CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 22641/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20894/2020 R.G. proposto da : DELL'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1091/2020depositata il 02/11/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con atto di citazione notificato in data 10/11/2014 [OSCURATO:PERSONA]Orto, quale socio con partecipazione al 40% del capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA], impugnò la delibera assembleare assunta dall’assemblea ordinaria della società in data 30/4/2014 e quella assunta dall’assemblea straordinaria del 27/6/2014, lamentandone la nullità e/o l’annullabilità; [OSCURATO:SOCIETA] si costituì eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza delle doglianze. Nel corso del giudizio, per altre, successive e distinte vicende societarie,[OSCURATO:PERSONA]Orto perse la qualità di socio a far data dal 28 agosto 2015, non avendo esercitato l’opzione per la sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato ex art.2447 cod.civ. per la copertura delle perdite; la società eccepì la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire dell’attore e ne chiese la condanna alle spese; l’attore chiese dichiararsi cessata la materia del contendere e chiese, anche, che il Tribunale si pronunciasse sulla soccombenza virtuale delle parti. Il Tribunale, con sentenzan.10985/2017 dichiarò improcedibile la domanda per carenza di legittimazione ad agire dell’attore e condannò [OSCURATO:PERSONA]Orto alla rifusione delle spese di lite, come liquidate. Dell’Orto impugnò la decisione chiedendo che, in parziale riforma, venisse disposta la compensazione delle spese di primo grado. La Corte di appello ha respinto la domanda, osservando che il giudice di primo grado non aveva ravvisato la soccombenza dell'attore nella circostanza che egli avesse perduto la legittimazione ad agire nel corso del giudizio, ma nel fatto che l'attore, una volta verificatasi la perdita della legittimazione ad agire, non aveva abbandonato la lite, nè aveva aderito all'eccezione di parte di convenuta, “così determinando una ingiustificata protrazione del giudizio”. Tale conclusione la Corte di appello ha condiviso, rimarcando che l'attore, anche dopo aver perso la legittimazione ad agire, aveva svolto allegazioni difensive al fine di dimostrare la soccombenza virtuale della controparte della quale aveva chiesto la condanna alle spese, o in subordine la compensazione, dimostrando quindi d'insistere nelle proprie domande originarie, piuttosto che la volontà di abbandonare la lite o di aderire all'eccezione della controparte. Ha, quindi, affermato che la fattispecie oggetto di causa, come ritenuto anche in primo grado, non poteva essere disciplinata secondo i principi della cosiddetta soccombenza virtuale in quanto tale ipotesi ricorre nel caso in cui venga meno una specifica situazione di contrasto tra le parti con conseguente “cessazione della materia del contendere”, mentre nel caso in esame l'azione era divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dell'attore. [OSCURATO:PERSONA]Orto ha proposto ricorso chiedendo con due mezzi la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], che ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 306 cod.proc.civ., in combinato disposto con gli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., per errata interpretazione e applicazione/esclusione del principio di cessazione della materia del contendere per avere ritenuto la Corte distrettuale che la perdita sopravvenuta della legittimazione attiva (nella specie, la perdita della qualità di socio nel corso di giudizio di opposizione a delibera di SRL) comportasse l’improcedibilità del giudizio per perdita di legittimazione e che la parte dovesse “aderire alle conclusioni avversarie” per non incorrere nella soccombenza e conseguente condanna alle spese. 2.2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 306 cod.proc.civ., in combinato disposto con gli artt. 91 e92 cod.proc.civ., per errata interpretazione e applicazione del principio di cessazione della materia del contendere e per illogicità ed incoerenza della motivazione,originata da un’errata valutazione degli atti di causa. 3.-I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati. Giova ricordare, come già affermato da questa Corte, che «L'azione di annullamento delledelibere di una società per azioni, disciplinata dall'art. 2377 cod. civ., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza dellaqualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno dellaqualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. Ed infatti, qualora l'azione di annullamento della deliberazione sia diretta proprio al ripristino dellaqualità di socio dell'attore, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.» (Cass. n. 26842/2008; Cass.n. 21889/2013). Orbene, doverosamente premesso che le critiche svolte nel ricorso in merito al disposto aumento di capitale, non sottoscritto dal ricorrente con conseguente perdita della qualità di socio, esorbitano dal thema decidendum, in quanto collegate a delibere assembleari successive, non impugnate e diverse da quelle oggetto del giudizio, risulta rettamente affermata, alla luce dell’anzidetto principio, la ricorrenza della fattispecie di improcedibilità dell’azione, non sussistendo più la qualità di socio di [OSCURATO:PERSONA]Orto al momento della decisione della controversia, piuttosto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, come sollecitato dal ricorrente. Come insegnato dalla Corte, la cessazione della materia del contendere, si risolve nella sopravvenienza, nel corso del giudizio, di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (cfr., Cass. n. 19160/2007; Cass. n. 15042/2018) e può indurre una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale (Cass. n. 26299/2018). Tale fattispecie non si attaglia al caso in esame, essendo conseguito il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del ricorrente alla sua personale scelta declinatoria della qualità di socio, che non ha inciso sulle ragioni di contrasto tra le parti. Va aggiunto che l’accertamento di una causa di improcedibilità preclude l’esame dei motivi originari e lo scrutinio della loro fondatezza e prescinde dalla volontà delle parti. Tanto osservato, la domanda del ricorrente, volta aconseguire un pronunciamento sulle spese riferito alla soccombenza virtuale per cessazione della materia del contendere è statarettamente ritenuta infondata, sia in primo che in secondo grado, essendo stata ravvisata una causa di improcedibilità; la pronuncia di condanna alle spese è conseguita, quindi, all’applicazione del principio della soccombenza (non virtuale) in relazione alla domanda - respinta - di applicazione del criterio della soccombenza virtuale in ragione della prospettata – e rettamente non ravvisata dalla Corte di merito - cessazione della materia del contendere. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535/2019). P.Q.M. - Rigetta il ricorso; -Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo