Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2020
ECLI:EU:C:2020:779
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0159_INF
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1
o
ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa C‑159/19 P) (
1
)
«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana – Misure dirette contro determinate persone ed entità che operano in Siria – Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche – Inclusione del nome della ricorrente – Ricorso di annullamento»
1.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Elementi a carico identici a quelli già accolti nella decisione iniziale – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; decisioni del Consiglio (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778]
(v. punti 43-47)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
(v. punti 65-67)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria e dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Entità posta sotto il controllo di un membro delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, § 2, a) e b), e 28, § 2, a) e b)]
(v. punti 78-83, 92)
4.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1)
(v. punti 85, 86)
5.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità
[Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; Regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169]
(v. punto 88)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836]
(v. punti 89, 90)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) è condannata alle spese.
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)
GU C 172 del 20.5.2019
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