CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 26420/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, connnna 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 06/10/2020, la Corte di appello di Bologna - rideterminata in melius la durata delle pene accessorie fallimentari (anni 5) - ha nel resto confermato la sentenza del 12/07/2017 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Forlì aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" (dichiarata fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione delle somme pari a circa 115 mila euro (capo A), bancarotta fraudolenta documentale (capo B), bancarotta preferenziale (capo C) e bancarotta semplice per essersi astenuto dal chiedere il fallimento (capo D) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in relazione alle condotte distrattive di cui al capo A). La sentenza impugnata omette di motivare sulle censure difensive volte a giustificare i prelievi dell'imputato in costanza della carica direttiva e prescrive apoditticamente all'imputato una prova liberatoria avulsa dal contesto di riferimento. Nel 2013 i risultati economici della ditta erano di segno positivo, mentre solo nel 2015 vi fu un drastico calo del fatturato, sicché le operazioni compiute almeno fino al 2015 in un contesto privo di particolari criticità non sono qualificabili come distrattive, rientrando nelle condotte fisiologiche di operatività/continuità aziendale nel corso degli esercizi 2013 e 2014, trattandosi di prelievi di modesta entità, diluiti in un quadriennio e mai confluiti nel patrimonio personale dell'imputato, laddove il mancato riscontro nelle scritture contabili si spiega con l'adozione del regime di contabilità semplificata. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo A). A fronte della pacifica insussistenza di un contesto di insolvenza fino a tutto il 2014, periodo in cui vi furono i prelievi di denaro contestati, e dell'intervenuta revoca delle linee di credito, l'imputato era costretto a gestire l'azienda attraverso prelievi per cassa, mentre la Corte omette qualsiasi riferimento a elementi sintomatici della condotta idonei a provare l'elemento psicologico del reato.2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in relazione alla bancarotta documentale di cui al capo B). La sentenza impugnata omette qualsiasi riferimento alla configurabilità del reato di bancarotta documentale, nonostante le doglianze devolute con l'atto di appello. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 2. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente afferendo entrambi alla condanna per il capo A), non sono fondati, presentando anzi vari profili di inammissibilità. 2.1. In limine, mette conto ribadire il principio di diritto in forza del quale la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l'accertamento della previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti, accertamento che non è condizionato da alcuna presunzione (Sez. 5, n. 22787 del 12/05/2010, Colizza, Rv. 247520; conf. Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767); in altri termini, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa, accertamento non condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell'impresa che non obbedisce - per quel che concerne il delitto in questione - alla qualificazione in termini di prova, ex art. 2710 cod. civ., posto che, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., la risultanza deve essere valutata - anche nel silenzio del fallito - con ricerca della relativa intrinseca attendibilità, secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita motivazione (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715). Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione, è necessario che siano sottratti alla garanzia dei creditori cespiti attivi effettivi e, pertanto, sicuramente esistenti (Sez. 5, n. 3615 del 30/11/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236047), sicché il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248425). Dunque, se, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, ciò si ricollega alla «peculiarità della normativa concorsuale», che attribuisce all'imprenditore «una posizione di garanzia nei confronti dei creditori», dalla quale discende la diretta responsabilità per la perdita della garanzia, tanto più che l'art. 87, terzo comma, I. fall. «assegna al fallito l'obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo», sicché solo apparente è l'inversione della prova a carico del fallito «nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito», trattandosi, in realtà, di «sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere» (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. n. 267710). 2.2. Le conformi sentenze di merito hanno fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati. Rileva il giudice di appello che, anche come riferito dal curatore, la situazione finanziaria era andata peggiorando fin dal 2011 e che nel 2014 la posizione debitoria della fallita era stata messa a sofferenza dalla sua banca. Come si evince dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145) e da questa espressamente richiamata, dall'aprile del 2014, in concomitanza con uno stato di manifesta insolvenza della società, l'imputato aveva effettuato una serie di prelievi e bonifici - con varie causali (prelievi soci, girofondi per rientro in conto corrente) - dal conto della fallita al proprio conto, privi di titolo, senza l'indicazione dei destinatari e per un importo complessivo di circa 115 mila euro. 2.3. Le doglianze proposte dal ricorso non inficiano la tenuta della motivazione della sentenza impugnata. Lungi dal far leva su un'inversione dell'onere della prova, la Corte distrettuale - registrata la "movimentazione" del conto della fallita (e, dunque, la certa disponibilità in capo alla ditta dei cespiti distratti) in una precisa epoca (inferiore al quadriennio indicato in modo del tutto assertivo dall'impugnante) - ha rilevato la mancata indicazione dei destinatari di tali fondi, tanto più che gli stessi risultavano confluiti su un conto personale dell'imputato (diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, che non denuncia travisamenti probatori sul punto evidenziato dal giudice di primo grado e ribadito da quello di appello). Privi di consistenza sono i riferimenti all'andamento degli affari nel 2013, a fronte del dato puntuale messo in luce dalla sentenza impugnata, ossia il passaggio a sofferenza della posizione debitoria della ditta appena un anno dopo (dato anche questo non contestato dal ricorso). Nel resto, le doglianze articolate con il primo motivo ripropongono le deduzioni dell'imputato circa la destinazione alla gestione aziendale delle somme movimentate, doglianze disattese dai giudici di merito per la totale carenza di elementi a sostegno (a fronte dei dati obiettivi di segno contrario richiamati). Il secondo motivo individua il 2014 come anno in cui nessun segno crisi si era ancora manifestato, ma, come si è detto è proprio quell'anno che il progressivo peggioramento della situazione finanziaria sfocia nella messa a sofferenza della posizione debitoria con la banca; sotto questo profilo, il ricorso è del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) e non offre alcuna spiegazione della pur riconosciuta revoca delle linee di credito. Del tutto generiche le doglianze sugli elementi sintomatici del dolo, avendo la Corte distrettuale rimarcato epoca e modalità dei prelievi in termini all'evidenza espressivi della riconoscibilità in capo all'imputato dell'elemento psicologico del reato. 3. Il terzo motivo è, invece, fondato, in quanto la sentenza impugnata ha omesso di motivare in ordine alle censure proposte con l'atto di appello in ordine all'imputazione di bancarotta documentale. Ne consegue che, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per n