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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 ottobre 2021

Cassazione n. 27463/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 novembre 2021, il Tribunale di Isernia ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida, emesso dal pubblico ministero il 18 ottobre 2021, del sequestro probatorio eseguito di iniziativa dalla Guardia di Finanza in data 15 ottobre 2021 presso la sede dell'azienda agricola "[OSCURATO:PERSONA]" e avente per oggetto (in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990): 10,240 Kg lordi tra infiorescenze, fogliame e trinciato di marijuana, custoditi in varie buste di cellophane sigillate; un separatore con cestello a centrifuga, contenente g 370,00 netti di trinciato di marijuana; due confezioni di bustine da 50 pezzi ciascuna; un vaso in vetro di colore verde, con all'interno g 767,00 netti di infiorescenze di marijuana essiccate; un vaso in vetro trasparente con all'interno g 236,00 netti di infiorescenze di marijuana essiccate; due bilancini di precisione; 5 fogli manoscritti riportanti le entrate dell'azienda agricola; due confezioni da 5 grammi di marijuana recanti rispettivamente le diciture "gree bullet" e "amnesia haze"; g 3,53 netti di marijuana; un barattolo di vetro con all'interno g 15,00 netti di infiorescenze di marijuana; una pianta di marijuana in vaso di circa 1 m e g 35,34 lordi di marijuana essiccata, custoditi all'interno di un vaso di plastica; un impianto, completo di tende, luci alogene, sistema di irrigazione e di ventilazione; 39 piante di marijuana in vaso, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e un termometro; una scatola con all'interno varie buste di colore nero recanti la dicitura "Greenchose green bullet" tra le quali, a titolo di campionamento, ne venivano prelevate due.

2. Avverso l'ordinanza gli indagati hanno proposto, tramite il difensore e con un unico atto, ricorsi per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta la violazione dell'art.324 cod. proc. pen., nonché l'omessa motivazione relativa all'osservanza del termine di tre giorni liberi per l'avviso della data dell'udienza.

Più nel dettaglio, si afferma che, in seguito al deposito dell'istanza di riesame ex art. 355 cod. proc. pen., con provvedimento del 29 ottobre 2021, il Tribunale di Isernia aveva fissato l'udienza ex art. 324 cod. proc. pen. per il 4 novembre 2021 mediante collegamento da remoto, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 5, del d.l. n. 137 del 2020.

In detta udienza, il difensore aveva eccepito l'inapplicabilità della disciplina che consentiva lo svolgimento dell'udienza stessa tramite collegamento da remoto, in quanto, a differenza di altre previsioni di cui all'art. 23 sopra menzionato, non era stata prorogata l'efficacia della disposizione di cui al comma 5.

Conseguentemente, in accoglimento di tale eccezione, l'udienza veniva rinviata al 5 novembre 2021 e di tale rinvio veniva data comunicazione, a meno di 24 ore dall'udienza de qua, al difensore nel pomeriggio del 4 e agli indagati, presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nella mattina del 5 novembre.

Il difensore afferma di avere eccepito, all'udienza del 5 novembre, la violazione dell'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., non essendo stato rispettato il termine di tre giorni liberi tra l'avviso (comunicato il pomeriggio del 4 e la mattina del 5 novembre) e la data di udienza (fissata per il 5 novembre).

In aggiunta, il difensore precisa di avere segnalato l'inapplicabilità della modalità virtuale - e pertanto di aver negato il consenso ad essa - fin dal momento della comunicazione alla cancelleria dell'indirizzo mail per il collegamento da remoto.

Pertanto, sostiene la difesa, l'udienza del 4 novembre deve essere considerata tamquam non esset, posto che è stato lo stesso Tribunale ad accogliere l'eccezione di nullità dell'udienza stessa e, per tale motivo, a fissarne una nuova: una volta riconosciuta la fondatezza dell'eccezione, la rinnovazione dell'udienza avrebbe dovuto imporre la concessione di un nuovo termine di tre giorni.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano la violazione degli art. 24 e 111 Cost., 127, comma 3, cod. proc. pen., nonché l'omessa motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

In particolare, secondo quanto sostenuto dal difensore, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare l'eccezione relativa alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 161, comma 4, sull'assunto di una nota della Guardia di Finanza attestante l'impossibilità di notifica presso il domicilio.

Infatti, si sottolinea che, se da un lato anche l'assenza temporanea vale ad integrare la legittimità della notifica presso il difensore, senza necessità di una dichiarazione di irreperibilità, dall'altro è anche vero che, nell'ordinanza impugnata, non si fa alcun cenno alle modalità e ai tentativi di accesso, così impedendo un esame effettivo della legittimità della notifica.

