CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2021
Cassazione n. 01398/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9676-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. TOMMASO D'AQUINO N. 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], VARI' ORSOLA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza n. 282/2021 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata l'11/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta neitermini seguenti: ritenuto che la vicenda qui al vaglio, per quel che è ancora di utilità, può riassumersi nei termini seguenti: -il Giudice di pace annullò gli avvisi di pagamento di canoni enfiteutici emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA] (alla quale succederà la [OSCURATO:SOCIETA], in corso di causa, la [OSCURATO:SOCIETA] poi la Curatela fallimentare di quest’ultima società), per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale di Potenza, investito dall’impugnazione dalla curatela fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla costituzione del Comune, dichiarò inammissibile l’appello, per le ragioni di cui appresso. -Emergeva dalla sentenza di primo grado che il Giudice di pace aveva qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., stante che gli attori avevano lamentato la mancanza del titolo esecutivo contemplato dall’art. 21 del d. lgs. n. 46/1999; - la prospettazione attorea verteva, quindi, sulla legittimità dell’iscrizione a ruolo in assenza di titolo esecutivo; -ai fini dello strumento impugnatorio utilizzabile valeva il principio secondo il quale rilevava la qualificazione resa dal giudice la cui decisione si intenda impugnare; qualificazione che, inoltre, non essendo stata fatto oggetto di specifico motivo d’appello,era passata in giudicato; -l’art. 616 cod. proc. civ., nel testo “ratione temporis” vigente non consentiva l’appello; ritenuto che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorre averso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi e che le controparti sono rimaste intimate; Osserva 1. Con i tre motivi esposti, tra loro collegati, il ricorrente denuncia “omessa decisione e/o vizio di motivazione dell’attività interpretativa in violazione o falsa applicazione degli articoli 615, 618 c.p.c. in relazione all’art. 949, co.1 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. (…) Ultra o extra petizione in violazione e falsa applicazione degli articoli 615, 616 c.p.c. e dell’articolo 949, co. 1 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. (…) Motivazione apparente (…)”. Queste, in sintesi, le critiche censuratorie mosse: -con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado le parti private avevano contestato la fondatezza della pretesa; -il Giudice dell’appello non aveva “tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta (…) limitando la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa”; -l’avviso di pagamento per il titolo di cui qui si discute non prevedeva la formazione del ruolo e l’atto comunicato era “l’avviso di una ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910, che non presuppone la formazione di un ruolo esattoriale”; - l’atto impugnato davanti al giudice di pace non poteva qualificarsi ordinanza - ingiunzione, avendo natura di avviso di accertamento d’una obbligazione non tributaria, che gliopponenti chiedevano dichiararsi, con accertamento negativo, infondata; -il Tribunale era giunto a sostituire d’ufficio una domanda non esperita, avendo spinto la propria interpretazione sino a ricostruire una domanda radicalmente difforme da quella proposta; - la sentenza non aveva reso una motivazione effettiva, ma solo una apparente giustificazione. 2. Il complesso censuratorio, a non voler tener conto della formulazione dei motivi, scarsamente aderenti al principio di tipicità derivante dall’art. 360 cod. proc. civ., oltre che di chiarezza e non promiscuità, non supera comunque il vaglio d’ammissibilità per le ragioni di cui appresso. La sentenza impugnata ha espressamente affermato che gli appellanti non avevano contestato con l’impugnazione la qualificazione della domanda operata dal Giudice di pace, con la conseguenza che sul punto si era formato il giudicato (il Giudice dell’appello cita a proposito Cass. n. 24339/2010). Il ricorso non attinge la predetta “ratio decidendi”. Ciò solo, pertanto, rende lo strumento inidoneo a scalfire la pronuncia d’appello, oramai divenuta cosa giudicata (giurisprudenza granitica, da ultimo Cass. n. 4678/2022). Correttamente, poi, la sentenza impugnata ha richiamato il principio enunciato da questa Corte, secondo il quale l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito (Sez. U, n. 4617, 25/02/2011, Rv. 616599). Piuttosto che contrastare specificamente, riportando estesamente il contenuto della sentenza di primo grado, l’affermazione secondo la quale il Giudice di pace aveva qualificato la domanda come di opposizione all’esecuzione, il ricorrente s’impegna in un inutile disquisizione sulla natura dell’atto proveniente dall’esattore del Comune (che, per vero, il ricorso prima qualifica “avviso di una ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910” e poco dopo “avviso di accertamento”). Senza contare che dall’esposizione dello stesso ricorrente si trae che gli attori avevano espressamente contestato “il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. e del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a procedere all’esecuzione in suo danno”. Né lo stralcio della sentenza del Giudice di pace, riportato dal ricorrente a pag. 14 del ricorso, consente di suffragare la tesi, secondo la quale in quella sentenza la domanda non sarebbe stata qualificata come di opposizione all’esecuzione, trattandosi di argomentazione che pertiene esclusivamente all’impugnabilità dell’avviso di accertamento in quanto “ex se” lesivo dei diritti dell’opponente. Il ricorrente cita il principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti ovvero suquestioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell'esercizio della sua "potestas decidendi", restalibero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Sez. 2, n. 11304, 10/05/2018, Rv. 648099, ex multis). Con la conseguenza che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta (Sez. 3, n. 13602, 21/05/2019, Rv. 653921, ex multis). Trattasi di citazione sterile e non risolutiva, al di là dell’evocazione delle astratte regole di diritto, il ricorrente non contrappone argomenti avversativi pertinenti e decisivi. Senza contare che dall’esposizione dello stesso ricorrente si trae che gli attori avevano espressamente contestato “il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. e del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a procedere all’esecuzione in suo danno”. Del tutto incongruamente, il ricorrente afferma che gli attori avevano agito con una azione di accertamento negativo delle pretese economiche avanzate dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], il che val quanto dire che contestavano la debenza e il titolo e, quindi, il diritto all’esecuzione intrapresa dal predetto Comune. Infine, solo per completezza di risposta, va evidenziato la palese infondatezza della prospettata apparenza motivazionale. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016); - a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto; -siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). È del tutto evidente che non si versa qui in alcuna delle ipotesi residuali di cui sopra: gli argomenti utilizzati dal giudice sono puntualmente ripercorribili e risultano collegati al caso esaminato e alle risultanze di causa. Quel che, in sostanza il ricorrente contesta è la soluzione sposata dalla sentenza. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" . Essendo le controparti rimaste intimate non v’è luogo a statuizione sul capo delle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di