CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 23883/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2002 l’inserimento nelle graduatorie, in quanto lo stesso decreto ministeriale non conteneva norme generali ed astratte, ma si limitava a dettare i criteri per la presentazione delle domande e per l’aggiornamento delle graduatorie, senza contare che anche l’eventuale rimozione erga omnes del detto d.m. non avrebbe inciso, comunque, sulla posizione dei ricorrenti in assenza di norme di rango primario che consentissero il loro inserimento, ora per allora, nelle graduatorie ad esaurimento; 5. infine, il giudice di seconde cure, ritenuta assorbita la questione sulla giurisdizione, ha accolto la richiesta formulata dal MIUR di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nei confronti degli appellanti poiché la proposizione dell’appello dimostrava che essi, agendo in giudizio con malafede, o quanto meno, con colpa grave, avevano abusato dello strumento processuale, ritenendo che la scelta di duplicare i giudizi agendo in parallelo avanti due giurisdizioni al fine di ottenere il medesimo risultato concreto non rispondesse ad alcun interesse meritevole di tutela alla luce della regola della traslatio iudicii ex art. 59 della legge n. 69 del 2009, il tutto con aggravio per il sistema giurisdizionale e con un inutile spreco di tempo e di energie; 6. i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ai quali il MIUR ha resistito con controricorso; 7. le altre parti sono rimaste intimate; [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si osserva che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato istanza di rinuncia debitamente notificata alla controparte, con la conseguenza che, con riferimento alla loro posizione, va dichiarata l’estinzione del processo. 2. In ordine agli altri ricorrenti, si rileva che essi hanno presentato successivamente istanza di rinuncia che, però, non risulta essere stata notificata alla controparte o comunicata al suo difensore. Ne consegue che il loro ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse (Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019). 3. In ragione dell’esito della lite, le spese di tutte le parti sono compensate ex art. 92 c.p.c. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 in quanto, secondo l’orientamento di questa S.C., la ratio del citato art. 13, comma 1 quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame, ma non - come nella specie - per quella sopravvenuta (Cass., Sez. 6-3, n. 2226 del 31 gennaio 2014). P.Q.M. La Corte, - dichiara estinto il processo con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’inte