2.3. Con un terzo motivo di ricorso, si lamentano la violazione dell'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. e l'omessa motivazione in ordine alla nullità dell'avviso di udienza recante un diverso numero del procedimento.

In particolare, il difensore sostiene che l'avviso di fissazione dell'udienza contenente dati errati del procedimento deve considerarsi nullo in quanto idoneo a causare un'incertezza assoluta sul procedimento stesso e, pertanto, a ledere il diritto di difesa.

In aggiunta, si lamenta che, nonostante la nullità fosse stata tempestivamente sollevata all'udienza del 5 novembre, il Tribunale ha omesso ogni considerazione sul punto.

2.4. Con un quarto motivo di doglianza, si censurano l'inosservanza dell'art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990, degli artt. 253, 352, 354 cod. proc. pen e dell'art.14 Cost., nonché l'omessa motivazione relativa alla legittimità del sequestro.

Sostiene il difensore che, nel caso di specie, difettavano i presupposti di cui all'art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990 per procedere a perquisizione e a sequestro di iniziativa.

Più nel dettaglio, non si sarebbe fatto alcun riferimento ad "un'operazione di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" ed era altresì palese l'assenza di "motivi di particolare necessità e urgenza che non consentono di ottenere preventivamente l'autorizzazione telefonica del Procuratore della Repubblica competente per territorio", alla luce del fatto che dall'accesso alla sede all'inizio delle operazioni era intercorsa più di un'ora.

Inoltre, si sostiene che la perquisizione sarebbe illegittima in quanto effettuata da agenti e non da ufficiali, in violazione della riserva di cui al comma 3 dell'art. 103 sopra citato e che difettavano i presupposti di cui all'art. 352 cod. proc. pen., ovvero i motivi di urgenza impeditivi dell'emissione del decreto di perquisizione.

In aggiunta, la difesa sottolinea come l'inciso relativo alla legittimità dell'intervento della Guardia di Finanza, di cui a inizio pag. 3 dell'impugnata ordinanza ("e ciò al fine di verificare la sussistenza di ipotesi delittuose sub art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990"), costituisca un'aggiunta del Tribunale, mancando ogni riferimento ad esso nel verbale della Guardia di Finanza.

Analogamente, anche il riferimento nell'ordinanza al "polline", tra le diverse tipologie di prodotti che sarebbero stati rinvenuti, costituirebbe una integrazione del Tribunale.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, risulterebbe evidente, secondo il difensore, come il Tribunale non abbia assolto all'onere di motivazione del proprio provvedimento, limitandosi ad aderire asetticamente all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, anche in presenza di una perquisizione illegittima, il sequestro resta legittimo, con ciò causando una grave violazione dei diritti costituzionalmente garantiti all'inviolabilità del domicilio e alla libertà patrimoniale.

2.5. Con una quinta doglianza, si lamentano la violazione degli artt. 324, comma 7, 309, comma 9, e 292 cod. proc. pen., nonché l'apparenza della motivazione circa l'autonoma valutazione da parte del pubblico ministero.

In particolare - sostiene la difesa - il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare, in modo sintetico, l'adeguatezza della motivazione data dal pubblico ministero sulle esigenze cautelari, sulle finalità e sulla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale, nonostante quest'ultimo avesse ritenuto in re ipsa l'esigenza probatoria quanto al corpo del reato.

Parimenti apparente sarebbe la motivazione data sul «sequestro parziale e sulla necessità di sottoporre ad accertamenti tecnici l'intero materiale rinvenuto, sull'assunto della diversa tipologia dei prodotti», quando invece nel verbale di perquisizione si faceva sempre riferimento a infiorescenze, fogliame e trinciato di marijuana e non a "polline".

In aggiunta il difensore evidenzia che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, in relazione ai derivati dalla coltivazione di cannabis sativa, non è sufficiente l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 73 del d.P.R 309 del 1990, ma occorre accertare l'efficacia drogante della sostanza, che integra l'intrinseca pericolosità della cosa, e che il relativo onere della prova grava sul pubblico ministero.

2.6. Con un sesto motivo di ricorso, si lamentano la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., l'inosservanza degli artt. 192 e 292 cod. proc. pen., nonché l'omessa motivazione in ordine alla rilevanza dei documenti prodotti dalla difesa, tra cui l'esito di recenti controlli sul valore THC (risalenti a settembre e ottobre 2021), la denuncia di semina per l'anno in corso, le certificazioni di sementi e un verbale di perquisizione della Guardia di Finanza di Lecce che, nel marzo 2021, aveva rinvenuto nelle disponibilità di un soggetto estraneo al presente procedimento una scatola di cartone contenente prodotti di provenienza della ditta [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, si tratterebbe di documenti che, fatta eccezione per il verbale da ultimo citato, non sono stati presi in considerazione dal Tribunale, ma avrebbero permesso di rilevare l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla gestione della ditta, nonché di dimostrare che il THC prodotto era privo di efficacia drogante.

