CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26516/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANNA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa dal Tribunale di Taranto in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 73 e 80, lett. g) d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 nonché degli artt. 56 e 391 ter cod. pen. e 391 cod. pen. per avere detenuto 975 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, parte della quale veniva fatta transitare all'interno della casa circondariale di Taranto tramite un drone, 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 35 grammi di marijuana nonché, per avere introdotto all'interno della [OSCURATO:PERSONA] un telefono cellulare e per avere tentato di introdurvi dieci apparecchi cellulari, schede sim e cavetti usb. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, può essere dichiarata de plano. In seguito alle modifiche apportate da detta legge, in vigore dal 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la sottoscrizione personale dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen. Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila. 2 P.Q.[OSCURATO:PERSONA].r:RiA Sezione 15 LUG 2026 i [OSCURATO:PERSONA] S Dott. 3