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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2020

ECLI:EU:C:2020:779
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0159_INF

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1 o ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑159/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana – Misure dirette contro determinate persone ed entità che operano in Siria – Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche – Inclusione del nome della ricorrente – Ricorso di annullamento»

1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Elementi a carico identici a quelli già accolti nella decisione iniziale – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; decisioni del Consiglio (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778] (v. punti 43-47)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 65-67)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria e dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Entità posta sotto il controllo di un membro delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, § 2, a) e b), e 28, § 2, a) e b)] (v. punti 78-83, 92)

4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punti 85, 86)

5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; Regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169] (v. punto 88)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836] (v. punti 89, 90) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 172 del 20.5.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0159_INF Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1 o ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑159/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana – Misure dirette contro determinate persone ed entità che operano in Siria – Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche – Inclusione del nome della ricorrente – Ricorso di annullamento» 1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Elementi a carico identici a quelli già accolti nella decisione iniziale – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; decisioni del Consiglio (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778] (v. punti 43-47) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 65-67) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria e dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Entità posta sotto il controllo di un membro delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, § 2, a) e b), e 28, § 2, a) e b)] (v. punti 78-83, 92) 4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punti 85, 86) 5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; Regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169] (v. punto 88) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836] (v. punti 89, 90) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 172 del 20.5.2019 .
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