Ne deriva, per la difesa, l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, che si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. 2.7.

Infine, si lamentano l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, nell'istanza di riesame, era stato chiesto di tenere distinte le posizioni dei due fratelli in ordine alla individuata gestione congiunta della società "Greenchoose di [OSCURATO:PERSONA]".

Più precisamente, si afferma che in realtà non vi è alcun collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e la ditta individuale e che la sua presenza sul posto è giustificata in considerazione del fatto che si tratta della sua dimora: l'azienda agricola e le attività ad essa connesse sono infatti riconducibili unicamente [OSCURATO:PERSONA], come del resto si evincerebbe dalla visura e dalle fatture di acquisto che sono state allegate.

Inoltre, quanto rinvenuto nella camera da letto di [OSCURATO:PERSONA] (ovvero 3,53 grammi di marijuana e un barattolo di vetro con all'interno 15 grammi di infiorescenze di marijuana) era da lui detenuto in via esclusiva e per uso personale.

Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale del riesame, valorizzando il mero dato della disponibilità dei locali, consistenti nell'unità abitativa ove [OSCURATO:PERSONA] risiede, avrebbe violato l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., il quale pone il divieto di dedurre l'esistenza di un fatto sulla base di meri indizi che non siano gravi, precisi e concordanti.

In aggiunta, la motivazione sarebbe illogica, posto che, da un lato, il Tribunale afferma la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie contestata, e, dall'altro afferma la preclusione, in sede di riesame, di ogni valutazione circa la sussistenza degli indizi di colpevolezza e la gravità degli stessi.

3. Con memoria presentata in data 3 marzo 2020 la difesa ha insistito nelle proprie conclusioni chiedendo, per i motivi sopra esposti, l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si lamenta la violazione dell'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. per omessa osservanza del termine per l'avviso della data dell'udienza - è manifestamente infondato.

Deve infatti rilevarsi che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, il termine dei tre giorni liberi di cui all'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. è stato rispettato nel caso di specie, quanto tale disposizione lo riferisce testualmente solo alla prima udienza di trattazione e non alla fissazione di eventuali udienze di rinvio.

Infatti, come correttamente evidenziato dal Tribunale, tale termine decorre dal 29 ottobre 2021, data di notifica del decreto di fissazione, e deve ritenersi osservato con riferimento alla data del 4 novembre 2021, giorno di fissazione della prima udienza, e non già tra quest'ultima e l'udienza del 5 novembre 2021.

Pertanto, non merita accoglimento l'asserzione difensiva secondo cui l'udienza del 4 novembre, una volta accolta l'eccezione di nullità della stessa, doveva considerarsi tamquam non esset, perché la rinnovazione dell'udienza non impone la concessione di un nuovo termine di tre giorni.

L'udienza del 5 novembre 2021 deve/ infatti2 essere considerata una prosecuzione, seppure con differenti modalità, dell'udienza da remoto del 4 novembre 2021; non si è verificata, cioè, una nullità riferibile alla mancata conoscenza della prima udienza da parte degli indagati, ma solo una violazione riferita alle modalità di tenuta dell'udienza stessa, che avrebbero dovuto essere non telematiche.

1.2. Il secondo motivo di ricorso - con cui si lamenta la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - è inammissibile per genericità.

Infatti, nel sostenere che il Tribunale ha errato nel rigettare l'eccezione relativa alla mancanza di tali presupposti, la difesa non ha richiamato, neanche a fini di critica, il contenuto della nota della Guardia di Finanza sulla base della quale il Tribunale stesso aveva rigettato la relativa eccezione, così non consentendo a questa Corte di svolgere alcun sindacato sul punto.

1.3. La terza censura è anch'essa inammissibile, in quanto i ricorrenti non deducono una lesione sostanziale del diritto di difesa, collegata all'erronea indicazione del numero del procedimento.

A prescindere dalla circostanza se l'eccezione fosse stata effettivamente proposta all'udienza camerale del 5 novembre 2021 nei termini indicati nel ricorso, deve infatti rilevarsi che non basta addurre l'indicazione di un diverso numero di procedimento per ritenere sussistente una ipotesi di nullità del relativo avviso, ma è altresì necessario che da tale errore sia derivata una lesione sostanziale al diritto di difesa dell'indagato, cosa che comunque, nel caso di specie, non è avvenuta, in quanto le argomentazioni difensive di merito sono state da questo ampiamente espresse nonché prese in considerazione dal Tribunale.

Né può valere in senso contrario il richiamo operato della difesa a Sez. 1, n. 35845 del 11/09/2020, Rv. 280205, perché la stessa è stata resa in una fattispecie in cui il decreto di fissazione dell'udienza conteneva, non un errato numero del procedimento, bensì una ben più grave errata indicazione dell'oggetto dello stesso.

1.4. Il quarto motivo di ricorso - relativo all'inosservanza dell'art. 103 del d.P.R n. 309 del 1990 e degli artt. 253, 352, 354 cod. proc. pen. e all'omessa motivazione relativa alla legittimità del sequestro - è manifestamente infondato.

Infatti, come da consolidato orientamento di questa Corte - correttamente richiamato dal Tribunale del riesame - le perquisizioni che la polizia giudiziaria, nel caso di sospetto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, è legittimata a compiere in forza del disposto dell'art. 103 citato, non presuppongono necessariamente la commissione di un reato, ma possono essere effettuate anche sulla base di notizie confidenzialmente apprese, senza obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all'assistenza di un difensore, rientrando in un'attività di carattere preventivo.

In ogni caso, anche se effettuate illegittimamente, esse non rendono illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato rinvenute all'esito della perquisizione (ex plurimis, Sez. 4, n. 3196 del 13/11/2019, dep. 27/01/2020, Rv. 278031; Sez. 3, n. 19365 del 17/02/2016, Rv. 266580).

Ne deriva, quindi, che l'attività di sequestro svolta dalla polizia giudiziaria deve essere ritenuta pienamente legittima, come ben evidenziato dal Tribunale, nel caso di specie, in relazione alla perseguita finalità probatoria, che comprende il complesso delle cose sequestrate, relativamente all'ipotesi di reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

1.5. Il quinto motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione degli artt. 324 comma 7, 309, comma 9, e 292 cod. proc. pen., nonché l'apparenza della della motivazione circa l'autonoma valutazione da parte del pubblico ministero - è parimenti inammissibile.

La difesa non evidenzia, attraverso testuali richiami, le ritenute carenze motivazionali del decreto di sequestro, limitandosi a generiche asserzioni relative ad una pretesa ritenuta sussistenza in re ipsa dell'esigenza probatoria in relazione al corpo del reato.

A ciò deve in ogni caso aggiungersi che - come ben evidenziato dal Tribunale - la necessità di svolgere ulteriori indagini, consistenti in accertamenti tecnici volti alla verifica della natura e del potenziale drogante di quanto sottoposto a vincolo cautelare, nasce dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in relazione ai derivati dalla coltivazione di cannabis sativa, non è sufficiente l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ma occorre accertare l'efficacia drogante della sostanza, che integra l'intrinseca pericolosità della cosa (ex multis, Sez. 4, n. 18371 del 29/04/2021, Rv. 281170; Sez.

U, n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956).

Proprio per questo motivo, dunque, non sarebbe stato ipotizzabile, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, un sequestro parziale, dovendosi accertare in relazione al complesso del materiale sequestrato l'efficacia drogante della sostanza.

1.6. La sesta doglianza - relativa all'inosservanza degli artt. 192 e 292 cod. proc. pen. nonché all'omessa motivazione in ordine alla rilevanza dei documenti prodotti - è anch'essa inammissibile, perché formulata in modo non specifico e non riferita a violazione di legge.

La difesa, si limita, sul punto, a generici richiami ad atti che dimostrerebbero l'estraneità di uno degli indagati ai fatti di causa, nonché la mancanza di efficacia drogante della sostanza trattata.

Si tratta, in ogni caso, di asserzioni inidonee a far venire meno in radice la principale esigenza probatoria alla quale il sequestro è preordinato che è - come ampiamente visto - proprio quella di accertare la quantità di principio attivo drogante contenuta nei materiali sequestrati, come ben evidenziato dal Tribunale.

E va ricordato che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di legge.

Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003).

In altri termini, costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. solo gli errores in iudicando o in procedendo, o quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 02/02/2017).

1.7. Il settimo motivo di ricorso - sostanzialmente riferito alla motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] - è inammissibile, in forza del principio appena richiamato, trattandosi di una censura diretta a criticare la motivazione del provvedimento, che non può essere ritenuta carente, in quanto prende adeguatamente in considerazione il compendio indiziario.

Ed è superfluo ricordare che il Tribunale comunque ha correttamente evidenziato - allo stato degli atti e salvi gli ulteriori accertamenti da compere nel giudizio di merito - l'irrilevanza della circostanza che il prodotto sequestrato si trovasse nel luogo di dimora degli indagati, perché tale circostanza non permette di escludere il • coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], avendo anche quest'ultimo accesso a tutti i locali aziendali.

2. I ricorsi, per tali motivi, devono essere dichiarati inammissibili.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 novembre 2021, il Tribunale di Isernia ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida, emesso dal pubblico ministero il 18 ottobre 2021, del sequestro probatorio eseguito di iniziativa dalla Guardia di Finanza in data 15 ottobre 2021 presso la sede dell'azienda agricola "[OSCURATO:PERSONA]" e avente per oggetto (in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990): 10,240 Kg lordi tra infiorescenze, fogliame e trinciato di marijuana, custoditi in varie buste di cellophane sigillate; un separatore con cestello a centrifuga, contenente g 370,00 netti di trinciato di marijuana; due confezioni di bustine da 50 pezzi ciascuna; un vaso in vetro di colore verde, con all'interno g 767,00 netti di infiorescenze di marijuana essiccate; un vaso in vetro trasparente con all'interno g 236,00 netti di infiorescenze di marijuana essiccate; due bilancini di precisione; 5 fogli manoscritti riportanti le entrate dell'azienda agricola; due confezioni da 5 grammi di marijuana recanti rispettivamente le diciture "gree bullet" e "amnesia haze"; g 3,53 netti di marijuana; un barattolo di vetro con all'interno g 15,00 netti di infiorescenze di marijuana; una pianta di marijuana in vaso di circa 1 m e g 35,34 lordi di marijuana essiccata, custoditi all'interno di un vaso di plastica; un impianto, completo di tende, luci alogene, sistema di irrigazione e di ventilazione; 39 piante di marijuana in vaso, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e un termometro; una scatola con all'interno varie buste di colore nero recanti la dicitura "Greenchose green bullet" tra le quali, a titolo di campionamento, ne venivano prelevate due. 2. Avverso l'ordinanza gli indagati hanno proposto, tramite il difensore e con un unico atto, ricorsi per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta la violazione dell'art.324 cod. proc. pen., nonché l'omessa motivazione relativa all'osservanza del termine di tre giorni liberi per l'avviso della data dell'udienza. Più nel dettaglio, si afferma che, in seguito al deposito dell'istanza di riesame ex art. 355 cod. proc. pen., con provvedimento del 29 ottobre 2021, il Tribunale di Isernia aveva fissato l'udienza ex art. 324 cod. proc. pen. per il 4 novembre 2021 mediante collegamento da remoto, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 5, del d.l. n. 137 del 2020. In detta udienza, il difensore aveva eccepito l'inapplicabilità della disciplina che consentiva lo svolgimento dell'udienza stessa tramite collegamento da remoto, in quanto, a differenza di altre previsioni di cui all'art. 23 sopra menzionato, non era stata prorogata l'efficacia della disposizione di cui al comma 5. Conseguentemente, in accoglimento di tale eccezione, l'udienza veniva rinviata al 5 novembre 2021 e di tale rinvio veniva data comunicazione, a meno di 24 ore dall'udienza de qua, al difensore nel pomeriggio del 4 e agli indagati, presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nella mattina del 5 novembre. Il difensore afferma di avere eccepito, all'udienza del 5 novembre, la violazione dell'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., non essendo stato rispettato il termine di tre giorni liberi tra l'avviso (comunicato il pomeriggio del 4 e la mattina del 5 novembre) e la data di udienza (fissata per il 5 novembre). In aggiunta, il difensore precisa di avere segnalato l'inapplicabilità della modalità virtuale - e pertanto di aver negato il consenso ad essa - fin dal momento della comunicazione alla cancelleria dell'indirizzo mail per il collegamento da remoto. Pertanto, sostiene la difesa, l'udienza del 4 novembre deve essere considerata tamquam non esset, posto che è stato lo stesso Tribunale ad accogliere l'eccezione di nullità dell'udienza stessa e, per tale motivo, a fissarne una nuova: una volta riconosciuta la fondatezza dell'eccezione, la rinnovazione dell'udienza avrebbe dovuto imporre la concessione di un nuovo termine di tre giorni. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano la violazione degli art. 24 e 111 Cost., 127, comma 3, cod. proc. pen., nonché l'omessa motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. In particolare, secondo quanto sostenuto dal difensore, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare l'eccezione relativa alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 161, comma 4, sull'assunto di una nota della Guardia di Finanza attestante l'impossibilità di notifica presso il domicilio. Infatti, si sottolinea che, se da un lato anche l'assenza temporanea vale ad integrare la legittimità della notifica presso il difensore, senza necessità di una dichiarazione di irreperibilità, dall'altro è anche vero che, nell'ordinanza impugnata, non si fa alcun cenno alle modalità e ai tentativi di accesso, così impedendo un esame effettivo della legittimità della notifica. 2.3. Con un terzo motivo di ricorso, si lamentano la violazione dell'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. e l'omessa motivazione in ordine alla nullità dell'avviso di udienza recante un diverso numero del procedimento. In particolare, il difensore sostiene che l'avviso di fissazione dell'udienza contenente dati errati del procedimento deve considerarsi nullo in quanto idoneo a causare un'incertezza assoluta sul procedimento stesso e, pertanto, a ledere il diritto di difesa. In aggiunta, si lamenta che, nonostante la nullità fosse stata tempestivamente sollevata all'udienza del 5 novembre, il Tribunale ha omesso ogni considerazione sul punto. 2.4. Con un quarto motivo di doglianza, si censurano l'inosservanza dell'art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990, degli artt. 253, 352, 354 cod. proc. pen e dell'art.14 Cost., nonché l'omessa motivazione relativa alla legittimità del sequestro. Sostiene il difensore che, nel caso di specie, difettavano i presupposti di cui all'art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990 per procedere a perquisizione e a sequestro di iniziativa. Più nel dettaglio, non si sarebbe fatto alcun riferimento ad "un'operazione di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" ed era altresì palese l'assenza di "motivi di particolare necessità e urgenza che non consentono di ottenere preventivamente l'autorizzazione telefonica del Procuratore della Repubblica competente per territorio", alla luce del fatto che dall'accesso alla sede all'inizio delle operazioni era intercorsa più di un'ora. Inoltre, si sostiene che la perquisizione sarebbe illegittima in quanto effettuata da agenti e non da ufficiali, in violazione della riserva di cui al comma 3 dell'art. 103 sopra citato e che difettavano i presupposti di cui all'art. 352 cod. proc. pen., ovvero i motivi di urgenza impeditivi dell'emissione del decreto di perquisizione. In aggiunta, la difesa sottolinea come l'inciso relativo alla legittimità dell'intervento della Guardia di Finanza, di cui a inizio pag. 3 dell'impugnata ordinanza ("e ciò al fine di verificare la sussistenza di ipotesi delittuose sub art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990"), costituisca un'aggiunta del Tribunale, mancando ogni riferimento ad esso nel verbale della Guardia di Finanza. Analogamente, anche il riferimento nell'ordinanza al "polline", tra le diverse tipologie di prodotti che sarebbero stati rinvenuti, costituirebbe una integrazione del Tribunale. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, risulterebbe evidente, secondo il difensore, come il Tribunale non abbia assolto all'onere di motivazione del proprio provvedimento, limitandosi ad aderire asetticamente all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, anche in presenza di una perquisizione illegittima, il sequestro resta legittimo, con ciò causando una grave violazione dei diritti costituzionalmente garantiti all'inviolabilità del domicilio e alla libertà patrimoniale. 2.5. Con una quinta doglianza, si lamentano la violazione degli artt. 324, comma 7, 309, comma 9, e 292 cod. proc. pen., nonché l'apparenza della motivazione circa l'autonoma valutazione da parte del pubblico ministero. In particolare - sostiene la difesa - il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare, in modo sintetico, l'adeguatezza della motivazione data dal pubblico ministero sulle esigenze cautelari, sulle finalità e sulla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale, nonostante quest'ultimo avesse ritenuto in re ipsa l'esigenza probatoria quanto al corpo del reato. Parimenti apparente sarebbe la motivazione data sul «sequestro parziale e sulla necessità di sottoporre ad accertamenti tecnici l'intero materiale rinvenuto, sull'assunto della diversa tipologia dei prodotti», quando invece nel verbale di perquisizione si faceva sempre riferimento a infiorescenze, fogliame e trinciato di marijuana e non a "polline". In aggiunta il difensore evidenzia che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, in relazione ai derivati dalla coltivazione di cannabis sativa, non è sufficiente l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 73 del d.P.R 309 del 1990, ma occorre accertare l'efficacia drogante della sostanza, che integra l'intrinseca pericolosità della cosa, e che il relativo onere della prova grava sul pubblico ministero. 2.6. Con un sesto motivo di ricorso, si lamentano la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., l'inosservanza degli artt. 192 e 292 cod. proc. pen., nonché l'omessa motivazione in ordine alla rilevanza dei documenti prodotti dalla difesa, tra cui l'esito di recenti controlli sul valore THC (risalenti a settembre e ottobre 2021), la denuncia di semina per l'anno in corso, le certificazioni di sementi e un verbale di perquisizione della Guardia di Finanza di Lecce che, nel marzo 2021, aveva rinvenuto nelle disponibilità di un soggetto estraneo al presente procedimento una scatola di cartone contenente prodotti di provenienza della ditta [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, si tratterebbe di documenti che, fatta eccezione per il verbale da ultimo citato, non sono stati presi in considerazione dal Tribunale, ma avrebbero permesso di rilevare l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla gestione della ditta, nonché di dimostrare che il THC prodotto era privo di efficacia drogante. Ne deriva, per la difesa, l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, che si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. 2.7. Infine, si lamentano l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, nell'istanza di riesame, era stato chiesto di tenere distinte le posizioni dei due fratelli in ordine alla individuata gestione congiunta della società "Greenchoose di [OSCURATO:PERSONA]". Più precisamente, si afferma che in realtà non vi è alcun collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e la ditta individuale e che la sua presenza sul posto è giustificata in considerazione del fatto che si tratta della sua dimora: l'azienda agricola e le attività ad essa connesse sono infatti riconducibili unicamente [OSCURATO:PERSONA], come del resto si evincerebbe dalla visura e dalle fatture di acquisto che sono state allegate. Inoltre, quanto rinvenuto nella camera da letto di [OSCURATO:PERSONA] (ovvero 3,53 grammi di marijuana e un barattolo di vetro con all'interno 15 grammi di infiorescenze di marijuana) era da lui detenuto in via esclusiva e per uso personale. Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale del riesame, valorizzando il mero dato della disponibilità dei locali, consistenti nell'unità abitativa ove [OSCURATO:PERSONA] risiede, avrebbe violato l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., il quale pone il divieto di dedurre l'esistenza di un fatto sulla base di meri indizi che non siano gravi, precisi e concordanti. In aggiunta, la motivazione sarebbe illogica, posto che, da un lato, il Tribunale afferma la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie contestata, e, dall'altro afferma la preclusione, in sede di riesame, di ogni valutazione circa la sussistenza degli indizi di colpevolezza e la gravità degli stessi. 3. Con memoria presentata in data 3 marzo 2020 la difesa ha insistito nelle proprie conclusioni chiedendo, per i motivi sopra esposti, l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si lamenta la violazione dell'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. per omessa osservanza del termine per l'avviso della data dell'udienza - è manifestamente infondato. Deve infatti rilevarsi che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, il termine dei tre giorni liberi di cui all'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. è stato rispettato nel caso di specie, quanto tale disposizione lo riferisce testualmente solo alla prima udienza di trattazione e non alla fissazione di eventuali udienze di rinvio. Infatti, come correttamente evidenziato dal Tribunale, tale termine decorre dal 29 ottobre 2021, data di notifica del decreto di fissazione, e deve ritenersi osservato con riferimento alla data del 4 novembre 2021, giorno di fissazione della prima udienza, e non già tra quest'ultima e l'udienza del 5 novembre 2021. Pertanto, non merita accoglimento l'asserzione difensiva secondo cui l'udienza del 4 novembre, una volta accolta l'eccezione di nullità della stessa, doveva considerarsi tamquam non esset, perché la rinnovazione dell'udienza non impone la concessione di un nuovo termine di tre giorni. L'udienza del 5 novembre 2021 deve/ infatti2 essere considerata una prosecuzione, seppure con differenti modalità, dell'udienza da remoto del 4 novembre 2021; non si è verificata, cioè, una nullità riferibile alla mancata conoscenza della prima udienza da parte degli indagati, ma solo una violazione riferita alle modalità di tenuta dell'udienza stessa, che avrebbero dovuto essere non telematiche. 1.2. Il secondo motivo di ricorso - con cui si lamenta la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - è inammissibile per genericità. Infatti, nel sostenere che il Tribunale ha errato nel rigettare l'eccezione relativa alla mancanza di tali presupposti, la difesa non ha richiamato, neanche a fini di critica, il contenuto della nota della Guardia di Finanza sulla base della quale il Tribunale stesso aveva rigettato la relativa eccezione, così non consentendo a questa Corte di svolgere alcun sindacato sul punto. 1.3. La terza censura è anch'essa inammissibile, in quanto i ricorrenti non deducono una lesione sostanziale del diritto di difesa, collegata all'erronea indicazione del numero del procedimento. A prescindere dalla circostanza se l'eccezione fosse stata effettivamente proposta all'udienza camerale del 5 novembre 2021 nei termini indicati nel ricorso, deve infatti rilevarsi che non basta addurre l'indicazione di un diverso numero di procedimento per ritenere sussistente una ipotesi di nullità del relativo avviso, ma è altresì necessario che da tale errore sia derivata una lesione sostanziale al diritto di difesa dell'indagato, cosa che comunque, nel caso di specie, non è avvenuta, in quanto le argomentazioni difensive di merito sono state da questo ampiamente espresse nonché prese in considerazione dal Tribunale. Né può valere in senso contrario il richiamo operato della difesa a Sez. 1, n. 35845 del 11/09/2020, Rv. 280205, perché la stessa è stata resa in una fattispecie in cui il decreto di fissazione dell'udienza conteneva, non un errato numero del procedimento, bensì una ben più grave errata indicazione dell'oggetto dello stesso. 1.4. Il quarto motivo di ricorso - relativo all'inosservanza dell'art. 103 del d.P.R n. 309 del 1990 e degli artt. 253, 352, 354 cod. proc. pen. e all'omessa motivazione relativa alla legittimità del sequestro - è manifestamente infondato. Infatti, come da consolidato orientamento di questa Corte - correttamente richiamato dal Tribunale del riesame - le perquisizioni che la polizia giudiziaria, nel caso di sospetto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, è legittimata a compiere in forza del disposto dell'art. 103 citato, non presuppongono necessariamente la commissione di un reato, ma possono essere effettuate anche sulla base di notizie confidenzialmente apprese, senza obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all'assistenza di un difensore, rientrando in un'attività di carattere preventivo. In ogni caso, anche se effettuate illegittimamente, esse non rendono illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato rinvenute all'esito della perquisizione (ex plurimis, Sez. 4, n. 3196 del 13/11/2019, dep. 27/01/2020, Rv. 278031; Sez. 3, n. 19365 del 17/02/2016, Rv. 266580). Ne deriva, quindi, che l'attività di sequestro svolta dalla polizia giudiziaria deve essere ritenuta pienamente legittima, come ben evidenziato dal Tribunale, nel caso di specie, in relazione alla perseguita finalità probatoria, che comprende il complesso delle cose sequestrate, relativamente all'ipotesi di reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 1.5. Il quinto motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione degli artt. 324 comma 7, 309, comma 9, e 292 cod. proc. pen., nonché l'apparenza della della motivazione circa l'autonoma valutazione da parte del pubblico ministero - è parimenti inammissibile. La difesa non evidenzia, attraverso testuali richiami, le ritenute carenze motivazionali del decreto di sequestro, limitandosi a generiche asserzioni relative ad una pretesa ritenuta sussistenza in re ipsa dell'esigenza probatoria in relazione al corpo del reato. A ciò deve in ogni caso aggiungersi che - come ben evidenziato dal Tribunale - la necessità di svolgere ulteriori indagini, consistenti in accertamenti tecnici volti alla verifica della natura e del potenziale drogante di quanto sottoposto a vincolo cautelare, nasce dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in relazione ai derivati dalla coltivazione di cannabis sativa, non è sufficiente l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ma occorre accertare l'efficacia drogante della sostanza, che integra l'intrinseca pericolosità della cosa (ex multis, Sez. 4, n. 18371 del 29/04/2021, Rv. 281170; Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956). Proprio per questo motivo, dunque, non sarebbe stato ipotizzabile, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, un sequestro parziale, dovendosi accertare in relazione al complesso del materiale sequestrato l'efficacia drogante della sostanza. 1.6. La sesta doglianza - relativa all'inosservanza degli artt. 192 e 292 cod. proc. pen. nonché all'omessa motivazione in ordine alla rilevanza dei documenti prodotti - è anch'essa inammissibile, perché formulata in modo non specifico e non riferita a violazione di legge. La difesa, si limita, sul punto, a generici richiami ad atti che dimostrerebbero l'estraneità di uno degli indagati ai fatti di causa, nonché la mancanza di efficacia drogante della sostanza trattata. Si tratta, in ogni caso, di asserzioni inidonee a far venire meno in radice la principale esigenza probatoria alla quale il sequestro è preordinato che è - come ampiamente visto - proprio quella di accertare la quantità di principio attivo drogante contenuta nei materiali sequestrati, come ben evidenziato dal Tribunale. E va ricordato che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003). In altri termini, costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. solo gli errores in iudicando o in procedendo, o quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 02/02/2017). 1.7. Il settimo motivo di ricorso - sostanzialmente riferito alla motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] - è inammissibile, in forza del principio appena richiamato, trattandosi di una censura diretta a criticare la motivazione del provvedimento, che non può essere ritenuta carente, in quanto prende adeguatamente in considerazione il compendio indiziario. Ed è superfluo ricordare che il Tribunale comunque ha correttamente evidenziato - allo stato degli atti e salvi gli ulteriori accertamenti da compere nel giudizio di merito - l'irrilevanza della circostanza che il prodotto sequestrato si trovasse nel luogo di dimora degli indagati, perché tale circostanza non permette di escludere il • coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], avendo anche quest'ultimo accesso a tutti i locali aziendali. 2. I ricorsi, per tali motivi, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Ca