CassazionedecretoSezione 4Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 10007/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato'a NAKVASHA( UCRAINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.I1G.i.p. del Tribunale di Pisa il 10 dicembre 2020 ha dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna del 12 giugno 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Va premesso che, emesso, appunto, il 12 giugno 2019 decreto di condanna in relazione al reato di guida in stato di ebrezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], questi il 23 luglio 2019 ha depositato atto di opposizione chiedendo anche l'applicazione dell'istituto della messa alla prova. All'esito dell'udienza camerale del 10 dicembre 2020 il Giudice ha emesso la seguente, testuale, ordinanza: «rilevato che è prevenuta istanza a firma di [OSCURATO:PERSONA] con la quale si revoca l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata in data 23/7/2019 con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna; rilevato che in conseguenza deve essere dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna emesso dal G.i.p. del Tribunale di Pisa in data 12/06/19; p.q.m. dichiara esecutivo il decreto penale di condanna emesso dal G.i.p. del Tribunale di Pisa in data 12/6/19». 3. Ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale lamenta illegittimità (per contrasto con gli artt. 464, comma 3, e 464-bis cod. proc. pen.) ed abnormità della decisione impugnata. Ripercorse le scansioni procedimentali e richiamata la disciplina in tema di opposizione a decreto penale, il ricorrente sottolinea come nel caso di specie l'imputato, non presentatosi presso l'Ufficio di esecuzione penale esterna, abbia, in realtà, rinunziato solo alla sospensione del procedimento per messa alla prova e non anche alla opposizione al decreto penale di condanna: in conseguenza, il Giudice avrebbe dovuto disporre la prosecuzione nelle forme del giudizio immediato. Si richiama al riguardo parte della motivazione (n. 2 del "considerato in diritto", pp. 4-5) della sentenza di Sez. 1, n. 21234 del 02/02/2017, dep. 04/05/2017, ric. Pini, non mass. sul punto. Poiché, dunque, dagli artt. 464-septies e 464-octies cod. proc. pen. si ricava che, «una volta proposta l'opposizione, anche venuta meno l'istanza di messa alla prova, in assenza di una ulteriore richiesta di rito speciale [...], il procedimento deve proseguire con la citazione a giudizio immediato» (così alla p. 6 del ricorso), il provvedimento adottato dal giudice sarebbe abnorme. 4.11 P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 12 novembre 2021 ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. Atteso il tipo di vizio denunziato, il Collegio ha avuto diretto accesso al fascicolo, così verificando (pp. 27-28 dell'incarto processuale) che con nota del 9 dicembre 2019 l'Ufficio esecuzione penale esterna ha trasmesso all'Ufficio G.i.p. del Tribunale di Pisa dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] protocollata il 5 dicembre 2019 con cui lo stesso «dichiar[a] di voler rinunciare all'istanza di messa alla prova presentata in relazione al procedimento penale n. 2251/18 R.G.N.R. [...] decr. pen. emesso il 12/06/2019 dal Tribunale di Pisa - Ufficio del G.i.p.». Stando così le cose, del tutto condivisibile risulta la requisitoria del P.G. che ha sostenuto che il Giudice avrebbe dovuto prendere atto della sola istanza di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova e provvedere in ordine alla istanza di opposizione al decreto penale di condanna, in conformità al pertinente precedente di Sez. 1, n. 8178 del 18/01/2018, dep. 20/02/2018, confl. comp. Trib e G.i.p. [OSCURATO:PERSONA] in proc. [OSCURATO:PERSONA], non mass., nella cui parte motiva si legge (p. 3) che «per quanto riguarda il procedimento per decreto, posto che l'art. 464-bis, comma 2, ultima parte, prevede che la richiesta è presentata con l'atto di opposizione, il corso del processo dovrà riprendere dall'emissione da parte del G.i.p. del decreto di giudizio immediato, salvo che siano state presentate altre richiesta subordinate e queste siano ancora da valutare (cfr. Sez. 2, n. 8997 del 18/11/2014, Galeandro, Rv. 263228; Sez. 2, n. 10462 del 08/01/2016, Ahmetovic, Rv. 266124)». 2.Consegue, di necessità, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per il prosieguo. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pisa per il prosieguo. Così deciso il 03/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]