CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 13275/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10671/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elett.te domiciliat e in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso con contestuale ricorso incidentale condizionato, controricorrente e ricorrente incidentale condizionata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONAn.2370/2018depositata il 29 . 10 . 2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.4.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3di 114di 115di 116di 117di 118di 11 Il secondo motivo é inammissibile per le stesse ragioni già indicate per il motivo precedente (separazione tardiva dei due contratti di subagenzia nella proposizione della domanda, e decadenza per mancata impugnazione della rinuncia implicita all'indennità per mancato preavviso entro sei mesi dalla cessazione del primo rapporto di subagenzia ex art. 2113 comma 2° cod. civ.), ed a ciò va aggiunto che la parte ricorrente stessa riconosce che l'impugnata sentenza ha fornito una motivazione, anche se non condivisa, al mancato riconoscimento dell'indennità per mancato preavviso e non ha quindi omesso di dare giustificazione alla sua decisione, avendo ritenuto che il semplice rinvio alla variabile durata del preavviso, stabilita dal richiamato art. 1750 comma 3° cod. civ. in base alla durata effettiva del contratto, non sia sufficiente per ritenere regolata contrattualmente anche l'indennità per mancato preavviso. E' noto poi che la parte ricorrente non può limitarsi a contrapporre una propria diversa interpretazione a quella pur plausibile seguita dall'impugnata sentenza, senza censurare quest'ultima sotto il profilo della violazione di specifici canoni d'interpretazione del contratto, e senza spiegare in che modo tale violazione si sarebbe verificata, laddove la ricorrente si é limitata a richiamare una violazione di legge dell'art. 1750 comma 3° cod. civ., che stabilisce solo la durata minima del preavviso nei contratti di agenzia, senza fare alcun riferimento alla violazione dei criteri interpretativi del contratto. Va infatti ricordato che "La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra" (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.8591; Cass. 28.11.2017 n. 28319; Cass. 27.6.2018 n. 16987; Cass.20.11.2009 n. 24539; Cass. sez. lav. 15.11.2013 n. 25728). 11) Col terzo motivo la parte ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo (documento 6 allegato alla memoria ex art. 183 comma 1° c.p.c. di autorizzazione dello schema, delle misure e della composizione del logo in senso verticale rilasciata dall'agente il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'impossibilità tecnica di collocarla in orizzontale) in ordine al rigetto della domanda di condanna 10di 1111di 11 L'inammissibilità dei tre motivi di ricorso principale rende superfluo l'esame del ricorso incidentale condizionato , col quale l'agente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2272, 2312, 2324, 2493 e 2495 cod. civ.. In base al principio della soccombenza, le ricorrenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo. Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni