CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26719/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deducono vizi cumulativi di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen. in ragione dell'omessa motivazione quanto ad elementi probatori da cui inferire che gli attrezzi oggetto di sequestro rinvenuti a bordo dell'autovettura su cui viaggiava non fossero compatibili con l'attività di riparazione riferita, risulta meramente reiterativo di censure già formulate in sede di gravame adeguatamente confutate, per mezzo di coerente e completa motivazione, da parte della Corte di appello che ha messo in evidenza l'implausibile giustificazione alla luce della consistenza degli oggetti e dell'ora di notte dell'operato sequestro dopo spericolato inseguimento con le forze di polizia; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il