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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04796/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9813/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (A.S.I.) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] n.23/A, presso lo studio dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di FRANFINANCE S.A.

Succursale in Italia, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende per procura allegata al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 519/2017 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 2695 pubblicata il 2 marzo 2015 il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta dal Consorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] (A.S.I.) della Provincia di Caltanissetta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della Franfinance S.A., avente ad oggetto la richiesta di pronuncia della risoluzione di un contratto di appalto, concluso in data 11 giugno 2007 tra lo stesso Consorzio A.S.I. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per grave inadempimento di quest'ultima società e la conseguente domanda di risarcimento di danni quantificati complessivamente in euro 856.793,54.

Il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale di Franfinance S.A. (locatrice finanziaria dei beni oggetto di fornitura ed installazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e condannava il Consorzio al pagamento in favore di Franfinance S.A. della somma di euro 117.269,99 oltre interessi legali, ponendo in via definitiva a carico dell'attrice le spese della C.T.U. e condannandola alla rifusione delle spese di lite.

2. Con sentenza n.519/2017 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto dal Consorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] (A.S.I.) della Provincia di Caltanissetta avverso la citata sentenza.

La Corte d’appello ha affermato che: i) nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica il Consorzio A.S.I. per la provincia di Caltanissetta aveva affidato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito per brevità [OSCURATO:PERSONA]) l'incarico di fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza tipo wireless all'interno della zona industriale del Calderaro, mentre Franfinance S.A. aveva erogato il finanziamento, rimanendo estranea al rapporto contrattuale; ii) il verbale di "consegna e collaudo" sottoscritto dal Consorzio e dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] eraprova idonea a dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligo negoziale di daree di facere in ordine al la fornitura medesima da parte della [OSCURATO:PERSONA], atteso che nel citato verbale si dava atto dell’ottimo stato di efficienza e funzionamento del sistema da installare e dell’esito positivo del collaudo; iii) con particolare riferimento all'obbligo di facere,assumeva rilevanza il contenuto della missiva della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],ove l'esecutore aveva assunto che "l 'impianto elettrico su cui poggiano le telecamere di videosorveglianza non rispetta un grado di affidabilità tale da potere mettere completamente in funzione il sistema stesso.

A seguito di tale problema tecnico di Vostra (cioè del Consorzio appaltante) competenza non sarà possibile effettuare il collaudo prima di un Vostro intervento sullo stesso impianto elettrico"; era da ritenersiattendibile il suddetto contenuto in base al successivo riscontro costituito dall’esito dell’avvio delle operazioni di collaudo effettuate il 10.11.2007, nel cui verbale si leggeva che il sistema era già avviato e si era proceduto ad effettuare alcune prove circa le immagini registrate e le immagini in presa diretta; iv)il Consorzio non aveva adempiuto al proprio onere di collaborazione "omettendo di assicurare che la fornitura di energia elettrica dall'impianto pubblico di illuminazione a quello di video sorveglianza, fosse erogata con regolarità .... così impedendo la conclusione della procedura di collaudo"; v) in base al notevole carteggio che le parti si erano scambiate tra ottobre 2007 e giugno 2008 era emerso che l’impianto si appoggiava su una linea elettrica difettosa, tanto che parte dei pali di illuminazione non risultavano essere alimentati e i pozzetti risultavano sommersi di acqua stagnante, che i continui black outdella rete elettrica avevano rallentato l’esecuzione di tutte le tarature e della messa a regime del sistema e che idifetti del sistema di video sorveglianza, riscontrati nel verbaledi collaudo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], erano riconducibili al notevole lasso di tempo trascorso senza che l’impianto fosse stato attivato, come era dato evincere dalla lettura coordinata di detto verbale con quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui non era emerso alcun difetto di funzionamento dell’impianto; vi) in dipendenza dell’infondatezza del primo motivo di appello, erano irrilevanti ed assorbiti i motivi secondo e terzo, mentre il quarto motivo, in punto di quantificazione delle spese di lite, era infondato.

3. Avverso questa sentenza il Consorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] (A.S.I.) della Provincia di Caltanissetta (di seguito per brevità Consorzio) propone ricorso affidato a tre motivi, resistito, con separati controricorsi, da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da SG [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di Franfinance s.a.

Succursale in Italia.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

La parte ricorrente e SG [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.), in materia di interpretazione dei contratti artt. 12 preleggi, art. 1362 c.c. e ss. art. 1 del contratto di appalto (doc. 1 fascicoletto Cassazione) e delle norme regolatrici dello stesso contratto indicate all'art. 2 del medesimo, con particolare riferimento all'art. 1367 c.c. - violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di contratti pubblici (anche con riferimento agli artt. 14 e ss. d.lgs. n. 163/2006)».

Deduce il Consorzio l’erronea valutazione delle acquisizioni agli atti, e soprattutto della fonte negoziale, in forza delle quali avrebbe dovuto essere dichiarato l'inadempimento delle obbligazioni gravanti sulla [OSCURATO:PERSONA], ditta esecutrice dell'appalto in questione, mentre la Corte d'appello di Milano si era limitata ad operare una considerazione atomistica delle prestazioni rese dall’appaltatrice, omettendo di valutare complessivamente le stesse in relazione alla pluralità di prestazioni eterogenee costituenti l'oggetto del contratto di appalto pubblico.

In particolare, ad avviso del Consorzio ricorrente, la Corte d'appello ha omesso di considerare l'oggetto e la natura del suddetto con tratto e le prestazioni e obbligazioni effettivamente gravanti sull'appaltatrice in forza del regolamento contrattuale, ritenendo, in particolare, erroneamente esatto l'adempimento della sola obbligazione di dare, autonomamente intesa rispetto alle obbligazioni di facere, e omettendo di valutare le prestazioni effettivamente costituenti la stessa obbligazione di facere.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.), in materia di interpretazione dei contratti art. 1362 c.c. e ss. artt 1 e 5 del contratto di appalto (doc. 1 fascicoletto Cassazione) e delle norme regolatrici dello stesso contratto indicate all'art. 2 del medesimo, con particolare riferimento all'art. 1367 c.c. e alla disciplina applicabile nel caso di contratto cd.

"misto" -violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di contratti pubblici (anche con riferimento all'art. 14 d.lgs. n. 163/2006) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art.360, c. 1, n. 5 c.p.c.)».

Deduce che erroneamente la Corte di merito ha imputato al Consorzio ricorrente l’inadempimento dell’onere di collaborazionea suo carico " omettendo di assicurare che la fornitura di energia elettrica dall'impianto pubblico di illuminazione a quello di video sorveglianza, fosse erogata con regolarità .... così impedendo la conclusione della procedura di collaudo", nonché altrettanto erroneamente ha affermato che i difetti riscontrati nel sistema di video sorveglianza nel giugno 2008 sarebbero da attribuire al notevole lasso di tempo trascorso senza che lo stesso fosse attivato.

Lamenta al riguardo sia l’ errata interpretazione delle norme indicate in rubrica e degli accordi contrattuali, sia l’omessa considerazione di una serie di fatti decisivi che si assumono allegati e provati.

Riguardo al primo profilo, ad avviso del Consorzio la ditta esecutrice era risultata inadempiente all’obbligo relativo alla progettazione dell'impianto e a quello di provvedere ai relativi allacci alla retepubblica, nel caso in cui la progettazione avesse individuato siffatta necessità, nonché all’obbligo di custodire l'impianto fino al completamento del collaudo, unico momento in cui per le opere pubbliche viene consegnato il bene, secondo i principi affermatida questa Corte , che richiama .

Quanto al secondo profilo, la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare i seguenti fatti, che si assume siano stati puntualmente documentati: a) il malfunzionamento del sistema di videosorveglianza,addebitabile a fatto e colpa della ditta esecutrice, e non anche alle disfunzioni della rete pubblica di illuminazione e dunque al comportamento del Consorzio; b) il lungo lasso di tempo trascorso senza attivazione del sistema di videosorveglianza, pure addebitabile alla stessa ditta esecutrice.

Rimarca il Consorzio che, sulla scorta del tenore letterale del contratto, tra le obbligazioni spettanti alla [OSCURATO:PERSONA] era compresa anche la progettazione dell'impianto e quindi prioritariamente la scelta e valutazione delle modalità di alimentazione del sistema di videosorveglianza, nonché la custodia dei beni fino all'espletamento delle operazioni di collaudo.

Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riprogettare le modalità di alimentazione, ove avesse ravvisato una insufficienza della rete di illuminazione pubblica, rimanendo in ogni caso tenuta alla custodia dei beni ove tale rete avesse richiesto degli aggiustamenti.

Di conseguenza nessun rilevo scriminante avrebbe potuto assumere il comportamento del Consorzio in relazione alla questione del funzionamento della rete pubblica di illuminazione, nonché nemmenoin relazione a difetti cagionati dal notevole lasso di tempo trascorso senza che il servizio di videosorveglianza venisse attivato, ritardo, peraltro, cagionato dall’appaltatrice.

Aggiunge, infatti, il Consorzio che, anche a fronte del corretto funzionamento della rete di pubblica illuminazione, che assume accertato nel novembre 2007 (doc. 7 del fascicoletto Cassazione), il sistema di videosorveglianza presentava una serie di difetti e malfunzionamenti ammessi dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] come addebitabili alla propria fornitura (doc. 9 del fascicoletto cassazione) e che il lungo tempo trascorso tra le visite di collaudo (comunque mai completato) era imputabile alla condotta della stessa [OSCURATO:PERSONA] (doc. 11 del fascicoletto cassazione).

A parere del ricorrente, i difetti riscontrati nel giugno 2008 dal collaudatore erano risultati del tutto non collegati all'impianto di illuminazione, e in ogni caso la [OSCURATO:PERSONA] da un lato era tenuta a custodire detti beni e dall'altro con il proprio comportamento aveva dilatato oltre misura i tempi del collaudo.

Conclude, quindi, il ricorrente lamentando che non sia stata effettuata la necessaria valutazione complessiva dei fatti decisivi e delle relative emergenze probatorie, in relazione peraltro alla corretta individuazione dell'oggetto del contratto pubblico sottoscritto tra le parti, sicché erroneamente la Corte d'appello avrebberitenuto infondata la prima censura di appello, con le dirette conseguenze di riflesso anche sulle statuizioni riguardanti i motivi secondo e terzo di appello, che sinteticamente espone.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.) -Violazione delle norme di legge e delle clausole contrattuali sopra riportate sotto diverso ed ulteriore profilo — Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di collaudo delle opere negli appalti pubblici di servizi e forniture (art. 120 d.lgs. n. 163/2006; art. 125 e ss. del D.P.R. n 207/2010) — Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del contratto di appalto (doc. 1 fascicoletto Cassazione)».

