della legittimazione dell istante – non risulta sia stata propostaimpugnazione. Nel procedimento * 16468/2019 peraltro * è presenteanche con un proprio difensore che benché legittimato * 1 n. 5380/2020 nonha impugnato il provvedimento del 19/9/2021 che pure ha inciso su di un suo dirittopersonalissimo. Non è dunque ipotizzabile in questa sede neppure un interventoadesivo della reclamante ai sensi dell art. 105 c. 2 c.p.c.». * infine che «leparti sono concordi nel riferire che la reclamante ha conosciuto l amministratovedovo dal 2010 nel 2016 la suddetta nei propri atti non ha mai addotto di avereconvissuto con il * e non ha contestato quanto riferito dalle altre parti circala sua mancata disponibilità delle chiavi dell appartamento dell amministrato.* dal giudice tutelare * ha riferito che dopo due mesi che si eranoconosciuti egli e la reclamante si erano innamorati che lei era molto bella e chetalvolta andavano insieme al ristorante. Per accertare che la relazione sentimentalenon ha dunque mai rivestito i caratteri della stabile convivenza non occorreprocedere ad istruttoria essendo tale dato incontestato * * haperaltro rinunciato a comparire innanzi al giudice tutelare che la aveva convocata perl udienza del 7/10/2021 . * il difetto di legittimazione attiva della reclamantel impugnazione deve dunque essere dichiarata inammissibile. Alla pronuncia* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate indispositivo secondo tariffe».4. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso * *alias * Della * affidandosi a quattro motivi illustrati anche da memoriaex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Nessuno dei destinatari della notificazione di talequalità il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Romaha svolto tempestive difese in questa sede ma * * solo in vistadella fissata adunanza camerale ha depositato una propria memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. * preliminarmente il Collegio che la memoria depositata da ** non costituitosi ritualmente e tempestivamente mediante deposito dicontroricorso deve considerarsi inammissibile.1.1. Invero attesa la qui condivisa * n. 4049 del 2023 «la parte contro laquale il ricorso è diretto se intende contraddirvi deve farlo mediante controricorsocontenente ai sensi dell art. 366 cod. proc. civ. richiamato dall art. 370 commasecondo stesso codice l esposizione delle ragioni atte a dimostrare l infondatezzadelle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. In mancanza di tale attoessa non può presentare memoria ma solamente partecipare alla discussione orale v. * n. 11160 del 11/06/2004 che per tale motivo ha dichiarato inammissibileun «atto di * dell intimato non contenente alcuna replica ai motivi del ricorsov. anche * n. 6222 del 20/04/2012 ». Nello stesso senso si veda anche inmotivazione * n. 34791 del 2021 secondo cui «giusta orientamento consolidatonella giurisprudenza di legittimità ai sensi 370 comma 1 c.p.c. alla parte contro laquale è diretto il ricorso la quale non abbia depositato il controricorso situazione cuideve equipararsi quella in cui come nella specie trattisi di atto non qualificabile cometale in quanto privo dei relativi requisiti essenziali nel periodo che va dalla scadenzadel termine per la proposizione del controricorso alla data fissata per la discussionedel ricorso per cassazione è preclusa qualsiasi attività processuale sia essa direttaalla costituzione in giudizio anche se soltanto ai fini della partecipazione alladiscussione orale o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372e 378 c.p.c. v. * * * 11/4/1981 n. 2114 * 28/5/1980 n. 3513* 9/8/1962 n. 2486 ».1.2. * più specificamente giusta * n. 17030 del 2021 cfr. inmotivazione anche nell ambito del procedimento camerale di cui all art. 380 bis.1* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023cod. proc. civ. – introdotto dall art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016 convertito conmodificazioni dalla L. n. 196 del 2016 – alla parte contro cui è diretto il ricorso chenon abbia depositato un atto qualificabile come controricorso «nel periodo che vadalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per ladiscussione del ricorso per cassazione è preclusa pertanto qualsiasi attivitàprocessuale sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione didocumenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 cod. proc. civ. cfr. * n.8056/2021 * n. 10813/2019 * n. 9601/2021 * 25/09/2012 n.16261 * 09/03/2011 n. 5586 . In conclusione la parte … non è legittimataneppure come nel caso in esame a depositare memorie illustrative cfr. * nn.10813/2019 24422/2018 25735/2014 sulla base del principio affermato conriferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza ma che deve essereesteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all art. 380 bis.1 c.p.c.introdotto dal DL 31 agosto 2016 n. 168 conv. dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 cfr. anche * n. 26974 del 2017 * n. 10813/2019 n. 7737/2021 n.7738/2021 ».1.3. In contrario nemmeno può invocarsi come invece ha fatto ** il * d * siglato in data 1 marzo 2023 dalla Corte di cassazionedalla Procura Generale della Corte di cassazione dall Avvocatura Generale dello Statoe dal [OSCURATO:PERSONA] laddove al § 2.4. esclusivamente per i ricorsi giàdepositati “alla data del 30 ottobre 2016” per i quali sia stata fissatasuccessivamente l adunanza camerale si è previsto che “l intimato che non abbiaprovveduto a notificare e depositare il controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. mache in base alla pregressa normativa avrebbe ancora la possibilità di parteciparealla discussione orale per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentarememoria munita di procura speciale nei medesimi termini entro i quali può farlo ilcontroricorrente” cfr. in questo senso vedasi anche * n. 6592 del 2021 . Inveronella fattispecie oggi all esame del Collegio il ricorso di * * aliasè stato notificato il 15 novembre 2022 sicché si è assolutamente al di fuoridell ambito temporale di operatività della disposizione appena richiamata.2. Tanto premesso e posta la sicura ammissibilità dell odierno ricorso ex art.111 comma 7 * stante