CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2026
Cassazione n. 08464/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in personadell’amministratore unico, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Torchio, in virtù di procura speciale in calce al controricorso;– controricorrente –avversola sentenza n. 4844/2017, pronunciata il 15/2/2017 dallaCommissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione 16, edepositata il 22/11/2017;Numero registro generale 15647/2018Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 8464/2026Data pubblicazione 04/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte di cassazione osserva:1. Con avviso di accertamento n. 7950EC200626, emesso perIRES, IVA e IRAP anno d’imposta 2008, l’Agenzia delle Entrateprocedeva al recupero dei costi relativi alla quota capitale dei canoni dileasing immobiliare concesso per l’acquisto di un terreno edificabile ela successiva realizzazione di un fabbricato industriale, ritenendolidedotti in eccesso, ai sensi dell’art. 36, comma 7, del d.l. 223/2006.2. La società contribuente proponeva ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano che accoglievaparzialmente le doglianze della parte, determinando la percentuale diindeducibilità del costo per canoni di locazione finanziaria dal 20% dellaquota capitale di euro 1.728.448,00, contabilizzato dalla ricorrente, al30,33% della stessa quota.3. L’Agenzia proponeva appello per la riforma della sentenza diprimo grado, rilevando che, ai sensi dell’art. 36 del d.l. n.223/2006,tutta la quota relativa al terreno doveva considerarsi non deducibile.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale confermava la sentenza diprimo grado, ritenendo che l’Ufficio non avesse tenuto conto della partedi terreno pari al 33,33% destinata ad uso pubblico da riferirsi aglioneri urbanistici relativi non al terreno ma al fabbricato, conconseguente necessità di scorporare il costo di detta area dal prezzodel terreno e di determinare la percentuale di indeducibilità dei canonidi leasing nella misura del 30,33%, demandando all’Ufficio il ricalcolodella maggiore imposta rispetto all’accertato.4. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione articolando ununico motivo. La società resiste con controricorso.Numero registro generale 15647/2018Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 8464/2026Data pubblicazione 04/04/20265. Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositatoconclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., nelle quali hachiesto l’estinzione del giudizio e, in subordine, l’accoglimento delricorso.6. La controricorrente in data 27 dicembre 2025 ha depositatomemorie, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., nelle quali ha illustrato leproprie difese e reiterato le conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 36 del d.l. 223/2006, per avere laCommissione tributaria regionale affermato che la percentuale diindeducibilità dei canoni di leasing va calcolata tenendo conto, da unlato, del costo complessivo del leasing e, dall’altro, del costo delterreno, depurato dal costo dell’area destinata ad uso pubblico dariferirsi ad oneri di urbanizzazione.La ricorrente deduce che l’art. 36, comma 7, del d.l. 223/2006costo del terreno non è mai ammortizzabile; rileva poi che l’areadestinata a verde pubblico, riferibile ad onere di urbanizzazione, nonpuò essere considerata bene strumentale, per cui non si giustifica cheil suo costo sia ammortizzabile e possa tradursi in una quota di canonedi leasing deducibile; infine, evidenzia che, in ogni caso, il costodell’area da destinare ad uso pubblico secondo la convenzione nonpossibilità di costruire, destinata in modo durevole al servizio eall’utilità del fabbricato.2. In via preliminare si dà atto della presentazione in data10/10/2023 da parte della società contribuente della domanda diNumero registro generale 15647/2018Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 8464/2026Data pubblicazione 04/04/2026definizione agevolata della lite pendente e della conseguente domandadi estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, dellalegge n.197/2022.2.1. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del d.l. n. 34 del2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, ilcontribuente che intende aderire alla definizione agevolata dellecontroversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023,«presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia,copia della domanda di definizione e del versamento degli importidovuti o della prima rata» e, in tal caso, «il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera diconsiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate».2.2. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197 del2022 «l'eventuale diniego della definizione agevolata deve esserenotificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per lanotificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entrosessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organogiurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui ladefinizione della controversia è richiesta in pendenza del termine perimpugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dalcontribuente unitamente al diniego della definizione entro sessantagiorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nelmedesimo termine» (comma 200) e «per i processi dichiarati estinti aisensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione èimpugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiaratol'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione delprovvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e larevocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. IlNumero registro generale 15647/2018Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 8464/2026Data pubblicazione 04/04/2026termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere larevocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma200» (comma 201)».3. Il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1,comma 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, avendo la societàdepositato la domanda di definizione agevolata in base alla legge n.197/2022, con la ricevuta della sua presentazione all’Agenzia delleEntrate e del versamento dell’importo dovuto indicato come saldo.Non risulta, infatti, che sia stato notificato eventuale diniego delladefinizione agevolata entro il termine del 31 luglio 2024, né la difesaerariale, successivamente al deposito dell’istanza, ha sollevatoeccezioni sulla regolarità della definizione della lite pendente o hapresentato istanza di trattazione.La Corte ha chiarito «che la definizione agevolata in esame, adifferenza di quelle previste da leggi antecedenti, determinal’estinzione del giudizio alla sola condizione del deposito della domandadi definizione agevolata e della prova del pagamento di quanto dovutoo della prima rata (Cass. 11/06/2024, n. 16240; Cass. 01/03/2024, n.5534), non rivenendosi profili di illegittimità costituzionale dell’art.dell’art. 1, comma 198, della legge n.197 del 2022 in riferimento agliartt. 3, 24, 53 e 111 Cost., laddove dispone che il processo è dichiaratoestinto in caso di deposito di copia della domanda di definizioneagevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, inquanto frutto di una scelta non irragionevole nell’ottica di favorirel’immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti (Cass. 5marzo 2025, n. 5911).4. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le haanticipate, per cui nulla va disposto al riguardo.5. L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza deipresupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art.Numero registro generale 15647/2018Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 8464/2026Data pubblicazione 04/04/202613, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre2018, n. 31732). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026Il Presidente