CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 31909/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 34642/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N 200, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 3724/14/18depositata il 17/04/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 3724/04/18 del 17/04/2018, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) e rigettava l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della sentenza n. 1047/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di pagamento concernente l’indennità di mora per il mancato tempestivo versamento delle accise relative al mese di aprile 2015. 1.1.La CTR accoglieva l’appello di ADM e respingeva l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. evidenziando che: a) l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] era ammissibile in ragione del tempestivo deposito dell’atto di appello, comprensivo della cartolina a.r. attestante l’intervenuta notificazione a mezzo posta; b) posta la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale richiesto dalla legge per i tributi armonizzati, i motivi che la parte avrebbe potuto addurre non avrebbero comportato l’accoglimento del ricorso; c) l’avviso di accertamento era stato correttamente notificato a mezzo raccomandata a.r. e, peraltro, tempestivamente impugnato; d) la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comportava la nullità dell’avviso. 2.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato a otto motivi. 3.ADM resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato istanza di definizione della presente controversia , richiamando l’art. 1, comma 191, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede per le sanzioni, la definizione senza pagamento di alcun corrispettivo. 2. ADM non ha preso posizione in ordine all’istanza depositata da parte ricorrente, sicché appare opportuno rinviare la presente controversia a nuovo ruolo al fine di consentire la necessaria interlocuzione. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo invitando la controricorrente a dedurre con riferimento