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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 2024

Cassazione n. 04237/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4389/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell’impresa individuale FS Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] nonché quale amministratore unico e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - nonché Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatessa [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], Rappresentanza generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-NERLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1050/2020 della CORTE D’APPELLO DI TORINOdepositata il 23/10/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 23/10/2020, la Corte d’appello di Torino haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione, in favore di FrancescoScoleri, della somma di euro 12.109,42 (oltre accessori) a titolodi risarcimento del danno e – condannata la [OSCURATO:PERSONA] atenere indenne l’Olocco dalle conseguenze di tale condanna (al netto della franchigia convenuta) – ha rigettato le restanti domande avanzatedallo Scoleri per la condanna dell’Olocco e di [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento degli ulteriori danni asseritamente subiti dall’istante in conseguenza dell’inadempimento, da parte dei convenuti, dei propri doveri professionali di commercialista assunti nei confronti dello Scoleri; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il giudice di primo grado avesse correttamente limitato la condanna pronunciata nei confronti dell’Olocco al Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri risarcimentodei soli danni connessi a taluni inadempimenti minori in cui l’Olocco era incorso nell’esercizio delle proprie incombenze di commercialistadi fiducia dello Scoleri, atteso che le ulteriori richieste risarcitoriedell’attore – con particolare riguardo alle conseguenze del contestato inadempimento dell’Olocco e del Peyron consistito nella mancata proposizione di un ricorso per cassazione avverso una pronunciadella Commissione tributaria regionale avente ad oggetto la contestata legittimità di taluni accertamenti fiscali eseguiti a carico dello Scoleri – dovevano ritenersi sostanzialmente prive di fondamento, avuto riguardo all’insussistenza di ragionevoli o significativeprobabilità di un esito favorevole della lite tra lo Scoleri e l’amministrazionefiscale; da ultimo, la corte d’appello ha confermato la legittimità della pronuncia del primo giudice, nella parte in cui aveva disatteso la domanda dello Scoleri volta alla restituzione delle somme versate all’Oloccoa titolo di compenso, non avendo lo Scoleri proposto alcuna domanda di risoluzione (e, dunque, non avendo provocato alcuna caducazione)del titolo contrattuale sulla base del quale tale compenso erastato legittimamente prestato; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] resistono ciascuna con un proprio controricorso; laZurich [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; FrancescoScoleri e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 40 cod. pen., ai sensi Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell'art.360, co. 1, n. 3 e dell'art. 384, comma 2 c.p.c., per avere la corteterritoriale erroneamente escluso il ricorso di un preciso nesso di causalità,in relazione all'art. 1176 cod. civ, tra gli inadempimenti dei convenuti e la totalità dei danni denunciati dallo Scoleri, avendo i professionisti sottratto a quest’ultimo la possibilità di ricorrere per cassazioneavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale e, dunque, di ottenere una pronuncia di legittimità certamente favorevole, attraverso la decisione nel merito della controversia a favoredello Scoleri; con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata ex art. 360 comma 1, n. 3, 342, 345 c.p.c. per violazionee falsa applicazione dell'art. 40 cod. pen., per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso di un preciso nesso di causalitàtra gli inadempimenti delle controparti e la totalità dei danni denunciati dall’originario attore, in relazione all'art. 1176 cod. civ., nonché per aver travalicato i limiti propri del processo di appello, tenutoconto che, anche nel caso in cui la Corte di cassazione avesse annullatocon rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale, ilgiudice del rinvio avrebbe accolto in toto le ragioni dello Scoleri o, quantomeno, avrebbe accolto il ricorso introduttivo dello Scoleri dichiarando la radicale nullità dell'accertamento per l’anno 2003 e, sottovari profili specifici, degli accertamenti per gli anni 2004 e 2005; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; la corte territoriale ha proceduto a una analitica disamina dei contenutidel giudizio tributario e ha specificato come, sulla base degli elementi istruttori disponibili, dovesse escludersi la significativa possibilitàdi un qualunque esito favorevole per lo Scoleri, tanto in sede dilegittimità quanto, eventualmente, in caso di cassazione con rinvio Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri (perl’avvenuto riconoscimento di un errore di diritto in cui era incorsa la Commissione tributaria regionale), attesa l’effettiva sussistenza di elementiindiziari complessivamente idonei a supportare la fondatezza dell’accertamento fiscale condotto dall’Agenzia delle Entrate a carico delloScoleri; inparticolare, il giudice a quo ha evidenziato come l’errore di diritto in cui incorse la Commissione tributaria regionale (con particolare riguardo ai criteri di valutazione dei maggiori ricavi derivanti dalla venditadi immobili) – errore di diritto espressamente riconosciuto dalla stessa corte d’appello nel corso di questo procedimento – fu tale da non spiegare alcuna concreta incidenza in termini positivi sulle possibilitàdi risultato favorevole a vantaggio dello Scoleri, avendo la corte territoriale ampiamente argomentato sulla correttezza degli accertamenti fiscali operati dall’Agenzia delle Entrate a carico di quest’ultimo e, dunque, sull’impossibilità di un risultato giudiziario favorevoleper l’odierno ricorrente; e ciò, tanto nel caso in cui la Corte di cassazione avesse annullato la pronuncia della Commissione tributaria regionale giudicando nel merito (con il rigetto dell’impugnazionedello Scoleri), quanto nel caso in cui, annullando con rinvio,avesse rimesso al giudice del rinvio di definire la controversia tributaria, che sarebbe comunque terminata, secondo la corte territoriale,con una pronuncia sfavorevole per lo Scoleri ; ciò posto, l e censure in esame , lungi dal soffermarsi sulla contestataviolazione di legge concernente le regole sulla diligenza del debitore e sul nesso di causalità tra inadempimento e danno – e, dunque, lungi dal contestare l’erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dei parametri normativi concretamente evocati – si risolvono,nella sostanza, nella proposta di una rilettura nel merito dei fattidi causa e delle prove ( segnatamente concernenti la sussistenza Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della chance di risultato favorevole del processo tributario); e tanto, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione dell'art. 40 cod. pen., ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, e dell'art. 384, comma 2 c.p.c., per avere la corte territorialeerroneamente interpretato l’art. 1176 cod. civ., escludendo in modo illegittimo il riconoscimento della responsabilità del professionista per non aver messo il cliente in condizione di poter ricorrere in Cassazione, provocandone la conseguente perdita della possibilitàdi accesso alla definizione agevolata del contenzioso ancora inatto prevista all’art. 11 del d.l. n. 50/2017 conv. in legge 96/2017; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come la circostanza di fatto consistente nell’eventualità di accedere alla definizione agevolata del contenzioso tributario, con la possibilità di un ipotetico risparmio fiscale da parte dello Scoleri , non risulta mai dedotta in giudizio da quest’ultimo , né tale circostanza risulta menzionata in alcuna parte d el testo della sentenzaimpugnata; al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, q ualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche,in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorsostesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente loabbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri suddettaquestione (cfr. ex plurimis , Sez. 2 - , Se ntenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01; Sez. 6 - 1, Ord inanza n. 15430 del 13/06/2018,Rv. 649332 - 01) ; non avendo il ricorrente in alcun modo provveduto alle ridette allegazioni, la censura in esame deve ritenersi per ciò stesso inammissibile; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 40 cod. pen., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamenteinterpretato gli art. 2043 e 117 6 cod. civ. ritenendo che allo Scoleri non spettasse alcun risarcimento per la perdita delle chances connesse alla presentazione di ricorso di cassazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], in quanto le probabilità di successo del prosieguo del processo sarebbero state quantificabili nella sola misura del 15%, laddove la rilevata certezza della fondatezza del ricorso per cassazione avrebbe comportato il riscontrodella probabilità di successo nella misura del 100%; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, nel proporre la censura in esame, il ricorrente dimostri di non aver colto con esattezza la ratio della decisione impugnata, avendo la corte territoriale , da un lato, certamenteaffermato che il ricorso per cassazione in sede tributaria sarebbe stato verosimilmente accolto in ragione della violazione di legge in cui era incorsa la Commissione territoriale regionale (segnatamente sul punto concernente i criteri di accertamento del maggiori valori di realizzo dei compendi immobiliari), ma dall’altro anche aggiunto che, una volta pervenuti al giudizio di merito (che avrebbepotuto essere emesso dalla stessa Corte di cassazione oppure, in alternativa, dal giudice del rinvio), lo Scoleri avrebbe certamente Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri perduto, sussistendo in atti sufficienti elementi indiziari di riscontro dellacorrettezza dell’accertamento fiscale compiuto dall’Agenzia delle Entrate,con la conseguente infondatezza dell’originaria impugnazione avanzatain sede tributaria dallo Scoleri ; in forza di tali premesse , l’affermazione dell’odierno ricorrente, secondo cui il ricorso per cassazione sarebbe stato accolto al 100% , non si confronta con la ragione di decisione elaborata dalla corte d’appello per cui la chance perduta non avrebbe dovuto essere riguardata con riferimento all’eventuale esito positivo del solo passaggiodi legittimità, bensì con riguardo all’esito definitivo della lite, chela stessa corte d’appello ha pronosticato del tutto negativo per lo Scoleri; conil quinto motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnataper violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c., artt. 1176, 1453 c.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’avvenuta proposizione, da parte dell’attore, di una domanda di risoluzione per inadempimentodel contratto professionale dedotto in giudizio, tenuto contoche la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte, ben potendo la stessa essere implicitamente contenuta in un’altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diversocontenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (così comericonosciuto da Cass. civ., ordinanza, sez.

VI, 23 ottobre 2017, n. 24947), con la conseguente fondatezza della domanda di restituzione degli importi già corrisposti dallo Scoleri in favore della contropartea titolo di compenso professionale; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, l ’odierno ricorrente si sia limita to ad affermare l’astratta Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri possibilità, in iure , di interpretare la domanda proposta dall’attore come contenente , implicitamente , una domanda di risoluzione contrattuale, da tale premessa deducendo che la corte d’appello avrebbe dovuto interpretare la propria originaria domanda come implicitamente estesa alla richiesta di risoluzione del contratto professionaleconcluso con gli odierni controricorrenti ; ciòposto, è appena il caso di considerare come, benché sia vero che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dallaparte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altradomanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, chepresupponga una domanda di risoluzione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 19513 del 18/09/2020, Rv. 659132 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24947 del 23/10/2017, Rv. 646052 - 01), è altresì vero che tale orientamentosi fonda sul principio secondo cui i l giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsial tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorrenel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivosuo contenuto sostanziale (Sez. 1, Sentenza n. 23794 del 14/11/2011,Rv. 620426 – 01 espressamente richiamata dallo stesso ricorrente:v. pag. 19 del ricorso) (v. anche conf.

Sez. 2, Ordinanza n. 7322del 14/03/2019, Rv. 652943 – 01; Sez. 6 - 1, Sentenza n. 118 Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 638481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26159 del 12/12/2014,Rv. 633524 - 01) ; lacensura in esame, pertanto, deve ritenersi tale da risolversi nella sostanzialeevocazione de l potere interpretativo del giudice di merito , nella specie chiamato a riconoscere, nel quadro del testo in cui si sostanziala domanda della parte, l’avvenuta implicita proposizione di un’ulteriorediversa domanda , rispetto a quelle desumibili testualmente all’atto processuale e, segnatamente , di una domanda di risoluzione contrattuale; in forza di tali premesse, al caso di specie dovrà trovare applicazioneil consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale l'interpretazione operata dal giudice di appello,riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazionedella volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazioneriferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale(Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del 01/09/2022, Rv. 665645 – 01;Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez.

L, Sentenzan. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 - 01) ; nellaspecie, il ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri legaliche ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale,risulta essersi limitato ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo la censure proposta ad una questione di fatto non proponibilein sede di legittimità ; sulla base di tali premesse, dev’essere dato atto della inammissibilitàdel ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso,in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascun controricorrente, in complessivieuro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4389/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell’impresa individuale FS Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] nonché quale amministratore unico e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - nonché Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatessa [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], Rappresentanza generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-NERLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1050/2020 della CORTE D’APPELLO DI TORINOdepositata il 23/10/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 23/10/2020, la Corte d’appello di Torino haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione, in favore di FrancescoScoleri, della somma di euro 12.109,42 (oltre accessori) a titolodi risarcimento del danno e – condannata la [OSCURATO:PERSONA] atenere indenne l’Olocco dalle conseguenze di tale condanna (al netto della franchigia convenuta) – ha rigettato le restanti domande avanzatedallo Scoleri per la condanna dell’Olocco e di [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento degli ulteriori danni asseritamente subiti dall’istante in conseguenza dell’inadempimento, da parte dei convenuti, dei propri doveri professionali di commercialista assunti nei confronti dello Scoleri; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il giudice di primo grado avesse correttamente limitato la condanna pronunciata nei confronti dell’Olocco al Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri risarcimentodei soli danni connessi a taluni inadempimenti minori in cui l’Olocco era incorso nell’esercizio delle proprie incombenze di commercialistadi fiducia dello Scoleri, atteso che le ulteriori richieste risarcitoriedell’attore – con particolare riguardo alle conseguenze del contestato inadempimento dell’Olocco e del Peyron consistito nella mancata proposizione di un ricorso per cassazione avverso una pronunciadella Commissione tributaria regionale avente ad oggetto la contestata legittimità di taluni accertamenti fiscali eseguiti a carico dello Scoleri – dovevano ritenersi sostanzialmente prive di fondamento, avuto riguardo all’insussistenza di ragionevoli o significativeprobabilità di un esito favorevole della lite tra lo Scoleri e l’amministrazionefiscale; da ultimo, la corte d’appello ha confermato la legittimità della pronuncia del primo giudice, nella parte in cui aveva disatteso la domanda dello Scoleri volta alla restituzione delle somme versate all’Oloccoa titolo di compenso, non avendo lo Scoleri proposto alcuna domanda di risoluzione (e, dunque, non avendo provocato alcuna caducazione)del titolo contrattuale sulla base del quale tale compenso erastato legittimamente prestato; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] resistono ciascuna con un proprio controricorso; laZurich [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; FrancescoScoleri e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 40 cod. pen., ai sensi Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell'art.360, co. 1, n. 3 e dell'art. 384, comma 2 c.p.c., per avere la corteterritoriale erroneamente escluso il ricorso di un preciso nesso di causalità,in relazione all'art. 1176 cod. civ, tra gli inadempimenti dei convenuti e la totalità dei danni denunciati dallo Scoleri, avendo i professionisti sottratto a quest’ultimo la possibilità di ricorrere per cassazioneavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale e, dunque, di ottenere una pronuncia di legittimità certamente favorevole, attraverso la decisione nel merito della controversia a favoredello Scoleri; con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata ex art. 360 comma 1, n. 3, 342, 345 c.p.c. per violazionee falsa applicazione dell'art. 40 cod. pen., per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso di un preciso nesso di causalitàtra gli inadempimenti delle controparti e la totalità dei danni denunciati dall’originario attore, in relazione all'art. 1176 cod. civ., nonché per aver travalicato i limiti propri del processo di appello, tenutoconto che, anche nel caso in cui la Corte di cassazione avesse annullatocon rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale, ilgiudice del rinvio avrebbe accolto in toto le ragioni dello Scoleri o, quantomeno, avrebbe accolto il ricorso introduttivo dello Scoleri dichiarando la radicale nullità dell'accertamento per l’anno 2003 e, sottovari profili specifici, degli accertamenti per gli anni 2004 e 2005; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; la corte territoriale ha proceduto a una analitica disamina dei contenutidel giudizio tributario e ha specificato come, sulla base degli elementi istruttori disponibili, dovesse escludersi la significativa possibilitàdi un qualunque esito favorevole per lo Scoleri, tanto in sede dilegittimità quanto, eventualmente, in caso di cassazione con rinvio Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri (perl’avvenuto riconoscimento di un errore di diritto in cui era incorsa la Commissione tributaria regionale), attesa l’effettiva sussistenza di elementiindiziari complessivamente idonei a supportare la fondatezza dell’accertamento fiscale condotto dall’Agenzia delle Entrate a carico delloScoleri; inparticolare, il giudice a quo ha evidenziato come l’errore di diritto in cui incorse la Commissione tributaria regionale (con particolare riguardo ai criteri di valutazione dei maggiori ricavi derivanti dalla venditadi immobili) – errore di diritto espressamente riconosciuto dalla stessa corte d’appello nel corso di questo procedimento – fu tale da non spiegare alcuna concreta incidenza in termini positivi sulle possibilitàdi risultato favorevole a vantaggio dello Scoleri, avendo la corte territoriale ampiamente argomentato sulla correttezza degli accertamenti fiscali operati dall’Agenzia delle Entrate a carico di quest’ultimo e, dunque, sull’impossibilità di un risultato giudiziario favorevoleper l’odierno ricorrente; e ciò, tanto nel caso in cui la Corte di cassazione avesse annullato la pronuncia della Commissione tributaria regionale giudicando nel merito (con il rigetto dell’impugnazionedello Scoleri), quanto nel caso in cui, annullando con rinvio,avesse rimesso al giudice del rinvio di definire la controversia tributaria, che sarebbe comunque terminata, secondo la corte territoriale,con una pronuncia sfavorevole per lo Scoleri ; ciò posto, l e censure in esame , lungi dal soffermarsi sulla contestataviolazione di legge concernente le regole sulla diligenza del debitore e sul nesso di causalità tra inadempimento e danno – e, dunque, lungi dal contestare l’erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dei parametri normativi concretamente evocati – si risolvono,nella sostanza, nella proposta di una rilettura nel merito dei fattidi causa e delle prove ( segnatamente concernenti la sussistenza Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della chance di risultato favorevole del processo tributario); e tanto, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione dell'art. 40 cod. pen., ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, e dell'art. 384, comma 2 c.p.c., per avere la corte territorialeerroneamente interpretato l’art. 1176 cod. civ., escludendo in modo illegittimo il riconoscimento della responsabilità del professionista per non aver messo il cliente in condizione di poter ricorrere in Cassazione, provocandone la conseguente perdita della possibilitàdi accesso alla definizione agevolata del contenzioso ancora inatto prevista all’art. 11 del d.l. n. 50/2017 conv. in legge 96/2017; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come la circostanza di fatto consistente nell’eventualità di accedere alla definizione agevolata del contenzioso tributario, con la possibilità di un ipotetico risparmio fiscale da parte dello Scoleri , non risulta mai dedotta in giudizio da quest’ultimo , né tale circostanza risulta menzionata in alcuna parte d el testo della sentenzaimpugnata; al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, q ualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche,in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorsostesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente loabbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri suddettaquestione (cfr. ex plurimis , Sez. 2 - , Se ntenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01; Sez. 6 - 1, Ord inanza n. 15430 del 13/06/2018,Rv. 649332 - 01) ; non avendo il ricorrente in alcun modo provveduto alle ridette allegazioni, la censura in esame deve ritenersi per ciò stesso inammissibile; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 40 cod. pen., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamenteinterpretato gli art. 2043 e 117 6 cod. civ. ritenendo che allo Scoleri non spettasse alcun risarcimento per la perdita delle chances connesse alla presentazione di ricorso di cassazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], in quanto le probabilità di successo del prosieguo del processo sarebbero state quantificabili nella sola misura del 15%, laddove la rilevata certezza della fondatezza del ricorso per cassazione avrebbe comportato il riscontrodella probabilità di successo nella misura del 100%; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, nel proporre la censura in esame, il ricorrente dimostri di non aver colto con esattezza la ratio della decisione impugnata, avendo la corte territoriale , da un lato, certamenteaffermato che il ricorso per cassazione in sede tributaria sarebbe stato verosimilmente accolto in ragione della violazione di legge in cui era incorsa la Commissione territoriale regionale (segnatamente sul punto concernente i criteri di accertamento del maggiori valori di realizzo dei compendi immobiliari), ma dall’altro anche aggiunto che, una volta pervenuti al giudizio di merito (che avrebbepotuto essere emesso dalla stessa Corte di cassazione oppure, in alternativa, dal giudice del rinvio), lo Scoleri avrebbe certamente Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri perduto, sussistendo in atti sufficienti elementi indiziari di riscontro dellacorrettezza dell’accertamento fiscale compiuto dall’Agenzia delle Entrate,con la conseguente infondatezza dell’originaria impugnazione avanzatain sede tributaria dallo Scoleri ; in forza di tali premesse , l’affermazione dell’odierno ricorrente, secondo cui il ricorso per cassazione sarebbe stato accolto al 100% , non si confronta con la ragione di decisione elaborata dalla corte d’appello per cui la chance perduta non avrebbe dovuto essere riguardata con riferimento all’eventuale esito positivo del solo passaggiodi legittimità, bensì con riguardo all’esito definitivo della lite, chela stessa corte d’appello ha pronosticato del tutto negativo per lo Scoleri; conil quinto motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnataper violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c., artt. 1176, 1453 c.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’avvenuta proposizione, da parte dell’attore, di una domanda di risoluzione per inadempimentodel contratto professionale dedotto in giudizio, tenuto contoche la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte, ben potendo la stessa essere implicitamente contenuta in un’altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diversocontenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (così comericonosciuto da Cass. civ., ordinanza, sez. VI, 23 ottobre 2017, n. 24947), con la conseguente fondatezza della domanda di restituzione degli importi già corrisposti dallo Scoleri in favore della contropartea titolo di compenso professionale; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, l ’odierno ricorrente si sia limita to ad affermare l’astratta Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri possibilità, in iure , di interpretare la domanda proposta dall’attore come contenente , implicitamente , una domanda di risoluzione contrattuale, da tale premessa deducendo che la corte d’appello avrebbe dovuto interpretare la propria originaria domanda come implicitamente estesa alla richiesta di risoluzione del contratto professionaleconcluso con gli odierni controricorrenti ; ciòposto, è appena il caso di considerare come, benché sia vero che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dallaparte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altradomanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, chepresupponga una domanda di risoluzione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 19513 del 18/09/2020, Rv. 659132 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24947 del 23/10/2017, Rv. 646052 - 01), è altresì vero che tale orientamentosi fonda sul principio secondo cui i l giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsial tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorrenel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivosuo contenuto sostanziale (Sez. 1, Sentenza n. 23794 del 14/11/2011,Rv. 620426 – 01 espressamente richiamata dallo stesso ricorrente:v. pag. 19 del ricorso) (v. anche conf. Sez. 2, Ordinanza n. 7322del 14/03/2019, Rv. 652943 – 01; Sez. 6 - 1, Sentenza n. 118 Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 638481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26159 del 12/12/2014,Rv. 633524 - 01) ; lacensura in esame, pertanto, deve ritenersi tale da risolversi nella sostanzialeevocazione de l potere interpretativo del giudice di merito , nella specie chiamato a riconoscere, nel quadro del testo in cui si sostanziala domanda della parte, l’avvenuta implicita proposizione di un’ulteriorediversa domanda , rispetto a quelle desumibili testualmente all’atto processuale e, segnatamente , di una domanda di risoluzione contrattuale; in forza di tali premesse, al caso di specie dovrà trovare applicazioneil consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale l'interpretazione operata dal giudice di appello,riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazionedella volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazioneriferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale(Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del 01/09/2022, Rv. 665645 – 01;Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624 – 01; Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez. L, Sentenzan. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 - 01) ; nellaspecie, il ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 4389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri legaliche ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale,risulta essersi limitato ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo la censure proposta ad una questione di fatto non proponibilein sede di legittimità ; sulla base di tali premesse, dev’essere dato atto della inammissibilitàdel ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso,in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascun controricorrente, in complessivieuro
Sentenza Cassazione n. 04237/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris