CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 35923/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il 1:[OSCURATO:DATA_NASCITA] a TREI3ISACCE avverso la sentenza del 19/11/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:0; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale DOMENICO A.R. SECCIA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 19/11/2020 con cui la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza in data 17/07/2017 del Tribunale di Castrovillari, dichiarando la prescrizione dei reati ascrittile perché estinti per prescrizione. Al contempo ha confermato la confisca, ai sensi dell'art. 578-bis, cod.proc.pen. Deduce: 1.1. "Violazione di legge del disposto di cui all'art. 240, cod.pen.". Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inapplicabilità della confisca prevista dall'art. 240, cod.pen., attesa la natura di confisca per equivalente disposta sul denaro che faceva parte del patrimonio legale dell'indagato, per la quale è necessaria una sentenza di condanna, tale non potendosi considerare la pronuncia di non doversi procedere per l'estinzione del reato per prescrizione. 1.2. "Irretroattività della disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p., introdotta dal decreto-legislativo 1.3.2018 n. 21 e dalla legge 9.1.2019 n. 3 che ha esteso le ipotesi di conferma della confisca di cui agli artt. :321 e 322 ter c.p.p. per il principio del tennpus regit actum. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Va precisato che il ricorso è proposto con esclusivo riguardo alla confisca del denaro. Confisca che -secondo il ricorrente- va definita quale confisca per equivalente. Tale assunto, però, è manifestamente infondato, atteso che le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono espresse già in due occasioni nel senso che la confisca del denaro deve essere sempre qualificata come confisca diretta, attesane la naturale fungibilità. In tal senso, infatti, si è espressa la c.d. sentenza Lucci, che ha chiarito che «la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato», (Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437 - 01). Di nuovo, più di recente, le Sezioni Unite hanno ribadito che «la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione», (Sez. U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01). Il contrario assunto sostenuto dalla difesa è, dunque, manifestamente infondato, in quanto contrario a un orientamento di legittimità assolutamente consolidato. Segue l'inammissibilità del ricorso, visto che entrambi i suoi motivi sono travolti dalla manifesta infondatezza dell'assunto giuridico che li giustificava. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata o in ragione dei motivi . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il