la innegabile decisorietà del provvedimento oggiimpugnato alla stregua di quanto recentemente sancito da * SU 24 luglio 2023n. 22048 a tenore della quale tra l altro « a l art. 111 settimo comma * è* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023garanzia del diritto di chi sia stato parte di un procedimento da svolgere incontraddittorio con una parte contrapposta in funzione dichiarativa di un propriodiritto soggettivo b da ciò resta integrata la garanzia costituzionale del ricorso percassazione in ordine al provvedimento conclusivo di quel procedimento qualunquene sia la forma secondo il concetto di decisorietà c nelle fattispecie procedimentalisoggette al modello camerale la caratteristica di decisorietà cui si collega la garanziacostituzionale del ricorso per cassazione per violazione di legge parimenti attinge lanatura sostanziale del provvedimento ove questo sia destinato a decidere su posizionisoggettive contrapposte ed è integrata dal caso che si tratti di provvedimentisuscettibili di stabilizzazione perché per loro natura non provvisori e non suscettibilidi assorbimento in decisioni “altre” provvedimenti modificabili – sì – ma solo in forzadel sopravvenire di circostanze nuove e diverse secondo i canoni del giudicato cd.allo stato degli atti o come anche suol dirsi del giudicato rebus sic stantibus» e lasua non impugnabilità altrimenti i suoi primi tre formulati motivi denuncianorispettivamenteI «Violazione e falsa applicazione art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. violazionee falsa applicazione artt. 102 120 406 417 e 428 c.c. violazione e falsa applicazioneartt. 115 116 e 132 c.p.c. violazione e falsa applicazione art. 24 della Costituzioneviolazione e falsa applicazione legge n. 06/2004». Si assume che i la motivazionedel provvedimento impugnato risulta «palesemente contraddittoria ed illegittimapoiché dapprima ritiene legittima l esclusione della ricorrente nella procedura dinomina dell * di * in base all applicazione degli artt. 417 e 406c.c. salvo poi evidenziare che proprio in merito al diniego dell intervento postumodella dott.ssa * * nella indicata procedura non sia stata oppostaalcuna impugnazione. La Corte d Appello dunque non indica neanche quale dei duepercorsi processuali avrebbe dovuto seguire la istante e dunque su quale norma sifonderebbe la successiva carenza di legittimazione a promuovere appello avverso ilprovvedimento di * * … appunto impugnato in Corte d * ii «laCorte di Appello di Roma compie un secondo erroneo ragionamento logico giuridicopoiché l impugnato provvedimento reso dalla dott.ssa * titolare delprocedimento di amministrazione di sostegno * 16486/2019 ha definitodifatti un giudizio differente ossia quello recante * 14165/2021 incardinatoinnanzi al giudice dott. * dall amministratore di sostegno avv. * * alquale hanno poi aderito i figli del sig. * * ossia * * e* * teso all annullamento dell iter matrimoniale intrapreso dalla* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023odierna ricorrente dott.ssa * * ed il compagno * *Tale provvedimento giudiziario lede dunque personalissimi ed irrinunciabili diritti edinteressi della odierna ricorrente così legittimandola all impugnativa in ogni stato egrado di giudizio. A fronte di tale rivendicazione di personali diritti la presenzadell odierna ricorrente non si manifesta assolutamente necessaria nel giudizio* 16486/2019 dunque il ragionamento della Corte d Appello non tienedunque conto e/o stravolge fondamentali fatti giuridici che viziano la decisione finale … . Alla luce di quanto esposto la Corte di Appello di Roma attraverso l impugnatoprovvedimento esclude qualsiasi tipo di tutela giuridica in capo ad un soggetto odierna ricorrente che in tal caso potrebbe solo subire passivamenteprovvedimenti giudiziali che ledono la propria sfera di diritti ed interessi irrinunciabiliin piena violazione anche dei * * di cui all art. 24»II «Violazione e falsa applicazione art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 in combinatodisposto con l art. 105 comma 2 c.p.c. violazione e falsa applicazione artt. 102120 e 428 c.c. Violazione e falsa applicazione artt. 115 116 e 132 c.p.c. violazionee falsa applicazione art. 24 della Costituzione e legge n. 06/2004». Si contesta ildecreto impugnato laddove afferma che «Nel procedimento * 16468/2019peraltro * è presente anche con un proprio difensore che benchélegittimato … non ha impugnato il provvedimento del 19/9/2021 che pure hainciso su di un suo diritto personalissimo. Non è dunque ipotizzabile in questa sedeneppure un intervento adesivo della reclamante ai sensi dell art. 105 c. 2 c.p.c.».* reiterate le motivazioni già esposte nel precedente motivo rimarcandosi daun lato «la piena legittimazione attiva a ricorrere della dott.ssa * *a tutela e protezione di propri diritti ed interessi nel caso di specie collegati allanegazione mediante provvedimento giudiziario di poter convolare a nozze con lapersona amata» dall altro che «nessuna prova del coinvolgimento del difensore delsig. * * è stata resa nel doppio grado di giudizio»III «Violazione e falsa applicazione art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.violazione e falsa applicazione artt. 105 comma 2 c.p.c. violazione o falsaapplicazione artt. 102 120 e 428 c.c. violazione e falsa applicazione artt. 115 116e 132 c.p.c. violazione e falsa applicazione art. 24 della Costituzione violazione efalsa applicazione legge n. 06/2004». Si deduce che i nel provvedimento impugnato«si palesano ulteriori profili di illegittimità frutto di unilaterali illogici ed incoerentivalutazioni dei fatti oggetti di giudizio utilizzati in modo non obiettivo in danno dellaricorrente … » ii il medesimo provvedimento è fondato «sull adesione alle eccezioni* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023della difesa avversaria senza che si sia proceduto mai ad una prova testimoniale ené tantomeno all invocato intervento di un CTU medico legale che potesse valutarel effettiva volontà del sig. * * in merito alla condivisa volontà diconvolare a nozze con la dott.ssa * * * sia il Giudice di ** che di Secondo * aderiscono alle prospettazioni dell * di* e dei figli del sig. * * senza mai dimostrare o comprovare leunilaterali tesi di loro parte sulle quali sono state tuttavia fondate due immotivati edirragionevoli provvedimenti. Non esiste difatti alcuna attestazione medico legale oaltro elemento probatorio che possano supportare gli assunti di controparte».3. Tali doglianze scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse sirivelano insuscettibili di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cuiappresso nei corrispondenti sensi dovendosi intendere integrata ex art. 384 ultimocomma cod. proc. civ. la motivazione del decreto impugnato pur dandosi atto dellamorte di * detto * * medio tempore sopravvenuta il 18dicembre 2022 come riferito dalla stessa ricorrente.3.1. * puntualizzare innanzitutto che il provvedimento della cuiimpugnazione ancora si discute in questa sede ha investito esclusivamente il divietodi contrarre matrimonio imposto a * detto * * e pronunciatodal giudice tutelare nell ambito del procedimento n.r.g. 16468/2019 presso ilTribunale di Roma non anche qualsivoglia altro provvedimento che nelle more abbiaeventualmente definito pure il diverso benché connesso al primo ed autonomoprocedimento n.r.g. 14165/2021 instaurato presso il medesimo tribunale dall ** * quale amministratore di sostegno del suddetto * al fine diopporsi alla celebrazione del matrimonio tra quest ultimo a * * aliasottenuto dall * dello Stato Civile del Comune di Roma * XV lecorrispondenti pubblicazioni.3.2. Fermo quanto precede osserva il Collegio che come già condivisibilmentesancito dalla giurisprudenza di legittimità cfr. ex aliis * n. 12460 del 2018 e* n. 11536 del 2017 entrambe ribadite dalla più recente * n. 4733 del 2021il beneficiario dell amministrazione di sostegno non acquista lo status di incapace edunque non possono essergli applicate tout court le norme limitative previste perl interdetto si pensi specificamente al divieto di contrarre matrimonio sancitodall art. 85 comma 1 cod. civ o l inabilitato. Di guisa che «tutto ciò che il giudicetutelare nell atto di nomina o in successivo provvedimento non affida* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023all amministratore di sostegno in vista della cura complessiva della persona delbeneficiario resta nella completa disponibilità di quest ultimo» cfr. Corte cost. sent.10 maggio 2019 n. 114 .3.2.1. * deriva non solo dalle finalità della legge – di valorizzare le capacitàresidue e di sostenere più che limitare – ma anche dall intento del legislatore dimantenere volontariamente sfumati i contorni tra capacità ed incapacità di agire inquanto l assolutezza di tale dicotomia non appare più adeguata a spiegare leinnumerevoli situazioni che conducono all apertura del procedimento diamministrazione di sostegno.3.2.2. In definitiva colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno èpienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specificaincapacità e la sua condizione giuridica è differenziata da quella dell interdettocosicché ne deve essere tenuta distinta la posizione salvo nel caso in cui il giudicenon compia una valutazione ad hoc in ordine alla necessità di assimilarne la tutela.* considerazione per la quale il beneficiario non è un incapace discendedunque che non possano essergli applicate in via interpretativa e quindi aprescindere da una valutazione giudiziale le limitazioni previste dalla legge per talecategoria di soggetti così come quelle che si riferiscono ad interdetti ed inabilitati.* che non si tratti di norme che disciplinano i rapporti per i quali il beneficiarionel decreto ha subito una specifica limitazione e relativamente ai quali è dunqueincapace queste ultime trovano senz altro applicazione nell ambitodell amministrazione di sostegno anche indipendentemente da uno specifico richiamonel decreto.3.3. * Corte poi ha già opinato cfr. * n. 11536 del 2017 * n.18634 del 2012 che «in ragione delle significative differenze che intercorrono tral amministrazione di sostegno diretta a valorizzare le residue capacità del soggettodebole e l interdizione volta a limitare la sfera d azione di quel soggetto in relazioneall esigenza di salvaguardia del suo patrimonio nell interesse dei suoi familiari ildivieto di contrarre matrimonio previsto dall art. 85 c.c. per l interdetto non trovagenerale applicazione nei confronti del beneficiario dell amministrazione di sostegnoma può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravitàquando sia conforme all interesse dell amministrato. In tali casi il matrimoniocontratto da quest ultimo può essere impugnato da lui stesso ex art. 120 c.c. odall amministratore di sostegno ex art. 412 comma 2 c.c. non anche dai terzi exart. 119 c.c. non potendosi richiamare la disciplina dell interdizione». ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023chiaramente affermato pertanto il principio che ciascun soggetto anche ilbeneficiario di amministratore di sostegno è titolare del diritto personalissimo diautodeteminarsi con riguardo al proprio matrimonio sicché l aperturadell amministrazione di sostegno e la richiesta di limitare tale diritto non solo sirivelano tra loro legate ma soprattutto riguardano profili strettamente inerenti lapersona proprio perché direttamente incidenti su suoi diritti fondamentali incoerenza con i principi fondamentali ed indeclinabili di identità e libertà della personastessa di cui agli artt. 2 e 13 *3.3.1. A sua volta la già citata * n. 4733 del 2021 ha precisato che il dirittodi autodeterminarsi con riguardo al proprio matrimonio «assume il rango di dirittopersonalissimo ed ogni provvedimento giurisdizionale che vi incida possiede in re ipsauna dimensione decisoria».3.4. In coerenza con tale affermazione poi deve ritenersi che unico soggettoleso da provvedimenti giudiziali che incidano su un tale diritto personalissimo èsoltanto il titolare di quest ultimo nella specie quindi * detto ** non anche l odierna ricorrente nemmeno parte peraltro del procedimenton.r.g. 16468/2019 del Tribunale di Roma la sua richiesta di intervento ivi risultaessere stata respinta a tanto dovendosi aggiungere che la stessa pacificamentenon poteva considerarsi ricompresa tra i soggetti di cui agli artt. 406 e 417 cod. civ.né era stabilmente convivente con il * nell ambito del quale fu pronunciatoil decreto del giudice tutelare appunto di divieto di contrarre matrimonio perl amministrato * poi da lei reclamato innanzi alla corte di appello il cuiprovvedimento a sua volta ha impugnato in questa sede. Di quel procedimentoinvece era parte doverosamente proprio * detto * * chetuttavia non ha inteso impugnare il divieto predetto né lo ha fatto l * * *suo amministratore di sostegno.3.4.1. * può ragionevolmente opinarsi che malgrado l innegabileincidenza di questo provvedimento sul diverso ed autonomo benché connessoprocedimento n.r.g. 14165/2021 di cui invece la * alias Della * erasicuramente parte ciò la legittimasse alla impugnazione del primo a ciò ostando daun lato la natura personalissima del diritto da questo inciso e dall altro la possibilitàdella stessa di far valere comunque nel procedimento da ultimo indicato ognieventuale altra sua pretesa derivante dalla mancata celebrazione del matrimonio cuierano finalizzate le pubblicazioni in quella sede contestate dall * * * nellaindicata qualità.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/20234. Il quarto motivo di ricorso infine rubricato «Sulla contestazione dellosproporzionato aggravio di spese» lamenta la pretesa abnormità della condannadelle spese inflitta alla reclamante odierna ricorrente. In particolare si contesta «unosquilibrio processuale» in danno di quest ultima posto che gli importi liquidati sono«stati riconosciuti in egual misura sia nei confronti dell * di *che ha proposto giudizio e resistito in via principale sia nei confronti dei signori* * e * * intervenuti ad adiuvandum».4.1. * tale doglianza si rivela inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. proc.civ. atteso che come ripetutamente chiarito da questa Corte i la denuncia diviolazione della norma di cui all art. 91 comma 1 cod. proc. civ. trova ingresso inquesta sede di legittimità solo quando le spese siano poste a carico della parteintegralmente vittoriosa cfr. ex aliis anche nelle rispettive motivazioni * n.15697 del 2023 * n. 2984 del 2022 * n. 26912 del 2020 * n. 18128del 2020 e tanto non è dato cogliere dal motivo all esame ii in tema di liquidazionedelle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 l esercizio del poterediscrezionale del giudice contenuto tra il minimo ed il massimo dei parametri previstinon è soggetto al controllo di legittimità attenendo pur sempre a parametri indicatitabellarmente cfr. * n. 14198 del 2022 . * specie la censura nemmenoprospetta che la liquidazione della corte distrettuale correttamente eseguita infavore di ciascuna delle due parti ivi indicati come “reclamati” abbia superato imassimi previsti dal menzionato d.m. iii l interventore adesivo ha diritto allarifusione delle spese di lite in caso di soccombenza dell attore cfr. ex multis *n. 1589 del 2022 * n. 1105 del 2006 * n. 18944 del 2003 e via risalendofino a * n. 500 del 1968 ove già si affermò il principio secondo cui il soccombenteè tenuto a pagare all interventore le spese giudiziali essendo sufficiente a tal fine lapartecipazione dell interventore al giudizio .5. In conclusione dunque l odierno ricorso deve essere respinto senzanecessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità essendo rimastisolo intimati tutti i destinatari della sua notificazione altresì dandosi atto giustaquanto precisato da * SU n. 4315 del 2020 rv. 657198 06 che malgrado iltenore della pronuncia adottata non è dovuto il pagamento di un ulteriore somma atitolo di contributo unificato posto che il giudizio in esame rientra tra quelli per cuil art. 10 comma 3 del d.P.R. n. 115 del 2002 ne prevede l esenzione.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/20235.1. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 deld.lgs. n. 196/2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente [OSCURATO:PERSONA] ** * * Consigliere* * * Consigliere* * * Consigliere* 26/09/2023 CC* * * Consigliere rel. ** 27472/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 27472/2022 r.g. proposto da* * alias Della * * rappresentata e difesa giustaprocura speciale allegata in calce al ricorso dall * * * econ il medesimo legale elettivamente domiciliata in * CE alla via *n. 19 presso lo “Studio * * ricorrentecontro* * * * * * * qualeamministratore di sostegno di * * detto * [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] * intimatiavverso il decreto della [OSCURATO:PERSONA] pubblicato il giorno 17/10/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26/09/2023dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/20231. Con decreto del 27 luglio 2020 n. 6041 reso nel procedimento n.r.g.16468/2019 il Tribunale di Roma richiestone da * ed * ** in qualità di figli di * * detto * nominò l * ** amministratore di sostegno di quest ultimo impossibilitato a curareautonomamente i propri interessi soprattutto economici.2. Il 6 agosto 2021 l * di Stato Civile del Comune di Roma * XVrichiestone da * * alias * Della * anche perl amministrato sulla base di una procura speciale datata 5 agosto 2021 da luirilasciatale effettuò le pubblicazioni relative al loro matrimonio.2.1. L amministratore di sostegno tuttavia a ciò autorizzato dal giudice tutelaresi oppose alla celebrazione di detto matrimonio ed il relativo procedimento fu iscrittoal n.r.g. 14165/2021 del Tribunale di Roma nel quale intervennero volontariamente* ed * * * associandosi alla richiesta disospensione della celebrazione del matrimonio medesimo e si costituì ** sostenendo la correttezza dell iter intrapreso con le pubblicazioni dimatrimonio ed evidenziando l effettiva volontà di contrarre matrimoniodell amministrato definito il proprio compagno di vita dal 2016.2.2. Nelle more di questo secondo procedimento a seguito della richiesta dipromuovere giudizio di interdizione nei confronti del padre avanzata da ** * il 30 agosto 2021 nonché dei pareri espressidall amministratore di sostegno il 13 settembre 2021 e dal Pubblico Ministero il 16settembre 2021 che anche sulla base delle relazioni mediche del 5 agosto 2021erano concordi nel richiedere l estensione all amministrato del divieto di contrarrematrimonio previsto per l interdetto o l inabilitato il Giudice * nell ambito delprocedimento n.r.g. 16468/2019 connesso con quello incardinato per l annullamentodella celebrazione del matrimonio n.r.g. 14165/2021 con decreto immediatamenteefficace del 19 settembre 2021 dispose ad integrazione del provvedimento diapertura dell amministrazione di sostegno il divieto per l amministrato ** di contrarre matrimonio rilevando che il beneficiario non era in grado dideterminarsi liberamente né di comprendere gli effetti giuridici ed economiciderivanti dalla sottoscrizione di un vincolo matrimoniale.3. Il reclamo promosso contro questo decreto da * * quale parteinteressata alla celebrazione del matrimonio con il beneficiario fu dichiaratoinammissibile dalla Corte di appello di Roma con decreto del 17 ottobre 2022 resonel contraddittorio con * ed * * * con l * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023* nella indicata qualità e con l intervento del Procuratore Generale dellaRepubblica presso quella corte.3.1. Il giudice a quo opinò che «La reclamante che non è stata parte in primogrado non è legittimata ad impugnare in appello i provvedimenti adottati nel corsodella procedura alla quale è rimasta estranea. L art. 417 c.c. richiamato dall art. 406c.c. elenca i soggetti legittimati a promuovere l azione per la nominadell amministratore di sostegno che ove esistenti devono anche essere sentiti dalgiudice tutelare oltre al pubblico ministero al tutore e al curatore la norma indica iparenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo il coniuge e a seguito dellalegge istitutiva dell amministrazione di sostegno anche la “persona stabilmenteconvivente”. Con il provvedimento emesso in data 8/11/2021 nella procedura *16468/2019 il giudice tutelare ha dichiarato non luogo a provvedere sull istanza diautorizzazione ad intervenire in giudizio avanzata dal procuratore di ** al fine di chiedere la revoca della limitazione del diritto di contrarrematrimonio dell amministrato rilevando che la stessa non riveste alcuna delle qualitàsopra indicate. Avverso tale decisione – il cui contenuto sostanziale è l affermazionedell insussistenza della legittimazione dell istante – non risulta sia stata propostaimpugnazione. Nel procedimento * 16468/2019 peraltro * è presenteanche con un proprio difensore che benché legittimato * 1 n. 5380/2020 nonha impugnato il provvedimento del 19/9/2021 che pure ha inciso su di un suo dirittopersonalissimo. Non è dunque ipotizzabile in questa sede neppure un interventoadesivo della reclamante ai sensi dell art. 105 c. 2 c.p.c.». * infine che «leparti sono concordi nel riferire che la reclamante ha conosciuto l amministratovedovo dal 2010 nel 2016 la suddetta nei propri atti non ha mai addotto di avereconvissuto con il * e non ha contestato quanto riferito dalle altre parti circala sua mancata disponibilità delle chiavi dell appartamento dell amministrato.* dal giudice tutelare * ha riferito che dopo due mesi che si eranoconosciuti egli e la reclamante si erano innamorati che lei era molto bella e chetalvolta andavano insieme al ristorante. Per accertare che la relazione sentimentalenon ha dunque mai rivestito i caratteri della stabile convivenza non occorreprocedere ad istruttoria essendo tale dato incontestato * * haperaltro rinunciato a comparire innanzi al giudice tutelare che la aveva convocata perl udienza del 7/10/2021 . * il difetto di legittimazione attiva della reclamantel impugnazione deve dunque essere dichiarata inammissibile. Alla pronuncia* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate indispositivo secondo tariffe».4. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso * *alias * Della * affidandosi a quattro motivi illustrati anche da memoriaex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Nessuno dei destinatari della notificazione di talequalità il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Romaha svolto tempestive difese in questa sede ma * * solo in vistadella fissata adunanza camerale ha depositato una propria memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. * preliminarmente il Collegio che la memoria depositata da ** non costituitosi ritualmente e tempestivamente mediante deposito dicontroricorso deve considerarsi inammissibile.1.1. Invero attesa la qui condivisa * n. 4049 del 2023 «la parte contro laquale il ricorso è diretto se intende contraddirvi deve farlo mediante controricorsocontenente ai sensi dell art. 366 cod. proc. civ. richiamato dall art. 370 commasecondo stesso codice l esposizione delle ragioni atte a dimostrare l infondatezzadelle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. In mancanza di tale attoessa non può presentare memoria ma solamente partecipare alla discussione orale v. * n. 11160 del 11/06/2004 che per tale motivo ha dichiarato inammissibileun «atto di * dell intimato non contenente alcuna replica ai motivi del ricorsov. anche * n. 6222 del 20/04/2012 ». Nello stesso senso si veda anche inmotivazione * n. 34791 del 2021 secondo cui «giusta orientamento consolidatonella giurisprudenza di legittimità ai sensi 370 comma 1 c.p.c. alla parte contro laquale è diretto il ricorso la quale non abbia depositato il controricorso situazione cuideve equipararsi quella in cui come nella specie trattisi di atto non qualificabile cometale in quanto privo dei relativi requisiti essenziali nel periodo che va dalla scadenzadel termine per la proposizione del controricorso alla data fissata per la discussionedel ricorso per cassazione è preclusa qualsiasi attività processuale sia essa direttaalla costituzione in giudizio anche se soltanto ai fini della partecipazione alladiscussione orale o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372e 378 c.p.c. v. * * * 11/4/1981 n. 2114 * 28/5/1980 n. 3513* 9/8/1962 n. 2486 ».1.2. * più specificamente giusta * n. 17030 del 2021 cfr. inmotivazione anche nell ambito del procedimento camerale di cui all art. 380 bis.1* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023cod. proc. civ. – introdotto dall art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016 convertito conmodificazioni dalla L. n. 196 del 2016 – alla parte contro cui è diretto il ricorso chenon abbia depositato un atto qualificabile come controricorso «nel periodo che vadalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per ladiscussione del ricorso per cassazione è preclusa pertanto qualsiasi attivitàprocessuale sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione didocumenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 cod. proc. civ. cfr. * n.8056/2021 * n. 10813/2019 * n. 9601/2021 * 25/09/2012 n.16261 * 09/03/2011 n. 5586 . In conclusione la parte … non è legittimataneppure come nel caso in esame a depositare memorie illustrative cfr. * nn.10813/2019 24422/2018 25735/2014 sulla base del principio affermato conriferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza ma che deve essereesteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all art. 380 bis.1 c.p.c.introdotto dal DL 31 agosto 2016 n. 168 conv. dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 cfr. anche * n. 26974 del 2017 * n. 10813/2019 n. 7737/2021 n.7738/2021 ».1.3. In contrario nemmeno può invocarsi come invece ha fatto ** il * d * siglato in data 1 marzo 2023 dalla Corte di cassazionedalla Procura Generale della Corte di cassazione dall Avvocatura Generale dello Statoe dal [OSCURATO:PERSONA] laddove al § 2.4. esclusivamente per i ricorsi giàdepositati “alla data del 30 ottobre 2016” per i quali sia stata fissatasuccessivamente l adunanza camerale si è previsto che “l intimato che non abbiaprovveduto a notificare e depositare il controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. mache in base alla pregressa normativa avrebbe ancora la possibilità di parteciparealla discussione orale per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentarememoria munita di procura speciale nei medesimi termini entro i quali può farlo ilcontroricorrente” cfr. in questo senso vedasi anche * n. 6592 del 2021 . Inveronella fattispecie oggi all esame del Collegio il ricorso di * * aliasè stato notificato il 15 novembre 2022 sicché si è assolutamente al di fuoridell ambito temporale di operatività della disposizione appena richiamata.2. Tanto premesso e posta la sicura ammissibilità dell odierno ricorso ex art.111 comma 7 * stante la innegabile decisorietà del provvedimento oggiimpugnato alla stregua di quanto recentemente sancito da * SU 24 luglio 2023n. 22048 a tenore della quale tra l altro « a l art. 111 settimo comma * è* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023garanzia del diritto di chi sia stato parte di un procedimento da svolgere incontraddittorio con una parte contrapposta in funzione dichiarativa di un propriodiritto soggettivo b da ciò resta integrata la garanzia costituzionale del ricorso percassazione in ordine al provvedimento conclusivo di quel procedimento qualunquene sia la forma secondo il concetto di decisorietà c nelle fattispecie procedimentalisoggette al modello camerale la caratteristica di decisorietà cui si collega la garanziacostituzionale del ricorso per cassazione per violazione di legge parimenti attinge lanatura sostanziale del provvedimento ove questo sia destinato a decidere su posizionisoggettive contrapposte ed è integrata dal caso che si tratti di provvedimentisuscettibili di stabilizzazione perché per loro natura non provvisori e non suscettibilidi assorbimento in decisioni “altre” provvedimenti modificabili – sì – ma solo in forzadel sopravvenire di circostanze nuove e diverse secondo i canoni del giudicato cd.allo stato degli atti o come anche suol dirsi del giudicato rebus sic stantibus» e lasua non impugnabilità altrimenti i suoi primi tre formulati motivi denuncianorispettivamenteI «Violazione e falsa applicazione art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. violazionee falsa applicazione artt. 102 120 406 417 e 428 c.c. violazione e falsa applicazioneartt. 115 116 e 132 c.p.c. violazione e falsa applicazione art. 24 della Costituzioneviolazione e falsa applicazione legge n. 06/2004». Si assume che i la motivazionedel provvedimento impugnato risulta «palesemente contraddittoria ed illegittimapoiché dapprima ritiene legittima l esclusione della ricorrente nella procedura dinomina dell * di * in base all applicazione degli artt. 417 e 406c.c. salvo poi evidenziare che proprio in merito al diniego dell intervento postumodella dott.ssa * * nella indicata procedura non sia stata oppostaalcuna impugnazione. La Corte d Appello dunque non indica neanche quale dei duepercorsi processuali avrebbe dovuto seguire la istante e dunque su quale norma sifonderebbe la successiva carenza di legittimazione a promuovere appello avverso ilprovvedimento di * * … appunto impugnato in Corte d * ii «laCorte di Appello di Roma compie un secondo erroneo ragionamento logico giuridicopoiché l impugnato provvedimento reso dalla dott.ssa * titolare delprocedimento di amministrazione di sostegno * 16486/2019 ha definitodifatti un giudizio differente ossia quello recante * 14165/2021 incardinatoinnanzi al giudice dott. * dall amministratore di sostegno avv. * * alquale hanno poi aderito i figli del sig. * * ossia * * e* * teso all annullamento dell iter matrimoniale intrapreso dalla* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023odierna ricorrente dott.ssa * * ed il compagno * *Tale provvedimento giudiziario lede dunque personalissimi ed irrinunciabili diritti edinteressi della odierna ricorrente così legittimandola all impugnativa in ogni stato egrado di giudizio. A fronte di tale rivendicazione di personali diritti la presenzadell odierna ricorrente non si manifesta assolutamente necessaria nel giudizio* 16486/2019 dunque il ragionamento della Corte d Appello non tienedunque conto e/o stravolge fondamentali fatti giuridici che viziano la decisione finale … . Alla luce di quanto esposto la Corte di Appello di Roma attraverso l impugnatoprovvedimento esclude qualsiasi tipo di tutela giuridica in capo ad un soggetto odierna ricorrente che in tal caso potrebbe solo subire passivamenteprovvedimenti giudiziali che ledono la propria sfera di diritti ed interessi irrinunciabiliin piena violazione anche dei * * di cui all art. 24»II «Violazione e falsa applicazione art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 in combinatodisposto con l art. 105 comma 2 c.p.c. violazione e falsa applicazione artt. 102120 e 428 c.c. Violazione e falsa applicazione artt. 115 116 e 132 c.p.c. violazionee falsa applicazione art. 24 della Costituzione e legge n. 06/2004». Si contesta ildecreto impugnato laddove afferma che «Nel procedimento * 16468/2019peraltro * è presente anche con un proprio difensore che benchélegittimato … non ha impugnato il provvedimento del 19/9/2021 che pure hainciso su di un suo diritto personalissimo. Non è dunque ipotizzabile in questa sedeneppure un intervento adesivo della reclamante ai sensi dell art. 105 c. 2 c.p.c.».* reiterate le motivazioni già esposte nel precedente motivo rimarcandosi daun lato «la piena legittimazione attiva a ricorrere della dott.ssa * *a tutela e protezione di propri diritti ed interessi nel caso di specie collegati allanegazione mediante provvedimento giudiziario di poter convolare a nozze con lapersona amata» dall altro che «nessuna prova del coinvolgimento del difensore delsig. * * è stata resa nel doppio grado di giudizio»III «Violazione e falsa applicazione art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.violazione e falsa applicazione artt. 105 comma 2 c.p.c. violazione o falsaapplicazione artt. 102 120 e 428 c.c. violazione e falsa applicazione artt. 115 116e 132 c.p.c. violazione e falsa applicazione art. 24 della Costituzione violazione efalsa applicazione legge n. 06/2004». Si deduce che i nel provvedimento impugnato«si palesano ulteriori profili di illegittimità frutto di unilaterali illogici ed incoerentivalutazioni dei fatti oggetti di giudizio utilizzati in modo non obiettivo in danno dellaricorrente … » ii il medesimo provvedimento è fondato «sull adesione alle eccezioni* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023della difesa avversaria senza che si sia proceduto mai ad una prova testimoniale ené tantomeno all invocato intervento di un CTU medico legale che potesse valutarel effettiva volontà del sig. * * in merito alla condivisa volontà diconvolare a nozze con la dott.ssa * * * sia il Giudice di ** che di Secondo * aderiscono alle prospettazioni dell * di* e dei figli del sig. * * senza mai dimostrare o comprovare leunilaterali tesi di loro parte sulle quali sono state tuttavia fondate due immotivati edirragionevoli provvedimenti. Non esiste difatti alcuna attestazione medico legale oaltro elemento probatorio che possano supportare gli assunti di controparte».3. Tali doglianze scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse sirivelano insuscettibili di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cuiappresso nei corrispondenti sensi dovendosi intendere integrata ex art. 384 ultimocomma cod. proc. civ. la motivazione del decreto impugnato pur dandosi atto dellamorte di * detto * * medio tempore sopravvenuta il 18dicembre 2022 come riferito dalla stessa ricorrente.3.1. * puntualizzare innanzitutto che il provvedimento della cuiimpugnazione ancora si discute in questa sede ha investito esclusivamente il divietodi contrarre matrimonio imposto a * detto * * e pronunciatodal giudice tutelare nell ambito del procedimento n.r.g. 16468/2019 presso ilTribunale di Roma non anche qualsivoglia altro provvedimento che nelle more abbiaeventualmente definito pure il diverso benché connesso al primo ed autonomoprocedimento n.r.g. 14165/2021 instaurato presso il medesimo tribunale dall ** * quale amministratore di sostegno del suddetto * al fine diopporsi alla celebrazione del matrimonio tra quest ultimo a * * aliasottenuto dall * dello Stato Civile del Comune di Roma * XV lecorrispondenti pubblicazioni.3.2. Fermo quanto precede osserva il Collegio che come già condivisibilmentesancito dalla giurisprudenza di legittimità cfr. ex aliis * n. 12460 del 2018 e* n. 11536 del 2017 entrambe ribadite dalla più recente * n. 4733 del 2021il beneficiario dell amministrazione di sostegno non acquista lo status di incapace edunque non possono essergli applicate tout court le norme limitative previste perl interdetto si pensi specificamente al divieto di contrarre matrimonio sancitodall art. 85 comma 1 cod. civ o l inabilitato. Di guisa che «tutto ciò che il giudicetutelare nell atto di nomina o in successivo provvedimento non affida* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023all amministratore di sostegno in vista della cura complessiva della persona delbeneficiario resta nella completa disponibilità di quest ultimo» cfr. Corte cost. sent.10 maggio 2019 n. 114 .3.2.1. * deriva non solo dalle finalità della legge – di valorizzare le capacitàresidue e di sostenere più che limitare – ma anche dall intento del legislatore dimantenere volontariamente sfumati i contorni tra capacità ed incapacità di agire inquanto l assolutezza di tale dicotomia non appare più adeguata a spiegare leinnumerevoli situazioni che conducono all apertura del procedimento diamministrazione di sostegno.3.2.2. In definitiva colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno èpienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specificaincapacità e la sua condizione giuridica è differenziata da quella dell interdettocosicché ne deve essere tenuta distinta la posizione salvo nel caso in cui il giudicenon compia una valutazione ad hoc in ordine alla necessità di assimilarne la tutela.* considerazione per la quale il beneficiario non è un incapace discendedunque che non possano essergli applicate in via interpretativa e quindi aprescindere da una valutazione giudiziale le limitazioni previste dalla legge per talecategoria di soggetti così come quelle che si riferiscono ad interdetti ed inabilitati.* che non si tratti di norme che disciplinano i rapporti per i quali il beneficiarionel decreto ha subito una specifica limitazione e relativamente ai quali è dunqueincapace queste ultime trovano senz altro applicazione nell ambitodell amministrazione di sostegno anche indipendentemente da uno specifico richiamonel decreto.3.3. * Corte poi ha già opinato cfr. * n. 11536 del 2017 * n.18634 del 2012 che «in ragione delle significative differenze che intercorrono tral amministrazione di sostegno diretta a valorizzare le residue capacità del soggettodebole e l interdizione volta a limitare la sfera d azione di quel soggetto in relazioneall esigenza di salvaguardia del suo patrimonio nell interesse dei suoi familiari ildivieto di contrarre matrimonio previsto dall art. 85 c.c. per l interdetto non trovagenerale applicazione nei confronti del beneficiario dell amministrazione di sostegnoma può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravitàquando sia conforme all interesse dell amministrato. In tali casi il matrimoniocontratto da quest ultimo può essere impugnato da lui stesso ex art. 120 c.c. odall amministratore di sostegno ex art. 412 comma 2 c.c. non anche dai terzi exart. 119 c.c. non potendosi richiamare la disciplina dell interdizione». ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/2023chiaramente affermato pertanto il principio che ciascun soggetto anche ilbeneficiario di amministratore di sostegno è titolare del diritto personalissimo diautodeteminarsi con riguardo al proprio matrimonio sicché l aperturadell amministrazione di sostegno e la richiesta di limitare tale diritto non solo sirivelano tra loro legate ma soprattutto riguardano profili strettamente inerenti lapersona proprio perché direttamente incidenti su suoi diritti fondamentali incoerenza con i principi fondamentali ed indeclinabili di identità e libertà della personastessa di cui agli artt. 2 e 13 *3.3.1. A sua volta la già citata * n. 4733 del 2021 ha precisato che il dirittodi autodeterminarsi con riguardo al proprio matrimonio «assume il rango di dirittopersonalissimo ed ogni provvedimento giurisdizionale che vi incida possiede in re ipsauna dimensione decisoria».3.4. In coerenza con tale affermazione poi deve ritenersi che unico soggettoleso da provvedimenti giudiziali che incidano su un tale diritto personalissimo èsoltanto il titolare di quest ultimo nella specie quindi * detto ** non anche l odierna ricorrente nemmeno parte peraltro del procedimenton.r.g. 16468/2019 del Tribunale di Roma la sua richiesta di intervento ivi risultaessere stata respinta a tanto dovendosi aggiungere che la stessa pacificamentenon poteva considerarsi ricompresa tra i soggetti di cui agli artt. 406 e 417 cod. civ.né era stabilmente convivente con il * nell ambito del quale fu pronunciatoil decreto del giudice tutelare appunto di divieto di contrarre matrimonio perl amministrato * poi da lei reclamato innanzi alla corte di appello il cuiprovvedimento a sua volta ha impugnato in questa sede. Di quel procedimentoinvece era parte doverosamente proprio * detto * * chetuttavia non ha inteso impugnare il divieto predetto né lo ha fatto l * * *suo amministratore di sostegno.3.4.1. * può ragionevolmente opinarsi che malgrado l innegabileincidenza di questo provvedimento sul diverso ed autonomo benché connessoprocedimento n.r.g. 14165/2021 di cui invece la * alias Della * erasicuramente parte ciò la legittimasse alla impugnazione del primo a ciò ostando daun lato la natura personalissima del diritto da questo inciso e dall altro la possibilitàdella stessa di far valere comunque nel procedimento da ultimo indicato ognieventuale altra sua pretesa derivante dalla mancata celebrazione del matrimonio cuierano finalizzate le pubblicazioni in quella sede contestate dall * * * nellaindicata qualità.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/20234. Il quarto motivo di ricorso infine rubricato «Sulla contestazione dellosproporzionato aggravio di spese» lamenta la pretesa abnormità della condannadelle spese inflitta alla reclamante odierna ricorrente. In particolare si contesta «unosquilibrio processuale» in danno di quest ultima posto che gli importi liquidati sono«stati riconosciuti in egual misura sia nei confronti dell * di *che ha proposto giudizio e resistito in via principale sia nei confronti dei signori* * e * * intervenuti ad adiuvandum».4.1. * tale doglianza si rivela inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. proc.civ. atteso che come ripetutamente chiarito da questa Corte i la denuncia diviolazione della norma di cui all art. 91 comma 1 cod. proc. civ. trova ingresso inquesta sede di legittimità solo quando le spese siano poste a carico della parteintegralmente vittoriosa cfr. ex aliis anche nelle rispettive motivazioni * n.15697 del 2023 * n. 2984 del 2022 * n. 26912 del 2020 * n. 18128del 2020 e tanto non è dato cogliere dal motivo all esame ii in tema di liquidazionedelle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 l esercizio del poterediscrezionale del giudice contenuto tra il minimo ed il massimo dei parametri previstinon è soggetto al controllo di legittimità attenendo pur sempre a parametri indicatitabellarmente cfr. * n. 14198 del 2022 . * specie la censura nemmenoprospetta che la liquidazione della corte distrettuale correttamente eseguita infavore di ciascuna delle due parti ivi indicati come “reclamati” abbia superato imassimi previsti dal menzionato d.m. iii l interventore adesivo ha diritto allarifusione delle spese di lite in caso di soccombenza dell attore cfr. ex multis *n. 1589 del 2022 * n. 1105 del 2006 * n. 18944 del 2003 e via risalendofino a * n. 500 del 1968 ove già si affermò il principio secondo cui il soccombenteè tenuto a pagare all interventore le spese giudiziali essendo sufficiente a tal fine lapartecipazione dell interventore al giudizio .5. In conclusione dunque l odierno ricorso deve essere respinto senzanecessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità essendo rimastisolo intimati tutti i destinatari della sua notificazione altresì dandosi atto giustaquanto precisato da * SU n. 4315 del 2020 rv. 657198 06 che malgrado iltenore della pronuncia adottata non è dovuto il pagamento di un ulteriore somma atitolo di contributo unificato posto che il giudizio in esame rientra tra quelli per cuil art. 10 comma 3 del d.P.R. n. 115 del 2002 ne prevede l esenzione.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27472/2022Numero sezionale 4159/2023Numero di raccolta generale 27691/2023Data pubblicazione 02/10/20235.1. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 deld.lgs. n. 196/2003. *La Corte rigetta il ricorso.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 26 settembre 2023.Il Presidente* **La Corte rigetta il ricorso.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 26 settembre 2023.Il Presidente* *
Decreto Cassazione n. 27691/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris