CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27641/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C-(_ \ SENTENZA sui ricorsi iscritti al n. 4075-4979-5004/2015 R.G. proposti da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] spa - intimati - avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1006-1092-1093/29/2014, depositate il 17-27 giugno 2014. Udite le relazioni svolte nella camera di consiglio ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 137/2020 del 27 maggio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le requisitorie del Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Con le sentenze impugnate la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso le sentenze n. 12-29-45/06/12 deka Commissione tributaria provinciale di Treviso che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento e la cartella esattoriale per II.DD. ed IVA 2006. In tutte e tre tali decisioni, analogamente, la CTR osservava in particolare che in un altro processo promosso dagli altri soci della cessata [OSCURATO:SOCIETA], Vanin e Bassetto, si era formato un giudicato esterno preclusivo (sentenza n. 99/2012, CTP di Treviso) in quanto escludente la fondatezza dei rilievi agenziali relativi a detta annualità d'imposta nei confronti della società. Avverso le decisioni ha proposto distinti ricorsi per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi sostanzialmente identici. [OSCURATO:PERSONA] e l'agente della riscossione sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare deve essere disposta la riunione dei tre giudizi, per connessione oggettiva e soggettiva. Con il primo ed il secondo motivo dei ricorsi -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione degli artt. 324, cod. proc. civ. 2909, cod. civ., poiché la CTR ha affermato la preclusività del giudicato formatosi in altro processo riguardante il reddito ed il volume d'affari della [OSCURATO:SOCIETA] nell'anno 2006. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono fondate. Bisogna chiarire in fatto che i tre giudizi riuniti hanno ad oggetto, rispettivamente, il reddito di partecipazione ai fini IRPEF, il reddito societario ai fini IRAP ed il volume d'affari ai fini IVA di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA] per il 2006 nonché la cartella esattoriale emessa in seguito all'iscrizione a ruolo a titolo straordinario delle imposte e sanzioni per il secondo avviso di accertamento. Va poi soggiunto che la sentenza n. 99/05/12 della Commissione tributaria provinciale di Treviso pacificamente ha riguardato gli altri due soci della [OSCURATO:SOCIETA], Vanin e Bassetto, ed ha sancito l'accoglimento del loro ricorso, stante alle sentenze impugnate, riguardanti sia il reddito/il volume d'affari societario per il 2006 sia il reddito di partecipazione ad essi imputato "per trasparenza". Orbene, anzitutto vi è da rilevare ex officio che tale sentenza non è passata in giudicato, pendendo tuttora avanti a questa Corte il giudizio di legittimità relativo alla sentenza di appello emessa in quel processo (R.G. n. 17830/2015). Dunque nemmeno al momento di questa decisione non vi è alcuna preclusione processuale derivante dalla sentenza citata della CTP di Treviso. In ogni caso, le censure in esame risultano correttamente dedotte e fondate circa la non sussistenza aliunde della preclusione pro judicato rilevata dalla CTR veneta. Sotto il profilo dell'ammissibilità (autosufficienza) la ricorrente ha trascritto integralmente il testo della decisione provinciale basante le sentenze impugnate e, quindi, sotto il profilo del "merito cassatorio", risulta piuttosto evidente la sussistenza dell' error judicando dedotto. La sentenza n. 99/05/12 della CTP trevigiana infatti si è limitata ad affermare che del reddito societario accertato per il 2006 non potevano rispondere il Vanin ed il Bassetto, né come responsabili solidali illimitati per l'IRAP e per VIVA, né, per trasparenza, del correlato reddito di partecipazione ai fini IRPEF. Ciò in quanto, pacificamente cessata la [OSCURATO:SOCIETA] prima dell'inizio del periodo d'imposta de quo e cancellata la società stessa all'inizio di tale periodo, la prosecuzione dell'attività societaria era imputabile al solo [OSCURATO:SOCIETA] e non al Vanin ed al Bassetto. Questo è l'accertamento di fatto che sicuramente "fa(rebbe) stato" nei confronti di quest'ultimi, ma altrettanto sicuramente non lo fa(rebbe) nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA], per plurime ragioni. In primo luogo perché di "giudicato esterno" preclusivo può parlarsi solo quando vi sia piena identità soggettiva nei processi implicati (cfr. Cass., n. 3187 del 18/02/2015, Rv. 634517 - 01) e tale condizione non ricorre nei casi in esame. In secondo luogo perché non risulta affatto né esplicitamente né implicitamente dalla decisione asserita mente preclusiva pro judicato che si sia formato un giudicato con effetto espansivo circa il reddito societario della [OSCURATO:SOCIETA] per il 2006, quanto piuttosto che, come detto, la statuizione di merito di quella sentenza abbia riguardato esclusivamente la posizione soggettiva del Vanin e del Bassetto. Può al riguardo essere utilmente ricordato e seguito il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale «Allorché l'accertamento ai fini IRPEF ed ILOR nei confronti dei pretesi soci sia fondato sull'esistenza di una società di fatto, l'eventuale annullamento dell'accertamento, per insussistenza della società stessa, non determina l'automatico annullamento dell'accertamento in questione, dovendo il giudice accertare se le operazioni economiche ascritte alla società siano state compiute dai soci singolarmente od anche solo da alcuno di essi. Infatti, dal coordinato disposto dell'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 discende che, in ipotesi di società di fatto tra due o più soggetti, l'ILOR fa carico alla società e l'IRPEF (o l'IRPEG, se uno dei soci di fatto è una società regolare) al singolo socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Se è accertata l'esistenza di una società di fatto, i soci sono soggetti passivi, proporzionalmente alla citata quota, unicamente dell'imposta sui redditi, in quanto è la società il soggetto passivo dell'ILOR; se invece venga accertata l'inesistenza della società di fatto, il soggetto passivo di entrambe le imposte per il reddito prodotto dall'attività economica ascritta (in origine) alla società, risultata inesistente, va individuato nella persona cui sia riconducibile quell'attività; ed invero, la mancanza nella società di fatto di una personalità distinta da quella dei pretesi soci impone di ritenere comunque riferito, già nella contestazione dell'Ufficio, individualmente ad ogni ipotizzato socio l'avvenuto svolgimento di quell'attività economica produttiva di reddito imponibile, con la conseguenza dell'assunzione "ex lege", da parte del medesimo, della qualità di soggetto passivo di entrambe le imposte» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17228 del 12/07/2013, Rv. 627274 - 01). Tale arresto giurisprudenziale ben si attaglia infatti anche al caso di specie, nel quale l'avviso di accertamento era stato notificato altre soci della estinta/cancellata [OSCURATO:SOCIETA], ma che appunto si è concluso nei confronti di due con un accertamento giudiziale di non esistenza di tale società, sicchè, almeno in astratto, non può che residuare la pretesa, per IRAP, IVA e IRPEF nei confronti del solo [OSCURATO:SOCIETA], salvi ovviamente gli ulteriori profili riguardanti le controversie de quibus che dovranno essere analizzate in sede di giudizio di rinvio. In conclusione, accolti i ricorsi, le sentenze impugnate vanno cassate con rinvio alla CTR del Veneto per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio. PQM L. La Corte accoglie i ricorsi cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.Cosi deciso in Roma, 27 mag