CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 11793/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso propósto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 24/04/2025 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente ai capi 1, 3, e 4 della imputazione. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 24 aprile 2025 II Tribunale di Torino, in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 contestato il 30 dicembre 2014 (capo 1) , per essere il reato estinto per prescrizione, lo ha assolto dai reati di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, commessi il 30 dicembre 2015 (capo 2), il 30 dicembre 2016 (capo 3), il 30 dicembre 2017 (capo 4), perché il fatto non sussiste. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha proposto tempestivo ricorso, per l'annullamento della sentenza impugnata relativamente ai capi 2), 3) e 4) di imputazione, affidato ad un unico motivo, con cui denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Assume il ricorrente che, per tutte le annualità contestate, l'imposta IRPEF evasa è superiore alla soglia di punibilità di 50.000 euro; che il Tribunale, discostandosi dalla valutazione operata dal Giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto non raggiunta la prova del superamento della soglia sulla base di una motivazione carente ed erronea, superando i dati risultanti dai verbali della Guardia di Finanza e dai verbali di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, impugnati, questi ultimi, dal contribuente e confermati dalla Commissione Tributaria di primo grado con sentenze del 25 luglio 2022, relativamente all'anno di imposta 2014, e 30 marzo 2023, relativamente agli anni di imposta 2015 e 2016. Denuncia l'errore logico del giudicante ove ha ritenuto inverosimile l'entità degli elementi negativi di reddito a fronte di quelli positivi, certificati, dimenticando che gli elementi attivi e passivi sono stati determinati non induttivamente, ma sulla base della documentazione contabile esibita dalla parte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Risulta dalla documentazione sulla cui base [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio, coerente con l'editto accusatorio, una base probatoria documentale cui il giudicante ha sostituito proprie argomentazioni, quasi suggestioni, asserendo una peraltro immotivata improbabilità e inverosimiglianza della sproporzione tra poste attive e passive. 22. A fronte della genericità della motivazione posta a sostegno della sentenza impugnata, deve ritenersi la fondatezza del ricorso proposto dal PG di Torino, avendo il giudice omesso di compulsare correttamente la documentazione posta a fondamento dell'imputazione con conseguente vizio motivazionale della sentenza impugnata. I 7 9 3 - 2 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -Presidente - Sent. n. fsg.b sez. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] UP - 05/11/2025 R.G.N. 22031/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propósto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 24/04/2025 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente ai capi 1, 3, e 4 della imputazione. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 24 aprile 2025 II Tribunale di Torino, in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 contestato il 30 dicembre 2014 (capo 1) , per essere il reato estinto per prescrizione, lo ha assolto dai reati di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, commessi il 30 dicembre 2015 (capo 2), il 30 dicembre 2016 (capo 3), il 30 dicembre 2017 (capo 4), perché il fatto non sussiste. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha proposto tempestivo ricorso, per l'annullamento della sentenza impugnata relativamente ai capi 2), 3) e 4) di imputazione, affidato ad un unico motivo, con cui denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Assume il ricorrente che, per tutte le annualità contestate, l'imposta IRPEF evasa è superiore alla soglia di punibilità di 50.000 euro; che il Tribunale, discostandosi dalla valutazione operata dal Giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto non raggiunta la prova del superamento della soglia sulla base di una motivazione carente ed erronea, superando i dati risultanti dai verbali della Guardia di Finanza e dai verbali di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, impugnati, questi ultimi, dal contribuente e confermati dalla Commissione Tributaria di primo grado con sentenze del 25 luglio 2022, relativamente all'anno di imposta 2014, e 30 marzo 2023, relativamente agli anni di imposta 2015 e 2016. Denuncia l'errore logico del giudicante ove ha ritenuto inverosimile l'entità degli elementi negativi di reddito a fronte di quelli positivi, certificati, dimenticando che gli elementi attivi e passivi sono stati determinati non induttivamente, ma sulla base della documentazione contabile esibita dalla parte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Risulta dalla documentazione sulla cui base [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio, coerente con l'editto accusatorio, una base probatoria documentale cui il giudicante ha sostituito proprie argomentazioni, quasi suggestioni, asserendo una peraltro immotivata improbabilità e inverosimiglianza della sproporzione tra poste attive e passive. 22. A fronte della genericità della motivazione posta a sostegno della sentenza impugnata, deve ritenersi la fondatezza del ricorso proposto dal PG di Torino, avendo il giudice omesso di compulsare correttamente la documentazione posta a fondamento dell'imputazione con conseguente vizio motivazionale della sentenza impugnata. P.Q.MP.Q.M