CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2015
Cassazione n. 10090/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26778/2015R.G. proposto da C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via della Balduina n. 43, presso lo studio della seconda, come da procuraspeciale in calce al ricorso e da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania– sezione staccata di Salerno n. 4216 / 0 4 / 20 1 5 , depositata il 7.05.2015. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno accoglieva , nei limiti di cui in motivazione, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente ad alcune cartelle di pagamento impugnate, accogliendo per il resto il ricorso proposto dalla società C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso numerose intimazioni di pagamento e le sottostanti cartelle esattoriali, relativea diversi tributi e anni di imposta; -la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato asei motivi ; -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso ; - con successiva memoria dell’11.10.2022, la società ricorren te chiedeva che ven isse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in esito alla sentenza n. 10089/09/17, depositata in data 30.11.2017, con la quale la CTR della Campania – sezione staccata di Salernoaveva revocato ex art. 395 n. 3 cod. proc. civ. la sentenza n. 4216/04/2015 qui impugnata. [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36, comma 3,del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto detta sentenza non recava né la sottoscrizione del relatore né quella del terzo componente e non menzionava l’eventuale impedimento del relatore, essendo stata sottoscritta solo dal Presidente del Collegio;- con il secondo motivo, lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto – vizio di ultrapetizione , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la CTR non ha posto a fondamento della decisione i motivi dell’appello, pronunciandosi anche su argomentinon trattati nell’atto di appello; - con il terzo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non avendo la CTR motivato sulle questioni fondamentali della controversia; - con il quarto motivo, deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto – inesistenza della notifica dell’atto di appello per essere stato notificato a persona non abilitata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR erroneamente ritenuto sanata la notificazione dell’atto di appello con la costituzione in giudizio dellaparte appellata, senza rilevare che detta notificazione era inesistente e, quindi, non suscettibile di sanatoria, in quanto non eseguita presso lo studio del difensore costituito, ma presso la presunta sede della società contribuente con consegna dell’atto a persona sconosciuta; - con il quinto motivo, deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto – omessa produzione delle cartelle, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per omessa o apparente motivazione in ordine all’omessa produzionedelle cartelle esattoriali e delle relate di notifica in originale; - con il sesto m otivo, deduce la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per omessa o apparente motivazione in ordine all’eccezione di nullità delle cartelle di pagamento per mancata indicazione della base di calcolo degli interessi e delle somme a titolo di aggio;- preliminarmente occorre rilevare che sussistono i presupposti per accogliere l’istanza formulata dalla ricorrente con la memoria dell’11.10.2022, avendo la contribuente prodotto la citata sentenza della CTR della Campania – sezione staccata di Salerno n. 10089/09/17, depositata in data 30.11.2017, divenuta irrevocabile (come si evince dalla allegata certificazione di segreteria del 9.09.2020), dalla quale si evince l’avvenuta revocazione ex art. 395 n. 3 cod. proc. civ. della sentenza della stessa CTR oggetto del presente ricorso per cassazione; - va dunque fatta applicazione del principio secondo cui "la revoca della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto"(Cass. S . U . n. 10553/17) ; -il ricorso, pertanto , va dichiarato inammissibile; - la sopravvenuta inammissibilità del ricorso consente di compensare le spese del giudizio; - in considerazione dell’esito del giudizio, conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione, non deve farsi luogo al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (ex multis, Cass. S.U. n. 28383/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe