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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05820/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26297/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che la censura con cui la difesa lamenta violazione di legge e carenza motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 385, comma 4 cod. pen., è manifestamente infondata e meramente riproduttiva di doglianze già esaminate dal giudice di appello, in quanto omette di confrontarsi con le argomentazioni da questi addotte a sostegno dell'esclusione dell'attenuante in parola, alla luce del rientro dell'imputato presso il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26297/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che la censura con cui la difesa lamenta violazione di legge e carenza motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 385, comma 4 cod. pen., è manifestamente infondata e meramente riproduttiva di doglianze già esaminate dal giudice di appello, in quanto omette di confrontarsi con le argomentazioni da questi addotte a sostegno dell'esclusione dell'attenuante in parola, alla luce del rientro dell'imputato presso il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 05820/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris