CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza confermava la condanna del Cordisco peri reati di usura e tentata estorsione aggravata, e del Carlucci per tentata estorsione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di usura, che era stata confermata valorizzando la testimonianza dell'offeso, senza tuttavia valutare che lo stesso non avrebbe mai riferito di pattuizione o dazione di interessi; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, inquadrata come tentata estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni, qualifica corretta tenuto conto che la condotta era funzionale a recuperare le somme date in prestito; 2.3. violazione di legge: il termine di prescrizione del reato di tentata estorsione sarebbe decorso prima della pronuncia della sentenza di appello; 2.4. violazione di legge: la sentenza sarebbe nulla in quanto il presidente del collegio avrebbe svolto le funzioni di Giudice per l'udienza preliminare nello stesso processo. 2.5. Con riguardo alla posizione del Carlucci si deduceva l'illegittimità della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante la condanna a due anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1. E' inammissibile, in quanto manifestamente infondato il primo motivo. La censura si risolve infatti nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] che, invero, è solo uno degli elementi del vasto compendio probatorio sul quale si fonda l'accertamento di responsabilità. Contrariamente a quanto dedotto, il collegio rileva che la testimonianza censurata è stata accuratamente valutata, unitamente agli altri elementi, ritenuti - con motivazione persuasiva e coerente con le valutazioni omogenee effettuate dal Tribunale - univocamente indicativi della responsabilità per il fatto in contestazione (ci riferisce, tra l'altro, alla capacità dimostrativa della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] e del manoscritto riversato nel processo dallo stesso imputato).1.2. Anche il secondo motivo che contesta la qualificazione giuridica dell'estorsione è manifestamente infondato. In materia il collegio ribadisce che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). Nel caso di specie la Corte di appello, legittimamente, rilevava come il diritto in ipotesi vantato non poteva essere fatto valere in giudizio, in quanto la minaccia era rivolta ad ottenere il pagamento di interessi illegali, di carattere usuraio (pag. 7 della sentenza impugnata). Mancava dunque la "base" fattuale necessaria per valutare la legittimità della invocata riqualifica favorevole. 1.3. Il terzo motivo, che denuncia il decorso del termine di prescrizione della tentata estorsione prima della pronuncia della sentenza di appello, è manifestamente infondato in quanto si procede per il reato di tentata estorsione "aggravata" dalla presenza di più persone riunite. La sussistenza della aggravante si ricava dalla accurata descrizione della condotta contenuta nel capo di imputazione, sicché il termine di prescrizione, oggetto della contestazione deve essere valutato in relazione al limite edittale indicato dal secondo comma dell'art. 629 cod. pen.: lo stesso, tenuto conto delle interruzioni non risultava ancora decorso quando è stata pronunciata la sentenza di appello. 1.4. Il motivo con il quale si deduce l'incompatibilità del Presidente del collegio non è consentito, dunque è inammissibile. Si ribadisce infatti che l'eventuale incompatibilità ex art. 34, cod. proc. pen. non attiene alla capacità del giudice e non determina, pertanto, la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179, cod. proc. pen., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 12550 del 01/03/2016, K, Rv. 267419,Sez. 2, Sentenza n. 12896 del 05/03/2015, Verdoni, Rv. 262780 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 24919 del 23/04/2014 Attanasio, Rv. 262302). 1.5. Anche la doglianza proposta relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata. Le Sezioni unite, in materia di oneri motivazionali correlati alla concessione della sospensione condizionale della pena hanno autorevolmente ritenuto che - fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento - 'imputato "non" può dolgersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. Un., Sentenza n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01) Nel caso di specie, il beneficio tardivamente invocato con il ricorso per cassazione non risulta richiesto né con l'atto di appello, né in sede di conclusioni. A ciò si aggiunge che il ricorrente con l'ultima impugnazione non fa nessun cenno ai precedenti ostativi vantati dal Carlucci proponendo sul punto un ricorso aspecifico. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Co