Ad avviso del Consorzio, la Corte d'appello, in violazione delle norme di cui alla rubrica, ha inammissibilmente qualificato come "collaudo" dell'appalto pubblico in questione un verbale di mera consegna delle sole apparecchiature (verbale del 18-7-2007), in violazione dei principi affermati da questa Corte in materia (da ultimo Cass.2307/2016 e n.1509/2015), secondo cui, nel caso di pubblici appalti, solo ad ultimazione dei lavori ed in esito all'approvazione della procedura formale di collaudo può dirsi concluso il rapporto contrattuale.

4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

4.1. Occorre precisare, riepilogando in estrema sintesi le articolate censure svolte dal ricorrente, che le doglianze principali svolte con i primi due motivi vertono sull’interpretazione del contratto di appalto, nel senso che si assume previsto pattiziamente e rimasto inadempiuto l’obbligo a carico di [OSCURATO:PERSONA] di progettazione esecutiva ed eventuale riprogettazione in caso di accertata inidoneità del sistema di alimentazione, la cui scelta si afferma rimessa alla [OSCURATO:PERSONA], e ciò, per l’appunto,nell’ipotesi in cui la rete elettrica pubblica fosse mal funzionante, stante l’obbligo a carico dell’appaltatrice di effettuare gli allacci alle reti pubbliche di servizio, nonché si assume inadempiuto il correlato obbligodi custodia dei beni fino alla messa in servizio (cfr. pag.28, 29 e 30 del ricorso , ove sono riportate le previsioni di contratto e delle indicazioni tecniche allegate al contratto).

Con il terzo mezzo, sul presupposto fattuale che non si sia mai conclusa la procedura di collaudo, il Consorzio richiama i principi di diritto affermati da questa Corte (Cass. 15013/2011), secondo cui «all'appalto di opera pubblica rimane estraneo un momento della "consegna" dell'opera (così come conosciuto, in generale, dagli artt.1665 e 1667 cod. civ.), inteso come atto sostanzialmente unitario e tendenzialmente istantaneo, il quale, seguendo l'ultimazione dei lavori, implica, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto "accettante", il coevo insorgere dell'onere di una precisa formulazione di riserve.

A tale riguardo, infatti, l'appalto di opera pubblica conosce, sul piano della "consegna" dell'opera, tutta una serie di atti i quali, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, sono destinati a confluire nel collaudo, solo a partire dall'esito del quale prendono corpo e significato sia la tematica dell'accettazione dell'opera, sia quella di un'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi, sia, infine, quella della prescrizione dell'azione volta a far valere la garanzia per tali vizi.

Né, alla consegna dell'opera pubblica prima del collaudo è applicabile la presunzione di cui all'art. 1665, quarto comma, cod. civ., giacché la consegna di un'opera siffatta non può che intendersi attuata con riserva di verifica essendo il solo collaudo l'atto formale indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera stessa da parte della pubblica amministrazione» (cfr. in senso conforme anche Cass.2307/2016).

4.2. Osserva il Collegio che isuesposti principi di diritto, qui condivisi, non si attagliano alla fattispecie concreta, alla stregua degli accertamenti fattuali dei Giudici di merito, esplicitati con congrua motivazione.

In particolare la Corte d’appello, sulla base delle risultanze istruttorie, ha accertato, in fatto, che l’appaltatrice sin dal luglio 2007 aveva adempiuto anche all’obbligo di facere , che l’impianto di videocamere era funzionante, salvo piccole imperfezioni, anche nell’ottobre 2007 e che il successivo difettoso funzionamento del giugno 2008 non era imputabile all’appaltatrice, e ciò all’esito dello scrutinio dei documenti acquisitie delle risultanze istruttorie.

In questo contesto fattuale, la Corte di merito ha, dunque, ritenuto dimostrato che il collaudo definitivo, non avvenuto, fosse ininfluente nel senso invocato dal Consorzio, perché l’evolversi in senso peggiorativo della situazione era dovuto a cause estranee all’appaltatrice, a cui non era addebitabile la scelta del sistema di alimentazione, in particolare in quanto il contratto d’appalto prevedeva l’allaccio a reti di pubblico servizio e la problematica dell’affidabilità dell’impianto elettrico avrebbe dovuto essere risolta dalla committente, come era dato evincere dal tenore della missiva della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], valorizzato dalla Corte territoriale in relazione all’obbligo di facereincombente sull’appaltatrice e ritenuto adempiuto.

4.3. Ora,sotto un primo profilo, le censure sono inammissibili nella parte in cui sollecitano una rivalutazione complessiva dei “fatti decisivi” e presuppongono una ricostruzione fattuale contrastante con quella della Corte d’appello, e ciò sia perché le doglianze sono impropriamente dirette al riesame di valutazioni meritali idoneamente motivate e insindacabili, sia perché è preclusa la denuncia del vizio ex art.360, comma 1 n.5, cod. proc. civ. , vertendosi in ipotesi di“doppia conforme”.

Occorre ribadire che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (cfr. tra le tante Cass. 26774 / 2016 ), n ell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.(nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.Nella specie, posto che trova applicazione la citata norma come novellata nel 2012, il ricorrente non evidenzia difformità tra gli accertamenti fattuali del primo grado e quelli del secondo, sicché opera la preclusione prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.. 4.4.Neppure l e doglianze in ordine all’ interpretazione del contratto d’appalto colgono nel segno, atteso che detta interpretazione, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., oppure, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., -nel vigore della novellato testo di detta norma -nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti.

Nel caso di specie, richiamato quanto sopra esposto in ordine alla preclusione della denuncia del secondo vizio, le regole ermeneutiche violate, per quanto afferente il lamentato inadempimento dell’obbligo di facere, sono dedotte con generico riferimento agli artt.1362 e seguenti cod. civ. e agli artt.1 e 5 del contratto di appalto, laddove la Corte di merito ha indagato anche in ordine all’adempimento del facere e, dunque, alla “latitudine oggettiva ” degli obblighi pattiziamente assunti dall’appaltatrice in tal senso, ravvisando, con idonea motivazione, esulante dai doveri contrattuali di quest’ultima la risoluzione della problematica dell’affidabilità dell’impianto elettrico.

Per contro il ricorrente, tramite l’apparente denuncia del vizio di violazione di norme ermeneutiche, sollecita in realtà, impropriamente, una ricostruzione, meritale, de ll a volontà delle parti difforme da quella effettuata dalla Corte d’appello.

4.5. U na volta appurata, in fatto, dai giudici di merito la non imputabilità del mancato collaudo ad inadempimenti della [OSCURATO:PERSONA], trova applicazione il principio secondo cui«i crediti dell' appaltatore di opera pubblica sono esigibili anche in mancanza di collaudo, qualora la P.A. abbia fatto decorrere un tempo tale da rendere l'inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo essere ritardate “sine die”le determinazioni in ordine all'accettazione dell'opera e paralizzati i diritti dell'altro contraente, in violazione delle regole generali di correttezza e buona fede.

Scaduti i termini contrattuali, grava sul committente l'onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata da condotta imputabile all'impresa» (cfr. Cass. 5744/2022 e Cass.2477/2019).

Premesso che, secondo quanto previsto dall’art.5 del contratto di appalto (cfr. pag. 23 ricorso), “Il collaudo viene effettuato in unica soluzione da tecnici incaricati dall’amministrazione nei luoghi oggetto della fornitura in appalto.

Entro dieci giorni dalla data di ultimazione e di messa in esercizio del sistema di video sorveglianza in appalto, ove non vi siano motivi tecnici ostativi, sarà dato inizio alle operazioni di collaudo” e che, in ogni caso, secondo la norma tiva generale applicabile r atione temporis (art.141 cod. appalti d.lgs.n.163/2006 e regolamento attuativo), il termine del collaudo era di sei mesi a decorrere dalla data di ultimazione del lavori, occorre rilevare che, in base a quanto accertato dai giudici di merito, il 30-7-2007 era stata comunicata la chiusura dei lavori e comunque nell’ottobre 2007 era stato messo in esercizio il sistema ed avviate le operazioni di collaudo, sicché sia i termini contrattuali previsti, sia i termini di leggeerano ampiamente scaduti allorquando, nel marzo 2010, Franfinance comunicò la risoluzione dei contratti, cui seguì prima (il 30-3-2010) la comunicazione di mancato collaudo del Consorzio e di seguito, nel luglio 2010, quella di risoluzione anche da parte delsuddetto Ente (cfr. pag.nn.11,12 e 13 del ricorso).

Di conseguenza, in applicazione dei suesposti principi, era onere del committente, una volta scaduti i termini contrattuali e di legge, dimostrare che la mancata approvazione del collaudo era stata determinata da condotta imputabile all’impresa e nella specie la Corte territoriale ha accertato che detta prova non era stata fornita dal Consorzio.

In particolare, la Corte d’appello ha valorizzato il fatto che nel verbale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si dava atto dell’avviodelle operazioni di collaudo e dell’effettuazione di prove circa le immagini, mentre la diversa situazione riscontrata nel verbale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che attestava il difettoso funzionamento dell’impianto, non era imputabile all’appaltatrice, ma riconducibile al notevole lasso di tempo intercorso senza che l’impianto fosse attivato, e ciò perché anche in precedenza erano state riscontrate varie criticità (appoggio su linea elettrica difettosa, parte dei pali di illuminazione non funzionanti, pozzetti sommersidi acqua stagnante).

La Corte d’appello, quindi, ha ritenuto che la procedura di collaudo non si fosse conclusa perché la committente non aveva adempiuto all’obbligo di assicurare il regolare funzionamento della fornitura di energia elettrica (pag.10 sentenza) e che, in ogni caso, non fosse stato provato alcun grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], tale da giustificare la risoluzione.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna controricorrente, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; condanna il ricorrente alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1 0 . 8 00,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge; condanna il ricorrente alla rifusione in favore di SG [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di Franfinance s.a.

Succursale in Italia, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre ri mborso spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9813/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (A.S.I.) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] n.23/A, presso lo studio dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di FRANFINANCE S.A. Succursale in Italia, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende per procura allegata al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 519/2017 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 2695 pubblicata il 2 marzo 2015 il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta dal Consorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] (A.S.I.) della Provincia di Caltanissetta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della Franfinance S.A., avente ad oggetto la richiesta di pronuncia della risoluzione di un contratto di appalto, concluso in data 11 giugno 2007 tra lo stesso Consorzio A.S.I. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per grave inadempimento di quest'ultima società e la conseguente domanda di risarcimento di danni quantificati complessivamente in euro 856.793,54. Il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale di Franfinance S.A. (locatrice finanziaria dei beni oggetto di fornitura ed installazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e condannava il Consorzio al pagamento in favore di Franfinance S.A. della somma di euro 117.269,99 oltre interessi legali, ponendo in via definitiva a carico dell'attrice le spese della C.T.U. e condannandola alla rifusione delle spese di lite. 2. Con sentenza n.519/2017 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto dal Consorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] (A.S.I.) della Provincia di Caltanissetta avverso la citata sentenza. La Corte d’appello ha affermato che: i) nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica il Consorzio A.S.I. per la provincia di Caltanissetta aveva affidato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito per brevità [OSCURATO:PERSONA]) l'incarico di fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza tipo wireless all'interno della zona industriale del Calderaro, mentre Franfinance S.A. aveva erogato il finanziamento, rimanendo estranea al rapporto contrattuale; ii) il verbale di "consegna e collaudo" sottoscritto dal Consorzio e dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] eraprova idonea a dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligo negoziale di daree di facere in ordine al la fornitura medesima da parte della [OSCURATO:PERSONA], atteso che nel citato verbale si dava atto dell’ottimo stato di efficienza e funzionamento del sistema da installare e dell’esito positivo del collaudo; iii) con particolare riferimento all'obbligo di facere,assumeva rilevanza il contenuto della missiva della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],ove l'esecutore aveva assunto che "l 'impianto elettrico su cui poggiano le telecamere di videosorveglianza non rispetta un grado di affidabilità tale da potere mettere completamente in funzione il sistema stesso. A seguito di tale problema tecnico di Vostra (cioè del Consorzio appaltante) competenza non sarà possibile effettuare il collaudo prima di un Vostro intervento sullo stesso impianto elettrico"; era da ritenersiattendibile il suddetto contenuto in base al successivo riscontro costituito dall’esito dell’avvio delle operazioni di collaudo effettuate il 10.11.2007, nel cui verbale si leggeva che il sistema era già avviato e si era proceduto ad effettuare alcune prove circa le immagini registrate e le immagini in presa diretta; iv)il Consorzio non aveva adempiuto al proprio onere di collaborazione "omettendo di assicurare che la fornitura di energia elettrica dall'impianto pubblico di illuminazione a quello di video sorveglianza, fosse erogata con regolarità .... così impedendo la conclusione della procedura di collaudo"; v) in base al notevole carteggio che le parti si erano scambiate tra ottobre 2007 e giugno 2008 era emerso che l’impianto si appoggiava su una linea elettrica difettosa, tanto che parte dei pali di illuminazione non risultavano essere alimentati e i pozzetti risultavano sommersi di acqua stagnante, che i continui black outdella rete elettrica avevano rallentato l’esecuzione di tutte le tarature e della messa a regime del sistema e che idifetti del sistema di video sorveglianza, riscontrati nel verbaledi collaudo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], erano riconducibili al notevole lasso di tempo trascorso senza che l’impianto fosse stato attivato, come era dato evincere dalla lettura coordinata di detto verbale con quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui non era emerso alcun difetto di funzionamento dell’impianto; vi) in dipendenza dell’infondatezza del primo motivo di appello, erano irrilevanti ed assorbiti i motivi secondo e terzo, mentre il quarto motivo, in punto di quantificazione delle spese di lite, era infondato. 3. Avverso questa sentenza il Consorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] (A.S.I.) della Provincia di Caltanissetta (di seguito per brevità Consorzio) propone ricorso affidato a tre motivi, resistito, con separati controricorsi, da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da SG [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di Franfinance s.a. Succursale in Italia. