CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2025
Cassazione n. 17984/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17572/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L. rappresentata da DOVALUE S . P . A . , in persona del legale rappresentante in carica,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di ANCONA n. 886/2023depositata il 29/05/2023; R.g. n. 17572 del 2023 Ad. 26/06/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 26/06/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di instaurazione di procedura esecutiva per un debito della [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA], alla quale venne notificato l’atto di pignoramento, propose opposizione all ’ esecuzione, quale terza datrice d’ipoteca su beni immobili di sua proprietà e vincolati in favore del credito fondiario, nei confronti del creditore procedente, e anche interveniente, [OSCURATO:SOCIETA]., dinanzi al Tribunale di Fermo. Questo, nel contraddittorio con la detta banca, ritualmente costituitasi in giudizio, dichiarò la nullità del titolo esecutivo, costituito da contratto di mutuo fondiario e accolse l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., propose impugnazione e la Corte d ’ appello di Ancona, nel ricostituito contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], ha, con la sentenza n. 886 del 29/05/2023, rigettato l’appello, per mancata dimostrazione della titolarità del credito da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., che si era dichiarata cessionaria a seguito delle operazioni di cartolarizzazione. Avverso la detta sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:SOCIETA]. quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] È superfluo dare conto, specificamente , dei due motivi di impugnazione per non essere stato il contraddittorio integro sin dalla R.g. n. 17572 del 2023 Ad. 26/06/2025; estensore: C. Valle prima fase del giudizio, non risultando essere stata evocata in giudizio la debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]. avendo la Fortuna omesso di convenirla in causa, così come richiesto, in applicazione dell’art.602 c.p.c., dalla giurisprudenza, oramai costante e risalente , di questa Corte (tra le meno recenti, a conferma di un approdo già raggiunto: Cass. n. 19562 del 29/09/2004 Rv. 577419 – 0 1 ), secondo cui in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e seguenti c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all’espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado. Il detto principio trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto, dovendo la predetta opposizione exart. 615 cod. proc. civ. essere, pertanto, promossa altresì contro di questi, in proprio e per l’eventualità che ritorni o sia ritornato in bonis, allorché il creditore opposto adduca l’insufficienza dei pagamenti conseguiti in sede fallimentare, a fronte del più ampio oggetto del proprio credito rispetto ai limiti della pretesa azionabile verso il curatore e, dall’altro lato, il terzo esecutato opponga il carattere pienamente satisfattivo dei pagamenti conseguiti nella predetta sede (Cass. n. R.g. n. 17572 del 2023 Ad. 26/06/2025; estensore: C. Valle 4763 del 19/02/2019 Rv. 653012 – 01 ; Cass. n. 6546 del 22/03/2011 Rv. 616811 –01). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la richiamata giurisprudenza, che ha uno specifico addentellato nelle previsioni di legge sostanziale e processuale, sia meritevole di favorevole seguito e debba, pertanto, essere ribadita. La sentenza impugnata deve, in conclusione, pronunciandosisul ricorso, essere cassata e la causa rimessa, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, c.p.c. (la cui formulazione è rimasta identica anche dopo le modifiche operate dal d.lgs. n. 149 del 10/10/2022) al Tribunale di Fermo, in persona di diverso magistrato, che nel procedere a nuovo giudizio provvederà altresì a regolare le spese di questo giudiziodi legittimità. Non vi è luogo a pronuncia circa il cd. raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,trattandosi di previsione di stretta interpretazione limitata alle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell a impugnazione, non riscontrabili in questo caso. P.Q.M La Corte, pronunciando sul ricorso , cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti al Tribunale di Fermo, in persona di diverso magistrato, al quale demanda la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella