CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 10881/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto, con sentenza del 28 marzo 2022, confermava la decisione del Tribunale di Taranto, in data 12 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 612 e 635 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla eccepita inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. della testimonianza della persona, offesa è manifestamente infondato, perché reitera questioni adeguatamente definite dalla corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta criticamente (le dichiarazioni della persona offesa risultano comunque acquisite documentalmente al processo con il consenso delle parti; al momento della conferma in sede dibattimentale di tali dichiarazioni, la stessa persona offesa non risultava indagata in un procedimento collegato ex art. 371, comma 2, cod. proc. pen. conclusosi con decreto di archiviazione, nell'irrilevanza di eventi processuali successivi, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, citata in termini pertinenti a pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; ritenuto, infine, quanto alla richiesta di liquidazione delle spese del grado formulata dalla parte civile, che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016 - dep. 19/10/2016 - Rv. 268139), situazione insussistente nel caso di specie, in quanto la suddetta parte si è limitata a presentare le proprie conclusioni; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. Così deciso, il