CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 35602/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria della difesa e la documentazione allegata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 28/10/2022, ha respinto l'istanza di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare ex artt. 47 e 47 ter 1 bis L. 354/1975 richieste da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla gravità del reato di resistenza a pubblico ufficiale che il Tribunale, pertanto, avrebbe erroneamente valorizzato al fine di assumere la decisione ora impugnata. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato e l'asserita mancanza di elementi positivi dai quali desumere l'avvio di un positivo percorso di revisione critica. 3. In data 4 aprile 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 12 aprile 2023 la difesa del ricorrente ha depositato 1) l'attestazione della COL [OSCURATO:PERSONA] dei Roma relativa al percorso di orientamento al lavoro intrapreso dal ricorrente dal mese di gennaio 2023; 2) copia del verbale d'udienza del 28 ottobre 2022 avanti al Tribunale di Sorveglianza; 3) copia del verbale di arresto del 23 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche in riferimento al travisamento della prova, quanto alla ritenuta inidoneità delle misure alternative richieste. Le doglianze sono manifestamente infondate. 1.1. Il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato al verbale di arresto e all'informativa in atti risulta pertinente e il rilevato travisamento non sussiste. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, a prescindere dalla specifica condotta riconducibile all'uno o all'altro fratello, ha dato conto del comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente che, con atteggiamento aggressivo e violento, si è opposto agli operanti, anche sostenendo e supportando il fratello. Sotto tale profilo, pertanto, considerato altresì che per tale fatto il ricorrente è stato condannato e che quindi la condotta risulta accertata, la motivazione del provvedimento impugnato risulta adeguata e coerente e le attuali censure, tese a sollecitare una diversa e non consentita lettura, non sono consentite. 1.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto alle doglianze oggetto del secondo motivo. I giudici della sorveglianza, tenuto conto della relazione comportamentale della casa circondariale di Rebibbia, infatti, hanno dato atto di avere effettuato una valutazione complessiva e attuale dell'inidoneità della misura. Tale conclusione, coerentemente basata su fatti recentissimi dai quali è desunta l'immaturità del condannato, non è sindacabile in questa sede. Sul punto, d'altro canto, risulta priva di rilievo la documentazione ora depositata, ciò in quanto questa, estranea al presente giudizio, non può essere valutata in questa sede e dovrà essere eventualmente posta a fondamento di una nuova e successiva istanza,, 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co