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. La parte ricorrente e SG [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.), in materia di interpretazione dei contratti artt. 12 preleggi, art. 1362 c.c. e ss. art. 1 del contratto di appalto (doc. 1 fascicoletto Cassazione) e delle norme regolatrici dello stesso contratto indicate all'art. 2 del medesimo, con particolare riferimento all'art. 1367 c.c. - violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di contratti pubblici (anche con riferimento agli artt. 14 e ss. d.lgs. n. 163/2006)». Deduce il Consorzio l’erronea valutazione delle acquisizioni agli atti, e soprattutto della fonte negoziale, in forza delle quali avrebbe dovuto essere dichiarato l'inadempimento delle obbligazioni gravanti sulla [OSCURATO:PERSONA], ditta esecutrice dell'appalto in questione, mentre la Corte d'appello di Milano si era limitata ad operare una considerazione atomistica delle prestazioni rese dall’appaltatrice, omettendo di valutare complessivamente le stesse in relazione alla pluralità di prestazioni eterogenee costituenti l'oggetto del contratto di appalto pubblico. In particolare, ad avviso del Consorzio ricorrente, la Corte d'appello ha omesso di considerare l'oggetto e la natura del suddetto con tratto e le prestazioni e obbligazioni effettivamente gravanti sull'appaltatrice in forza del regolamento contrattuale, ritenendo, in particolare, erroneamente esatto l'adempimento della sola obbligazione di dare, autonomamente intesa rispetto alle obbligazioni di facere, e omettendo di valutare le prestazioni effettivamente costituenti la stessa obbligazione di facere. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.), in materia di interpretazione dei contratti art. 1362 c.c. e ss. artt 1 e 5 del contratto di appalto (doc. 1 fascicoletto Cassazione) e delle norme regolatrici dello stesso contratto indicate all'art. 2 del medesimo, con particolare riferimento all'art. 1367 c.c. e alla disciplina applicabile nel caso di contratto cd. "misto" -violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di contratti pubblici (anche con riferimento all'art. 14 d.lgs. n. 163/2006) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art.360, c. 1, n. 5 c.p.c.)». Deduce che erroneamente la Corte di merito ha imputato al Consorzio ricorrente l’inadempimento dell’onere di collaborazionea suo carico " omettendo di assicurare che la fornitura di energia elettrica dall'impianto pubblico di illuminazione a quello di video sorveglianza, fosse erogata con regolarità .... così impedendo la conclusione della procedura di collaudo", nonché altrettanto erroneamente ha affermato che i difetti riscontrati nel sistema di video sorveglianza nel giugno 2008 sarebbero da attribuire al notevole lasso di tempo trascorso senza che lo stesso fosse attivato. Lamenta al riguardo sia l’ errata interpretazione delle norme indicate in rubrica e degli accordi contrattuali, sia l’omessa considerazione di una serie di fatti decisivi che si assumono allegati e provati. Riguardo al primo profilo, ad avviso del Consorzio la ditta esecutrice era risultata inadempiente all’obbligo relativo alla progettazione dell'impianto e a quello di provvedere ai relativi allacci alla retepubblica, nel caso in cui la progettazione avesse individuato siffatta necessità, nonché all’obbligo di custodire l'impianto fino al completamento del collaudo, unico momento in cui per le opere pubbliche viene consegnato il bene, secondo i principi affermatida questa Corte , che richiama . Quanto al secondo profilo, la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare i seguenti fatti, che si assume siano stati puntualmente documentati: a) il malfunzionamento del sistema di videosorveglianza,addebitabile a fatto e colpa della ditta esecutrice, e non anche alle disfunzioni della rete pubblica di illuminazione e dunque al comportamento del Consorzio; b) il lungo lasso di tempo trascorso senza attivazione del sistema di videosorveglianza, pure addebitabile alla stessa ditta esecutrice. Rimarca il Consorzio che, sulla scorta del tenore letterale del contratto, tra le obbligazioni spettanti alla [OSCURATO:PERSONA] era compresa anche la progettazione dell'impianto e quindi prioritariamente la scelta e valutazione delle modalità di alimentazione del sistema di videosorveglianza, nonché la custodia dei beni fino all'espletamento delle operazioni di collaudo. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riprogettare le modalità di alimentazione, ove avesse ravvisato una insufficienza della rete di illuminazione pubblica, rimanendo in ogni caso tenuta alla custodia dei beni ove tale rete avesse richiesto degli aggiustamenti. Di conseguenza nessun rilevo scriminante avrebbe potuto assumere il comportamento del Consorzio in relazione alla questione del funzionamento della rete pubblica di illuminazione, nonché nemmenoin relazione a difetti cagionati dal notevole lasso di tempo trascorso senza che il servizio di videosorveglianza venisse attivato, ritardo, peraltro, cagionato dall’appaltatrice. Aggiunge, infatti, il Consorzio che, anche a fronte del corretto funzionamento della rete di pubblica illuminazione, che assume accertato nel novembre 2007 (doc. 7 del fascicoletto Cassazione), il sistema di videosorveglianza presentava una serie di difetti e malfunzionamenti ammessi dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] come addebitabili alla propria fornitura (doc. 9 del fascicoletto cassazione) e che il lungo tempo trascorso tra le visite di collaudo (comunque mai completato) era imputabile alla condotta della stessa [OSCURATO:PERSONA] (doc. 11 del fascicoletto cassazione). A parere del ricorrente, i difetti riscontrati nel giugno 2008 dal collaudatore erano risultati del tutto non collegati all'impianto di illuminazione, e in ogni caso la [OSCURATO:PERSONA] da un lato era tenuta a custodire detti beni e dall'altro con il proprio comportamento aveva dilatato oltre misura i tempi del collaudo. Conclude, quindi, il ricorrente lamentando che non sia stata effettuata la necessaria valutazione complessiva dei fatti decisivi e delle relative emergenze probatorie, in relazione peraltro alla corretta individuazione dell'oggetto del contratto pubblico sottoscritto tra le parti, sicché erroneamente la Corte d'appello avrebberitenuto infondata la prima censura di appello, con le dirette conseguenze di riflesso anche sulle statuizioni riguardanti i motivi secondo e terzo di appello, che sinteticamente espone. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.) -Violazione delle norme di legge e delle clausole contrattuali sopra riportate sotto diverso ed ulteriore profilo — Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di collaudo delle opere negli appalti pubblici di servizi e forniture (art. 120 d.lgs. n. 163/2006; art. 125 e ss. del D.P.R. n 207/2010) — Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del contratto di appalto (doc. 1 fascicoletto Cassazione)». Ad avviso del Consorzio, la Corte d'appello, in violazione delle norme di cui alla rubrica, ha inammissibilmente qualificato come "collaudo" dell'appalto pubblico in questione un verbale di mera consegna delle sole apparecchiature (verbale del 18-7-2007), in violazione dei principi affermati da questa Corte in materia (da ultimo Cass.2307/2016 e n.1509/2015), secondo cui, nel caso di pubblici appalti, solo ad ultimazione dei lavori ed in esito all'approvazione della procedura formale di collaudo può dirsi concluso il rapporto contrattuale. 4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati. 4.1. Occorre precisare, riepilogando in estrema sintesi le articolate censure svolte dal ricorrente, che le doglianze principali svolte con i primi due motivi vertono sull’interpretazione del contratto di appalto, nel senso che si assume previsto pattiziamente e rimasto inadempiuto l’obbligo a carico di [OSCURATO:PERSONA] di progettazione esecutiva ed eventuale riprogettazione in caso di accertata inidoneità del sistema di alimentazione, la cui scelta si afferma rimessa alla [OSCURATO:PERSONA], e ciò, per l’appunto,nell’ipotesi in cui la rete elettrica pubblica fosse mal funzionante, stante l’obbligo a carico dell’appaltatrice di effettuare gli allacci alle reti pubbliche di servizio, nonché si assume inadempiuto il correlato obbligodi custodia dei beni fino alla messa in servizio (cfr. pag.28, 29 e 30 del ricorso , ove sono riportate le previsioni di contratto e delle indicazioni tecniche allegate al contratto). Con il terzo mezzo, sul presupposto fattuale che non si sia mai conclusa la procedura di collaudo, il Consorzio richiama i principi di diritto affermati da questa Corte (Cass. 15013/2011), secondo cui «all'appalto di opera pubblica rimane estraneo un momento della "consegna" dell'opera (così come conosciuto, in generale, dagli artt.1665 e 1667 cod. civ.), inteso come atto sostanzialmente unitario e tendenzialmente istantaneo, il quale, seguendo l'ultimazione dei lavori, implica, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto "accettante", il coevo insorgere dell'onere di una precisa formulazione di riserve. A tale riguardo, infatti, l'appalto di opera pubblica conosce, sul piano della "consegna" dell'opera, tutta una serie di atti i quali, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, sono destinati a confluire nel collaudo, solo a partire dall'esito del quale prendono corpo e significato sia la tematica dell'accettazione dell'opera, sia quella di un'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi, sia, infine, quella della prescrizione dell'azione volta a far valere la garanzia per tali vizi. Né, alla consegna dell'opera pubblica prima del collaudo è applicabile la presunzione di cui all'art. 1665, quarto comma, cod. civ., giacché la consegna di un'opera siffatta non può che intendersi attuata con riserva di verifica essendo il solo collaudo l'atto formale indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera stessa da parte della pubblica amministrazione» (cfr. in senso conforme anche Cass.2307/2016). 4.2. Osserva il Collegio che isuesposti principi di diritto, qui condivisi, non si attagliano alla fattispecie concreta, alla stregua degli accertamenti fattuali dei Giudici di merito, esplicitati con congrua motivazione. In particolare la Corte d’appello, sulla base delle risultanze istruttorie, ha accertato, in fatto, che l’appaltatrice sin dal luglio 2007 aveva adempiuto anche all’obbligo di facere , che l’impianto di videocamere era funzionante, salvo piccole imperfezioni, anche nell’ottobre 2007 e che il successivo difettoso funzionamento del giugno 2008 non era imputabile all’appaltatrice, e ciò all’esito dello scrutinio dei documenti acquisitie delle risultanze istruttorie. In questo contesto fattuale, la Corte di merito ha, dunque, ritenuto dimostrato che il collaudo definitivo, non avvenuto, fosse ininfluente nel senso invocato dal Consorzio, perché l’evolversi in senso peggiorativo della situazione era dovuto a cause estranee all’appaltatrice, a cui non era addebitabile la scelta del sistema di alimentazione, in particolare in quanto il contratto d’appalto prevedeva l’allaccio a reti di pubblico servizio e la problematica dell’affidabilità dell’impianto elettrico avrebbe dovuto essere risolta dalla committente, come era dato evincere dal tenore della missiva della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], valorizzato dalla Corte territoriale in relazione all’obbligo di facereincombente sull’appaltatrice e ritenuto adempiuto. 4.3. Ora,sotto un primo profilo, le censure sono inammissibili nella parte in cui sollecitano una rivalutazione complessiva dei “fatti decisivi” e presuppongono una ricostruzione fattuale contrastante con quella della Corte d’appello, e ciò sia perché le doglianze sono impropriamente dirette al riesame di valutazioni meritali idoneamente motivate e insindacabili, sia perché è preclusa la denuncia del vizio ex art.360, comma 1 n.5, cod. proc. civ. , vertendosi in ipotesi di“doppia conforme”. Occorre ribadire che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (cfr. tra le tante Cass. 26774 / 2016 ), n ell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.(nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.Nella specie, posto che trova applicazione la citata norma come novellata nel 2012, il ricorrente non evidenzia difformità tra gli accertamenti fattuali del primo grado e quelli del secondo, sicché opera la preclusione prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.. 4.4.Neppure l e doglianze in ordine all’ interpretazione del contratto d’appalto colgono nel segno, atteso che detta interpretazione, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., oppure, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., -nel vigore della novellato testo di detta norma -nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti. Nel caso di specie, richiamato quanto sopra esposto in ordine alla preclusione della denuncia del secondo vizio, le regole ermeneutiche violate, per quanto afferente il lamentato inadempimento dell’obbligo di facere, sono dedotte con generico riferimento agli artt.1362 e seguenti cod. civ. e agli artt.1 e 5 del contratto di appalto, laddove la Corte di merito ha indagato anche in ordine all’adempimento del facere e, dunque, alla “latitudine oggettiva ” degli obblighi pattiziamente assunti dall’appaltatrice in tal senso, ravvisando, con idonea motivazione, esulante dai doveri contrattuali di quest’ultima la risoluzione della problematica dell’affidabilità dell’impianto elettrico. Per contro il ricorrente, tramite l’apparente denuncia del vizio di violazione di norme ermeneutiche, sollecita in realtà, impropriamente, una ricostruzione, meritale, de ll a volontà delle parti difforme da quella effettuata dalla Corte d’appello. 4.5. U na volta appurata, in fatto, dai giudici di merito la non imputabilità del mancato collaudo ad inadempimenti della [OSCURATO:PERSONA], trova applicazione il principio secondo cui«i crediti dell' appaltatore di opera pubblica sono esigibili anche in mancanza di collaudo, qualora la P.A. abbia fatto decorrere un tempo tale da rendere l'inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo essere ritardate “sine die”le determinazioni in ordine all'accettazione dell'opera e paralizzati i diritti dell'altro contraente, in violazione delle regole generali di correttezza e buona fede. Scaduti i termini contrattuali, grava sul committente l'onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata da condotta imputabile all'impresa» (cfr. Cass. 5744/2022 e Cass.2477/2019). Premesso che, secondo quanto previsto dall’art.5 del contratto di appalto (cfr. pag. 23 ricorso), “Il collaudo viene effettuato in unica soluzione da tecnici incaricati dall’amministrazione nei luoghi oggetto della fornitura in appalto. Entro dieci giorni dalla data di ultimazione e di messa in esercizio del sistema di video sorveglianza in appalto, ove non vi siano motivi tecnici ostativi, sarà dato inizio alle operazioni di collaudo” e che, in ogni caso, secondo la norma tiva generale applicabile r atione temporis (art.141 cod. appalti d.lgs.n.163/2006 e regolamento attuativo), il termine del collaudo era di sei mesi a decorrere dalla data di ultimazione del lavori, occorre rilevare che, in base a quanto accertato dai giudici di merito, il 30-7-2007 era stata comunicata la chiusura dei lavori e comunque nell’ottobre 2007 era stato messo in esercizio il sistema ed avviate le operazioni di collaudo, sicché sia i termini contrattuali previsti, sia i termini di leggeerano ampiamente scaduti allorquando, nel marzo 2010, Franfinance comunicò la risoluzione dei contratti, cui seguì prima (il 30-3-2010) la comunicazione di mancato collaudo del Consorzio e di seguito, nel luglio 2010, quella di risoluzione anche da parte delsuddetto Ente (cfr. pag.nn.11,12 e 13 del ricorso). Di conseguenza, in applicazione dei suesposti principi, era onere del committente, una volta scaduti i termini contrattuali e di legge, dimostrare che la mancata approvazione del collaudo era stata determinata da condotta imputabile all’impresa e nella specie la Corte territoriale ha accertato che detta prova non era stata fornita dal Consorzio. In particolare, la Corte d’appello ha valorizzato il fatto che nel verbale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si dava atto dell’avviodelle operazioni di collaudo e dell’effettuazione di prove circa le immagini, mentre la diversa situazione riscontrata nel verbale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che attestava il difettoso funzionamento dell’impianto, non era imputabile all’appaltatrice, ma riconducibile al notevole lasso di tempo intercorso senza che l’impianto fosse attivato, e ciò perché anche in precedenza erano state riscontrate varie criticità (appoggio su linea elettrica difettosa, parte dei pali di illuminazione non funzionanti, pozzetti sommersidi acqua stagnante). La Corte d’appello, quindi, ha ritenuto che la procedura di collaudo non si fosse conclusa perché la committente non aveva adempiuto all’obbligo di assicurare il regolare funzionamento della fornitura di energia elettrica (pag.10 sentenza) e che, in ogni caso, non fosse stato provato alcun grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], tale da giustificare la risoluzione. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna controricorrente, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna il ricorrente alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1 0 . 8 00,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge; condanna il ricorrente alla rifusione in favore di SG [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di Franfinance s.a. Succursale in Italia, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre ri mborso spese generali (15%) e accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 11
Sentenza Cassazione n. 04796/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris