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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36745/2022

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13728/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] — AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrenti principali - ìtTtj [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 1/A - controricorrente - N. 13728/20 R.G. 1 di 4 Est.

F. D'[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato reso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 1/A - ricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore - intimato - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.

F. 137536881002), in persona del Presidente pro tempore - intimato - contro [OSCURATO:PERSONA], INDUSTRIA, ARTIGIANATO E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 830001230180), in persona del Sindaco pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3673/08/19 depositata in data 30 settembre 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza dell'8 novembre 2022 ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, N. 13728/20 R.G. 2 di 4 Est.

F. D'Aquino comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio con riferimento alle cartelle oggetto di annullamento e, nel resto, rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e accogliere il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una intimazione di pagamento, relativa a diciotto cartelle di pagamento aventi ad oggetti crediti tributari, indicate nella sentenza impugnata.

Il contribuente ha dedotto, oltre all'omessa notificazione delle cartelle prodromiche, la prescrizione quinquennale dei crediti tributari; che la CTP di Pavia ha parzialmente accolto il ricorso in relazione a tredici delle diciotto cartelle, ritenendo i crediti prescritti; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 30 settembre 2019, ha parzialmente accolto il ricorso in appello del concessionario della riscossione in relazione ai tributi erariali, soggetti a prescrizione decennale e oggetto di atti interruttivi; che ha proposto ricorso per cassazione l'ente impositore e l'agente della riscossione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il contribuente, il quale ha proposto a sua volta un ricorso in via principale, affidato a un unico motivo; che i ricorrenti principali hanno depositato memoria con cui chiedono la rimessione della causa alle Sezioni Unite e che il controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria in replica alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] N. 13728/20 R.G. 3 di 4 Est.

F. D'[OSCURATO:PERSONA] ricorso presentato dal patrono erariale per l'ente impositore e per l'agenzia della riscossione non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], litisconsorti processuali del giudizio, come risulta dalla sentenza di appello; che deve disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti intimandi e intimati nel ricorso proposto dal contribuente, già parti del giudizio di appello; P. Q. M. Dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e dispone il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13728/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] — AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrenti principali - ìtTtj [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 1/A - controricorrente - N. 13728/20 R.G. 1 di 4 Est. F. D'[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato reso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 1/A - ricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore - intimato - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C. F. 137536881002), in persona del Presidente pro tempore - intimato - contro [OSCURATO:PERSONA], INDUSTRIA, ARTIGIANATO E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 830001230180), in persona del Sindaco pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3673/08/19 depositata in data 30 settembre 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza dell'8 novembre 2022 ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, N. 13728/20 R.G. 2 di 4 Est. F. D'Aquino comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio con riferimento alle cartelle oggetto di annullamento e, nel resto, rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e accogliere il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una intimazione di pagamento, relativa a diciotto cartelle di pagamento aventi ad oggetti crediti tributari, indicate nella sentenza impugnata. Il contribuente ha dedotto, oltre all'omessa notificazione delle cartelle prodromiche, la prescrizione quinquennale dei crediti tributari; che la CTP di Pavia ha parzialmente accolto il ricorso in relazione a tredici delle diciotto cartelle, ritenendo i crediti prescritti; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 30 settembre 2019, ha parzialmente accolto il ricorso in appello del concessionario della riscossione in relazione ai tributi erariali, soggetti a prescrizione decennale e oggetto di atti interruttivi; che ha proposto ricorso per cassazione l'ente impositore e l'agente della riscossione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il contribuente, il quale ha proposto a sua volta un ricorso in via principale, affidato a un unico motivo; che i ricorrenti principali hanno depositato memoria con cui chiedono la rimessione della causa alle Sezioni Unite e che il controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria in replica alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] N. 13728/20 R.G. 3 di 4 Est. F. D'[OSCURATO:PERSONA] ricorso presentato dal patrono erariale per l'ente impositore e per l'agenzia della riscossione non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], litisconsorti processuali del giudizio, come risulta dalla sentenza di appello; che deve disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti intimandi e intimati nel ricorso proposto dal contribuente, già parti del giudizio di appello; P. Q. M. Dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e dispone il ri
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