CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25047/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Zanelli, per procura speciale in atti;-ricorrente --contro-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], perprocura speciale in atti;-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA], spa, in persona del legale rappres. p.t.;-intimata-avverso la sentenza non definitiva n. 300/2022, della Corte di Appello diGenova, pubblicata in data 18.03.2023;-nonche’-Numero registro generale 13477/2022Numero sezionale 2686/2026Numero di raccolta generale 25047/2026Data pubblicazione 06/09/2026sul ricorso n. 9355/2023- riunito a quello n. 13477/2022- proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], perprocura speciale in atti;-ricorrente--contro-[OSCURATO:PERSONA] srl, quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] spa,in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Zanelli, per procura speciale in atti;[OSCURATO:PERSONA], spa, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-controricorrenti-avverso la sentenza definitiva, n. 116/2023, della Corte di Appello diGenova, pubblicata in data 06.02.2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16.06.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa banca [OSCURATO:SOCIETA] otteneva dal Tribunale di Savona il decreto ingiuntivodepositato in cancelleria il 9 marzo 2017, con il quale ingiungeva algarante [OSCURATO:PERSONA], di pagare immediatamente in favore dellaricorrente, la somma di € 233.381,84, oltre interessi al tassoconvenzionale sui soli importi dovuti a titolo di capitale dal 01.01.2015fino al saldo, in forza del contratto di fideiussione omnibus rilasciata allaBanca in data 29/12/2006 per un milione di euro, idonea a garantirequattro contratti di mutuo fondiario dell’importo di €180.000,00ciascuno stipulati in data 10/1/2007 e un contratto di finanziamento di€ 30.518,40 stipulato in data 20/12/2010 dalla debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]; a causa dell’inadempimento della società debitrice eranoNumero registro generale 13477/2022Numero sezionale 2686/2026Numero di raccolta generale 25047/2026Data pubblicazione 06/09/2026stati revocati gli affidamenti ed intimato il pagamento al debitoreprincipale ed al fideiussore.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito, conferiva alla [OSCURATO:SOCIETA] procura speciale per il recupero giudiziale estragiudiziale dei crediti dei quali era titolare, che sub-delegava alfornitore, [OSCURATO:PERSONA] spa, che accettava l’incarico, losvolgimento delle attività operative concernenti l’amministrazione, lagestione, il recupero e l’incasso dei crediti.Con sentenza del 27.2.2019 il Tribunale di Savona respingeval’opposizione, qualificando la garanzia rilasciata il 29/12/2006 comecontratto autonomo e non come fideiussione, considerando tardival’eccezione di nullità sollevata da [OSCURATO:PERSONA] soltanto in comparsaconclusionale.Con sentenza non definitiva del 18.3.2022 su appello del Rossi, la Corteterritoriale: dichiarava la competenza per territorio del Tribunale diSavona; dichiarava la nullità parziale del contratto di fideiussioneomnibus stipulata tra le parti in data 29/12/2006 relativamente alleclausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 (violazione della normativa antitrust);disponeva con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruoloper l’ulteriore corso del giudizio.Al riguardo, la Corte d’appello osservava che: premesso che l’eccezionedi incompetenza territoriale era infondata, non era dubbio che leclausole contenute nella fideiussione fossero del tutto coincidenti con leclausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI come risultava facendo il raffrontotra i due documenti in atti; in mancanza di deduzione di parte circal’essenzialità delle clausole, andava dichiarata la nullità parziale delcontratto di fideiussione, per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) l.287/1990 40, valide ed efficaci essendo le altre clausole negoziali;trattandosi di nullità era rilevabile d'ufficio da parte del giudice, e laNumero registro generale 13477/2022Numero sezionale 2686/2026Numero di raccolta generale 25047/2026Data pubblicazione 06/09/2026nullità parziale non si estendeva all’intera garanzia, in quanto icontraenti in via presuntiva l’avrebbero ugualmente stipulata anchesenza le parti colpite da nullità, a prescindere dalla rilevanza delle stessenell’originario testo della fideiussione omnibus sottoscritta; nella specieil contratto sottoscritto dalle parti non era qualificabile come autonomodi garanzia, in quanto non prevedeva l’obbligo di pagare senza(generale) possibilità di sollevare eccezioni, atteso che era previstosolamente che il garante non potesse sollevare eccezioni circa ilmomento in cui la banca esercitava il diritto di recedere dai rapporti colfideiussore (art. 9 del contratto), conservando quindi il diritto di opporreal creditore – pur se in epoca temporalmente successiva rispettoall’avvenuto pagamento – tutte le eccezioni relative al rapporto traquesti e il debitore principale; muovendo da tale considerazione, etenuto altresì conto del contenuto complessivo del contratto, dellanullità dell’art. 8, nonché della qualificazione attribuita alle parti alnegozio sottoscritto, era da ritenere che il mero inserimento dellaclausola di pagamento a prima richiesta non potesse far qualificare ilcontratto come rapporto autonomo di garanzia, trattandosi difideiussione; alla validità ed efficacia della fideiussione, soloparzialmente nulla, conseguiva la necessità di verificare la sussistenzadel credito della Banca, disponendo la rimessione della causa sul ruoloper provvedere agli ulteriori accertamenti istruttori.Con sentenza definitiva del 6.2.2023 la Corte territoriale rigettava ilsecondo motivo ed il terzo motivo, sub b) e c) – limitatamente agliulteriori profili di nullità della fideiussione non esaminati dal giudice diprimo grado – non già oggetto di sentenza parziale- osservando che: laBanca aveva provveduto a depositare i documenti necessari per ilconteggio dei rapporti di dare-avere con il debitore come attestato dalc.t.u., laddove aveva indicato che “per rispondere compiutamente alNumero registro generale 13477/2022Numero sezionale 2686/2026Numero di raccolta generale 25047/2026Data pubblicazione 06/09/2026citato quesito …si è fondato solo sui documenti prodotti dalle parti eallegati ai rispettivi fascicoli di causa”; l’appellante, nell’atto di citazionein opposizione al decreto ingiuntivo, aveva proposto eccezione diprescrizione dei diritti della banca, ma non anche l’eccezione didecadenza ex art. 1957 cc formulata per la prima volta con la memoriaex art. 183 c. n. 1 cpc.; tale eccezione non era conseguenza delle difesedella controparte e, pertanto, per essere tempestiva avrebbe dovutoessere formulata nel primo atto difensivo; inoltre, l’appellante non avevadedotto alcunché in merito alla asserita decadenza non allegando seeffettivamente la Banca, dalla revoca del credito, avesse o menopromosso le conseguenti azioni nei confronti del debitore e le avessediligentemente coltivate; peraltro, l’inerzia della Banca era da escluderein quanto la lettera raccomandata di revoca dell’affidamento era stataspedita al debitore e al fideiussore il 19/12/2014, e già nel 2015 erapendente azione esecutiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spa;pertanto, l’eccezione era anche infondata; ne conseguiva che, pur separzialmente nulla, la fideiussione era efficace tra le parti; il motivo diappello -relativo alla determinazione degli interessi corrispettivi e degliinteressi di mora risultanti dai quattro contratti di mutuo stipulati in data10/1/2007 dell’importo di € 180.000,00 ciascuno e dal contratto difinanziamento chirografario in data 20/12/2010 dell’importo di €30.518,40- era infondato, in quanto il c.t.u. aveva escluso la sussistenzadelle lamentate ipotesi di nullità e, in particolare, il superamento deitassi usurari sia quanto agli interessi corrispettivi, pattuiti ed applicatinel corso del rapporto, sia circa gli interessi moratori pattuiti, peraltrofacendo riferimento a tutti i costi dei contratti; in particolare, i quattrocontratti di mutuo erano stati stipulati in data 10/1/2007 alle medesimecondizioni; sulla scorta delle istruzioni della Banca d’Italia, il c.t.u. avevaquindi determinato il tasso soglia riferito alla specifica operazione diNumero registro generale 13477/2022Numero sezionale 2686/2026Numero di raccolta generale 25047/2026Data pubblicazione 06/09/2026finanziamento in oggetto e con riferimento ai quattro contratti di mutuo,pari al 7,65, inferiore ai tassi-soglia; inoltre, il c.t.u. aveva evidenziatodi non aver riscontrato dalla lettura degli atti e dei documenti lapresenza di addebiti di interessi di carattere moratorio lungo la durata el’ammortamento dei cinque contratti di finanziamento; con riferimentoalla sottoscrizione del contratto e alla lamentata sottoscrizione dimodulo in bianco compilato absque pactis o contra pacta, la doglianzaera priva di alcun riscontro di prova, in quanto la parte non aveva néprovveduto al disconoscimento del documento o alla proposizione diquerela di falso, né aveva formulato mezzi istruttori al fine di dimostrarel’asserita diversa volontà pattizia relativa all’ammontare dellafideiussione, peraltro dattiloscritta in tutte le sue parti con la medesimamodalità di redazione, approvata dal Rossi mediante specificasottoscrizione; era dunque da escludere la nullità e/o annullabilità e/oinefficacia del negozio fideiussorio sotto il profilo dell’art. 1427 c.c.; conriferimento, infine, agli altri profili di nullità di cui a pag. 24 dell’atto diappello (nullità e/o inefficacia del negozio fideiussorio sotto il profilodell’art. 1956 c.c.; nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del negoziofideiussorio sotto il profilo dell’art. 1439 e 1440 c.c.) nulla era statoallegato; infine, l’eccezione di prescrizione era palesemente infondataalla luce della data del sorgere del credito (dicembre 2014 ossia dalladata di revoca degli affidamenti).[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenzanon definitiva, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria. ResisteLorenzo Rossi con controricorso, illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA], con distinto successivo atto, ricorre in cassazione,avverso la sentenza d’appello definitiva, affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] resistono con controricorso. Tutte le partihanno depositato memoria.Numero registro generale 13477/2022Numero sezionale 2686/2026Numero di raccolta generale 25047/2026Data pubblicazione 06/09/2026RITENUTO CHEPreliminarmente, il collegio dispone la riunione del ricorso n. 9355/2023,riguardante la sentenza definitiva, al ricorso n. 13477/2022, relativo allasentenza non definitiva, per l’evidente connessione soggettiva edoggettiva.Circa la sentenza non definitiva, il primo motivo, ex art. 360 c.1 n. 3cpc, denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 345comma 3, cpc, in merito alla mancata rilevazione della tardività deidocumenti prodotti dal garante [OSCURATO:PERSONA].Il secondo motivo, ex art. 360 c.1 n. 3 cpc denunzia violazione o falsaapplicazione degli articoli 112 e 115 cpc, in merito alla corrispondenzatra il chiesto (nullità totale) ed il pronunziato (nullità parziale) delcontratto di garanzia.Il terzo motivo, ex art. 360, c.1 n. 3 e n. 5 cpc, denunzia violazione ofalsa applicazione degli artt. 1322 e 1363 c.c. e degli artt. 115 e 116cpc, omessa pronuncia su circostanza dedotta e rilevante ai fini deldecidere, ossia la qualificazione del contratto come garanzia autonomain base al combinato disposto delle clausole 6,7,8,9,10 e 11.Con riguardo alla sentenza definitiva, il primo motivo denunziaviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 116 cpc, 132comma 2, n. 4) cpc, 111, c. 6, Cost. e art. 50 T.U.B., per essersi la Corted’appello limitata a riportare un peraltro inconferente passaggio dellac.t.u., con grave travisamento degli elementi di prova agli atti di causae violazione della ricordata norma sulla ripartizione dell’onere dellaprova.Al riguardo, il ricorrente assume che: la banca ricorrente non haprodotto a sostegno della domanda la documentazione prevista dalcitato art. 50 T.U.B, quali gli estratti-conto, né valeva a sanare la lacunala produzione del doc. n. 17 (piano di ammortamento), posto che ilNumero registro generale 13477/2022Numero sezionale 2686/2026Numero di raccolta generale 25047/2026Data pubblicazione 06/09/2026credito della banca era anche pacificamente connesso alla apertura diun conto corrente, acceso proprio contestualmente alla stipula deimutui.Il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt.1957 c.c., 115 e 116, 183, 645 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3) cpce/o nullità della sentenza giusto error in procedendo in relazioneall’articolo 360 n. 4 c.p.c., per travisamento della prova su un puntodecisivo della controversia, per avere la Corte d’appello ritenuto tardival’eccezione ex art. 1957 c.c., senza considerare che tale eccezione erastata formulata nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo econtenuta della prima memoria, ex art. 183 cpc, datata 09.02.2018.Al riguardo, il ricorrente assume che il ricorrente, sia pure senza indicarela norma e/o utilizzare formule sacramentali, aveva inequivocabilmentefatto uno specifico riferimento alla impossibilità per la banca diesercitare la pretesa in via monitoria per decorso del termine di legge;la decadenza di cui all’art. 1957, comma, c.c. non costituendo unaeccezione in senso stretto, rispetto alla quale era indispensabilel’iniziativa di parte, ben poteva nel caso di specie essere rilevata d’ufficiodal giudice del gravame quale fatto estintivo risultante dal materialeprobatorio legittimamente acquisito.Il terzo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115e 116 cpc, in relazione all’art. 360, n. 3) cpc e/o nullità della sentenzagiusto error in procedendo in relazione all’articolo 360 n. 4 c.p.c. pertravisamento della prova su un punto decisivo della controversia, peravere la Corte di appello ritenuto infondata l’eccezione ex art. 1957 c.c.,il termine della seconda memoria ax art. 183 nel giudizio di primo grado,alcun documento comprovante che “già nel 2015 era pendente azioneesecutiva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A”.Numero registro generale 13477/2022Numero sezionale 2686/2026Numero di raccolta generale 25047/2026Data pubblicazione 06/09/2026Pertanto, il ricorrente lamenta altresì che: contrariamente a quantoaffermato, in modo apodittico, nella sentenza oggetto di ricorso, non viera alcuna risultanza agli atti ed infatti la Corte territoriale si è limitataa fare un generico riferimento ad una “azione esecutiva che sarebbestata pendente già nel 2015”; la prima e unica richiesta stragiudiziale dipagamento - precedente al ricorso monitorio - nei confronti delfideiussore [OSCURATO:PERSONA] era quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; i saldacontoprodotti dallo stesso istituto comprovavano che, alla data dell’inoltro delrecesso, risultavano già 14 rate mensili scadute riferite al mutuo del2007 e si era quindi ampiamente verificata la decadenza dal beneficiodel termine citata espressamente nella ricordata missiva, considerandoche l’art. 6 prevedeva espressamente la decadenza dal beneficio deltermine e la risoluzione del contratto per il mancato pagamento anchedi una sola rata; peraltro, nella comparsa conclusionale in appello, siaBanco BPM, sia l’intervenuta [OSCURATO:PERSONA] svolgevano genericiriferimenti ai mesi di maggio 2015 (data in cui sarebbe stato notificatoil precetto) ma riconoscevano che solo nel luglio 2015 sarebbe stataavviata l’esecuzione nei confronti dell’obbligato principale; anchevolendo tener conto di un avvio dell’esecuzione nel luglio 2015, iltermine semestrale sarebbe comunque spirato alla data del 20 giungo2014.Il quarto motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt.1418 (in relazione agli artt. 1325 e 1346, c.c.) e 1427, c.c., 115 e 116cpc, in relazione all’art. 360, n. 3) cpc e/o nullità della sentenza pererror in procedendo in relazione all’articolo 360 n. 4 cpc, pertravisamento della prova su un punto decisivo della controversia, inquanto la Corte d’appello, nell’affermare che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbedisconosciuto il documento (contratto di fideiussione) non aveva in alcunmodo tenuto in considerazione il contenuto del verbale di udienza delNumero registro generale 13477/2022Numero sezionale 2686/2026Numero di raccolta generale 25047/2026Data pubblicazione 06/09/202625.10.2017 davanti al Tribunale ove, in sede di comparizione personaledelle parti davanti al giudice istruttore, il Rossi aveva negato di averemai prestato consenso per una fideiussione di 1 milione di euro.Al riguardo, il ricorrente assume che la fideiussione non risultasottoscritta nelle prime due pagine, unica sede dove la banca avevaindicato chiaramente l’importo massimo previsto a titolo di garanzia (1milione di euro); tale indicazione era stata aggiunta con battituradattiloscritta in uno spazio che era bianco nel documento originaleformato e stampato dalla banca.Il collegio ritiene che sia da esaminare dapprima il ricorso riunito, n.9355/2023, data la relativa priorità logica, in ordine all’impugnazionedella sentenza definitiva.Al riguardo, la sentenza non definitiva- oggetto dell’altro ricorso riunito-ha affermato che alla validità ed efficacia della fideiussione, soloparzialmente nulla (relativamente alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e perviolazione della normativa antitrust) conseguiva la necessità di verificarela sussistenza del credito della Banca in ragione delle eccezioni svoltedall’opponente con riferimento al superamento del tasso soglia almomento della stipula dei contratti e nel corso degli stessi, dellaapplicazione dell’anatocismo, ai costi applicati ai contratti, e dellaidoneità della prova documentale offerta dalla Banca all’accertamentodel credito, per cui occorreva disporre la rimessione della causa sul ruoloper provvedere agli ulteriori accertamenti istruttori), disponendo conseparata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per l’ulteriorecorso del giudizio.Il primo motivo è inammissibile, in quanto diretto al riesame dei fatticirca la prova del credito per cui è causa. Al riguardo, la doglianza noncoglie la ratio decidendi, avendo la sentenza impugnata argomentatoNumero registro generale 13477/2022Numero sezionale 2686/2026Numero di raccolta generale 25047/2026Data pubblicazione 06/09/2026dai contratti prodotti e dai documenti connessi, esaminaticompiutamente dal c.t.u.Il secondo motivo è inammissibile in quanto diretto a prospettare unadiversa interpretazione circa la tempestiva formulazione dell’eccezionedi decadenza, assumendo che era stato fatto riferimento al decorso deltempo, ma la Corte d’appello ha ritenuto proposta la sola eccezione diprescrizione nella comparsa di risposta con argomentazioneinsindacabile in questa sede, afferendo al merito dell’attivitàermeneutica.Il terzo motivo è del pari inammissibile, attesa l’inammissibilità dellacensura di cui al precedente motivo sulla tempestività dell’eccezione didecadenza. In ogni caso, la critica sarebbe inammissibile perché direttaal riesame dei fatti, avendo la Corte territoriale argomentato sulleiniziative della banca volte ad evitare la decadenza ex art. 1957 cc.Il quarto motivo è parimenti inammissibile, tendendo a suscitare unadiversa interpretazione della questione del disconoscimento del testodella fideiussione.Invero, la Corte d’appello ha affermato che: con riferimento allasottoscrizione del contratto e alla lamentata sottoscrizione di modulo inbianco compilato absque pactis o contra pacta, la doglianza è priva dialcun riscontro di prova. La parte, infatti, non ha né provveduto aldisconoscimento del documento o alla proposizione di querela di falso,né ha formulato mezzi istruttori al fine di dimostrare la asserita diversavolontà pattizia relativa all’ammontare della fideiussione. Peraltro, ildocumento risulta dattiloscritto in tutte le sue parti con la medesimamodalità e tale modalità di redazione è stata approvata dal Rossimediante specifica sottoscrizione.Infine, il riferimento al travisamento è del tutto infondato, venendo inrilievo nella specie, come detto, una mera questione interpretativa.Numero registro generale 13477/2022Numero sezionale 2686/2026Numero di raccolta generale 25047/2026Data pubblicazione 06/09/2026La pronuncia sul ricorso n. 9355 assorbe quella sul ricorso successivoriunito, avente ad oggetto l’accertamento della nullità parziale dellafideiussione, statuizione impugnata dalla società cessionaria del credito.Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di LorenzoRossi. P.Q.MLa Corte, disposta la riunione del ricorso n. 9355/2023 al ricorso n.13477/2022, dichiara inammissibile il ricorso n. 9355/2023, assorbiti imotivi di cui al ricorso n. 13477/2022, condannando [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], delle spese del giudizio cheliquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA],dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo13, ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]