CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12948 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Andrea, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 6054/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 20 novembre 2014; RG n. 12948/2015 [OSCURATO:PERSONA]-Mari ore udita la relazione resa nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata che, in esito a una richiesta di rimborso dell'iva ex art. 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 633/72, scaturente dall'acquisto di beni ammortizzabili, l'Agenzia delle entrate ha proceduto a una verifica, ma pur avendo ricevuto le fatture concernenti l'acquisto dei beni strumentali da cui la richiesta di rimborso era scaturita, non ha riscontrato l'esistenza fisica dei beni che ne erano oggetto; - ne è scaturito un avviso di accertamento col quale è stata recuperata materia imponibile ai fini irpeg e irap mediante la deduzione di minori costi e iva, disconoscendo le detrazioni operate e che, sebbene riferito all'anno d'imposta 2001, è stato notificato al curatore della società, nel frattempo fallita, il 29 dicembre 2011, fruendo del raddoppio dei termini di decadenza ex art. 43 del d.P.R. n. 600/73 e 57 del d.P.R. n. 633/72; - il curatore ha impugnato l'avviso, senza successo né in primo, né in secondo grado; - in particolare, il giudice d'appello ha anzitutto affermato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini di decadenza; quindi, nel merito, ha sottolineato che non v'è prova né dell'esistenza, né a maggior ragione della riferibilità dei beni all'esercizio dell'attività d'impresa, a fronte, tra l'altro, della genericità delle fatture; - contro questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi e illustra con memoria corredata di documenti, cui l'Agenzia delle entrate risponde con controricorso. Considerato che: RG n. 12948/2015 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sore il ricorrente ha aderito alla definizione del ruolo ex art. 6, comma 1, del d.l. n. 193/16, come convertito, e ha rinunciato al ricorso; la rinuncia è stata notificata all'Agenzia delle entrate; le spese vanno compensate. Per questi motivi dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 22 aprile 20