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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32604/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ANDA che ha concluso chiedendol'inammissibilità del ricorso;udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Firenze haconfermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 15 luglio 2024 di condanna diXXXXXXXXXXXXX alla pena di giustizia in relazione a diverse imputazioni di attipersecutori, rapina - anche tentata - nonché violazione di domicilio e furto.2.

Ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo,con tre motivi, quanto segue.2.1 Violazione di legge e tutti i vizi motivazionali (art. 606, lett. b ed e, cod.proc. pen.) in relazione alla affermata responsabilità dell’imputato per tutti i reatiin contestazione, in particolare in relazione alle dichiarazioni della parte offesa,ritenute pienamente attendibili nonostante le significative discrepanze, in difettodi riscontri probatori, e contraddette dalle risultanze dell'istruttoriadibattimentale, senza verifica dell'attendibilità della persona offesa.2.2 La denuncia della violazione di legge e di vizi di motivazione (art. 606,lett. b ed e, cod. proc. pen.) innerva altresì il secondo motivo, dove si contesta lamancata derubricazione del delitto del capo C nell'ipotesi di furto con strappo, ildiniego, in relazione allo stesso reato, dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. edell'attenuante della lieve entità in relazione all'art. 628 cod. pen., nonché laviolazione degli artt. 62 bis, 63, 69, 81, 132 e 133 cod. pen. relativamente alladosimetria della pena.2.3 Infine, con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge ed ilvizio di motivazione in relazione alla eccessiva quantificazione del risarcimentodel danno.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamenteinfondati, generici o non consentiti.2.

Va detto in premessa che si è in presenza di c.d.

"doppia conforme" inpunto di affermazione della penale responsabilità dell’imputato per i fatti di reatocome contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possonoessere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendostati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella diprimo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimicriteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).A fronte di tale situazione, non è consentita la deduzione di vizi che, lungidall’esporre effettive critiche di legittimità, si riducano alla proposizione di letturealternative degli elementi probatori o a ricostruzioni che siano già stateesaminate ed adeguatamente confutate nei due gradi del giudizio di merito.Non è, infatti, questo il senso del giudizio di cassazione che, pur nellairrisolta tensione tra uno ius constitutionis non esclusivo ed un irrinunciabile iuslitigatoris, deve trattare solamente di questioni di legittimità, evitandoassolutamente, pena lo stravolgimento della propria funzione, di impingersi nelmerito.il merito, una ‘discesa’ nel fatto che potrebbe essere sicuramente idonea a darsostanza ad un atto di appello ma che non può aver accesso in Cassazione.In assenza di specifiche critiche che individuino la mancanza della motivazione(non del mancato esame di uno specifico punto, ma della motivazione in sé), ouna contraddizione nel tessuto logico della motivazione o, come piùfrequentemente viene denunciato, una manifesta (e non ‘mera’, o ‘semplice’ o‘sola’) illogicità, la deduzione di carenze motivazionali di una sentenza, perquanto estese, è affare che non interessa a questa Corte.

Sul pianomotivazionale, infatti, le sole critiche che sono ammesse in Cassazione, quegliunici spiragli di accesso alla critica di legittimità, sono quelli tassativamenteindicati nell’art. 606 lett. e, cod. proc. pen. ciascuno dotato di peculiare oggettoe struttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Corte che ladeduzione alternativa o cumulativa di vizi – come avviene nel caso di specie -invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorsoe, in definitiva, segno della natura di merito della doglianza che ad essi solostrumentalmente tenta di agganciarsi: Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965 – 01).

Si tratta di vizi che non possono essere, come nel caso del ricorsoodierno, solo enunciati nella rubrica del motivo, ma che devono essere declinatinell’argomentazione, se si vuole che la Corte possa interessarsene, senza tradirela propria funzione di tutela di legittimità delle decisioni e senza invadere campimeritori che spettano ad altre autorità giudiziali.

Perché, come ha efficacementeosservato acuta dottrina, radicata in specifica ed autorevole esperienzagiudiziaria, l'equilibrio del sistema giurisdizionale ordinario italiano si caratterizzanel senso che alla Cassazione “è affidato il privilegio di dire l'ultima e definitivaparola sulla controversia, ma tale privilegio trova, nell'ordinamento, il propriocontrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato al giudicedel merito; onde la soluzione legale e giusta della controversia deve essere ilrisultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti”.

Perquesto le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materialeprobatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606, comma 3,cod. proc. pen.).

Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che sollecitinouna differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverseprove o evidenzino ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità o dello spessore e della valenza probatoria delsingolo elemento.

Tutto ciò è 'fatto', riservato al giudice del merito e quando ilgiudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione delfatto è definita.3.

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, l’analisi della sentenzaimpugnata consente di rilevare il grado di precisione e di logicità adottato dalCollegio nell’affrontare e nel confrontarsi con il tema centrale della doglianzadifensiva, quello della credibilità della persona offesa, a dispetto delle denunciatecontraddizioni e disallineamenti dichiarativi.Ebbene, da pagina 10 a pagina 14 la sentenza procede ad una analisipuntuale ed estremamente dettagliata delle critiche avanzate dalla difesa altessuto motivazionale della sentenza di primo grado, proprio in relazione al temadella credibilità della persona offesa e delle circostanze di contorno che laconfermano.

Ivi, si dà innanzitutto conto, compiutamente e congruamente, delracconto della donna, persona offesa, analizzandolo in relazione (sempreconfermativa) alle dichiarazioni rese nel corso del processo da altri testi(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Si spiegano, di poi, con l’approfondita ed acutaanalisi delle deposizioni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, le ragioni diconferma del narrato della XXXXXX, in relazione agli episodi di disturbo e dipersecuzione compiuti dal XXXX presso l’abitazione della donna, con accessi adogni ora, schiamazzi, disattivazione delle utenze, forature di pneumatici.

Ulterioriaspetti (la tempistica del messaggio ‘sbloccami amore mio’ inviato dalla personaoffesa all’utenza dell’imputato; il contatto da parte dell’imputato del figlio dellapersona offesa e di una amica della stessa; l’epoca delle richieste di danaro), aconfutazione e smentita della linea difensiva, vengono, altresì, ampiamenteesaminati, in maniera del tutto congrua e convincente.In conclusione, riprendendo un concetto iniziale, l’approccio difensivoriversato nell’atto introduttivo di questo giudizio di Cassazione, in relazione allacontestazione della affermazione di responsabilità – in particolare, nel prismadell’analisi di credibilità della persona offesa - mira a replicare il giudizio dimerito, nel tentativo di ottenere un terzo giudizio sul fatto – operazione nonconsentita, come già detto - ma non riesce ad elevare la critica al necessariolivello per poter accedere al giudizio di legittimità.Per tale ragione, il primo motivo merita, in parte qua, la censura diinammissibilità.4.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, sia in relazione allarichiesta riqualificazione del fatto (capo C) quale furto con strappo invece cherapina, e conseguente applicazione di due circostanze attenuanti (art. 62 n. 4,cod. pen. e lieve entità della rapina), che costituisce la prima parte del motivo,sia in relazione alla richiesta di prevalenza delle attenuanti sulle contestateaggravanti e di riduzione della pena, che costituisce la seconda parte del motivo.4.1 Occorre osservare che il primo aspetto non risultava formulato inappello, dove si lamentava, sul piano sanzionatorio, solamente la mancataprevalenza delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena.

La mancatadeduzione non preclude tuttavia di per sé la formulazione in questa sede, datochela questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per laprima volta in sede di legittimità, perché rientra nel novero delle questioni sullequali la Corte di cassazione può decidere, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen.,anche se non siano state dedotte con i motivi di appello, pur se unicamentequando la sua soluzione non necessiti di nuovi accertamenti in punto di fatto(Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232773; Sez. 5, n. 8432 del10/01/2007, Gualtieri; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv.259730).Tuttavia, la difesa, nel proprio argomentare, fa una affermazione di principio(del tipo: "il fatto è un furto con strappo e non una rapina") senza in alcun modospiegarne le ragioni e senza considerare che, nel caso di specie, il fatto – cosìcome riconosciuto tanto dal primo giudice quanto dalla Corte d'appello, inconformità alla imputazione - risulta connotato dalla violenta aggressione concalci e pugni.

Il motivo è, pertanto, generico e manifestamente infondato.E, d’altra parte, se la difesa avesse inteso contestare la ricostruzione in fattooperata dai giudici di merito, il motivo (per questa parte) non sarebbe statoconsentito, potendo la Corte di cassazione procedere alla riqualificazionegiuridica del fatto, come detto, solamente entro i limiti in cui esso sia stato giàstoricamente ricostruito dai giudici di merito (v.

Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018,Lunardi e altro, Rv. 272091 – 01).

La mancata formulazione della diversaricostruzione del fatto, e conseguente riqualificazione, nella fase processualeanteriore, avrebbe reso la questione inammissibile innanzi alla Corte dicassazione, per violazione della catena devolutiva, dovendo trovare applicazionela regola del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod.proc. pen., ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione dellasentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dalcontrollo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame(Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631).4.2 Quanto alla richiesta di prevalenza delle attenuanti sulle contestateaggravanti e di riduzione della pena, il motivo è manifestamente infondato,scontrandosi con una motivazione del tutto congrua (pg. 14).

Va ricordato,infatti, il principio giurisprudenziale consolidato in forza del quale ogni aspettodel trattamento sanzionatorio, dall’entità della pena, al riconoscimento diaggravanti ed attenuanti, con relativo bilanciamento, dall’applicazione dellacontinuazione fino alla particolare tenuità del fatto, ovvero ad ogni aspettotrattamentale o beneficiale, appartiene al precinto esclusivo del giudice di merito,che vi esercita una discrezionalità non sindacabile in questa sede, laddove essasia adeguatamente giustificata in una motivazione che sia non contraddittoria epriva di manifeste illogicità.5.

Infine, il terzo motivo è ripetitivo e generico, oltre che manifestamenteinfondato.Innanzi tutto, il motivo è generico, perché ripete, senza confrontarsi con lamotivazione fornita dalla Corte d’appello, la doglianza già formulata nel gradoanteriore.Già nell’atto d’appello, in verità, il motivo si presentava come radicalmentegenerico, per indeterminatezza, risolvendosi in una prece di riduzione dell’entitàdel risarcimento basata (in due linee di ricorso) sul contesto in cui i fatti eranoavvenuti, senza ulteriore sostanziale argomentazione.

Ed è pacifico chel'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi possaessere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc.pen. (cfr., Cass. Pen., 2, 9.6.2017 n. 36.111, PG in proc.

P) e che, per altroverso, debba ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso percassazione se il motivo di appello era inammissibile ab origine, in quantol'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole insede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep.2015, Bianchetti, Rv. 263157-01).Il motivo, inoltre, è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione(a pg. 15) che anche sul punto è scevra da contraddizioni o manifeste illogicità.6.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANDA che ha concluso chiedendol'inammissibilità del ricorso;udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Firenze haconfermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 15 luglio 2024 di condanna diXXXXXXXXXXXXX alla pena di giustizia in relazione a diverse imputazioni di attipersecutori, rapina - anche tentata - nonché violazione di domicilio e furto.2. Ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo,con tre motivi, quanto segue.2.1 Violazione di legge e tutti i vizi motivazionali (art. 606, lett. b ed e, cod.proc. pen.) in relazione alla affermata responsabilità dell’imputato per tutti i reatiin contestazione, in particolare in relazione alle dichiarazioni della parte offesa,ritenute pienamente attendibili nonostante le significative discrepanze, in difettodi riscontri probatori, e contraddette dalle risultanze dell'istruttoriadibattimentale, senza verifica dell'attendibilità della persona offesa.2.2 La denuncia della violazione di legge e di vizi di motivazione (art. 606,lett. b ed e, cod. proc. pen.) innerva altresì il secondo motivo, dove si contesta lamancata derubricazione del delitto del capo C nell'ipotesi di furto con strappo, ildiniego, in relazione allo stesso reato, dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. edell'attenuante della lieve entità in relazione all'art. 628 cod. pen., nonché laviolazione degli artt. 62 bis, 63, 69, 81, 132 e 133 cod. pen. relativamente alladosimetria della pena.2.3 Infine, con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge ed ilvizio di motivazione in relazione alla eccessiva quantificazione del risarcimentodel danno.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamenteinfondati, generici o non consentiti.2. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" inpunto di affermazione della penale responsabilità dell’imputato per i fatti di reatocome contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possonoessere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendostati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella diprimo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimicriteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).A fronte di tale situazione, non è consentita la deduzione di vizi che, lungidall’esporre effettive critiche di legittimità, si riducano alla proposizione di letturealternative degli elementi probatori o a ricostruzioni che siano già stateesaminate ed adeguatamente confutate nei due gradi del giudizio di merito.Non è, infatti, questo il senso del giudizio di cassazione che, pur nellairrisolta tensione tra uno ius constitutionis non esclusivo ed un irrinunciabile iuslitigatoris, deve trattare solamente di questioni di legittimità, evitandoassolutamente, pena lo stravolgimento della propria funzione, di impingersi nelmerito.il merito, una ‘discesa’ nel fatto che potrebbe essere sicuramente idonea a darsostanza ad un atto di appello ma che non può aver accesso in Cassazione.In assenza di specifiche critiche che individuino la mancanza della motivazione(non del mancato esame di uno specifico punto, ma della motivazione in sé), ouna contraddizione nel tessuto logico della motivazione o, come piùfrequentemente viene denunciato, una manifesta (e non ‘mera’, o ‘semplice’ o‘sola’) illogicità, la deduzione di carenze motivazionali di una sentenza, perquanto estese, è affare che non interessa a questa Corte. Sul pianomotivazionale, infatti, le sole critiche che sono ammesse in Cassazione, quegliunici spiragli di accesso alla critica di legittimità, sono quelli tassativamenteindicati nell’art. 606 lett. e, cod. proc. pen. ciascuno dotato di peculiare oggettoe struttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Corte che ladeduzione alternativa o cumulativa di vizi – come avviene nel caso di specie -invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorsoe, in definitiva, segno della natura di merito della doglianza che ad essi solostrumentalmente tenta di agganciarsi: Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965 – 01). Si tratta di vizi che non possono essere, come nel caso del ricorsoodierno, solo enunciati nella rubrica del motivo, ma che devono essere declinatinell’argomentazione, se si vuole che la Corte possa interessarsene, senza tradirela propria funzione di tutela di legittimità delle decisioni e senza invadere campimeritori che spettano ad altre autorità giudiziali. Perché, come ha efficacementeosservato acuta dottrina, radicata in specifica ed autorevole esperienzagiudiziaria, l'equilibrio del sistema giurisdizionale ordinario italiano si caratterizzanel senso che alla Cassazione “è affidato il privilegio di dire l'ultima e definitivaparola sulla controversia, ma tale privilegio trova, nell'ordinamento, il propriocontrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato al giudicedel merito; onde la soluzione legale e giusta della controversia deve essere ilrisultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti”. Perquesto le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materialeprobatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606, comma 3,cod. proc. pen.). Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che sollecitinouna differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverseprove o evidenzino ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità o dello spessore e della valenza probatoria delsingolo elemento. Tutto ciò è 'fatto', riservato al giudice del merito e quando ilgiudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione delfatto è definita.3. Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, l’analisi della sentenzaimpugnata consente di rilevare il grado di precisione e di logicità adottato dalCollegio nell’affrontare e nel confrontarsi con il tema centrale della doglianzadifensiva, quello della credibilità della persona offesa, a dispetto delle denunciatecontraddizioni e disallineamenti dichiarativi.Ebbene, da pagina 10 a pagina 14 la sentenza procede ad una analisipuntuale ed estremamente dettagliata delle critiche avanzate dalla difesa altessuto motivazionale della sentenza di primo grado, proprio in relazione al temadella credibilità della persona offesa e delle circostanze di contorno che laconfermano. Ivi, si dà innanzitutto conto, compiutamente e congruamente, delracconto della donna, persona offesa, analizzandolo in relazione (sempreconfermativa) alle dichiarazioni rese nel corso del processo da altri testi(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Si spiegano, di poi, con l’approfondita ed acutaanalisi delle deposizioni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, le ragioni diconferma del narrato della XXXXXX, in relazione agli episodi di disturbo e dipersecuzione compiuti dal XXXX presso l’abitazione della donna, con accessi adogni ora, schiamazzi, disattivazione delle utenze, forature di pneumatici. Ulterioriaspetti (la tempistica del messaggio ‘sbloccami amore mio’ inviato dalla personaoffesa all’utenza dell’imputato; il contatto da parte dell’imputato del figlio dellapersona offesa e di una amica della stessa; l’epoca delle richieste di danaro), aconfutazione e smentita della linea difensiva, vengono, altresì, ampiamenteesaminati, in maniera del tutto congrua e convincente.In conclusione, riprendendo un concetto iniziale, l’approccio difensivoriversato nell’atto introduttivo di questo giudizio di Cassazione, in relazione allacontestazione della affermazione di responsabilità – in particolare, nel prismadell’analisi di credibilità della persona offesa - mira a replicare il giudizio dimerito, nel tentativo di ottenere un terzo giudizio sul fatto – operazione nonconsentita, come già detto - ma non riesce ad elevare la critica al necessariolivello per poter accedere al giudizio di legittimità.Per tale ragione, il primo motivo merita, in parte qua, la censura diinammissibilità.4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, sia in relazione allarichiesta riqualificazione del fatto (capo C) quale furto con strappo invece cherapina, e conseguente applicazione di due circostanze attenuanti (art. 62 n. 4,cod. pen. e lieve entità della rapina), che costituisce la prima parte del motivo,sia in relazione alla richiesta di prevalenza delle attenuanti sulle contestateaggravanti e di riduzione della pena, che costituisce la seconda parte del motivo.4.1 Occorre osservare che il primo aspetto non risultava formulato inappello, dove si lamentava, sul piano sanzionatorio, solamente la mancataprevalenza delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena. La mancatadeduzione non preclude tuttavia di per sé la formulazione in questa sede, datochela questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per laprima volta in sede di legittimità, perché rientra nel novero delle questioni sullequali la Corte di cassazione può decidere, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen.,anche se non siano state dedotte con i motivi di appello, pur se unicamentequando la sua soluzione non necessiti di nuovi accertamenti in punto di fatto(Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232773; Sez. 5, n. 8432 del10/01/2007, Gualtieri; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv.259730).Tuttavia, la difesa, nel proprio argomentare, fa una affermazione di principio(del tipo: "il fatto è un furto con strappo e non una rapina") senza in alcun modospiegarne le ragioni e senza considerare che, nel caso di specie, il fatto – cosìcome riconosciuto tanto dal primo giudice quanto dalla Corte d'appello, inconformità alla imputazione - risulta connotato dalla violenta aggressione concalci e pugni. Il motivo è, pertanto, generico e manifestamente infondato.E, d’altra parte, se la difesa avesse inteso contestare la ricostruzione in fattooperata dai giudici di merito, il motivo (per questa parte) non sarebbe statoconsentito, potendo la Corte di cassazione procedere alla riqualificazionegiuridica del fatto, come detto, solamente entro i limiti in cui esso sia stato giàstoricamente ricostruito dai giudici di merito (v. Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018,Lunardi e altro, Rv. 272091 – 01). La mancata formulazione della diversaricostruzione del fatto, e conseguente riqualificazione, nella fase processualeanteriore, avrebbe reso la questione inammissibile innanzi alla Corte dicassazione, per violazione della catena devolutiva, dovendo trovare applicazionela regola del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod.proc. pen., ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione dellasentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dalcontrollo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame(Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631).4.2 Quanto alla richiesta di prevalenza delle attenuanti sulle contestateaggravanti e di riduzione della pena, il motivo è manifestamente infondato,scontrandosi con una motivazione del tutto congrua (pg. 14). Va ricordato,infatti, il principio giurisprudenziale consolidato in forza del quale ogni aspettodel trattamento sanzionatorio, dall’entità della pena, al riconoscimento diaggravanti ed attenuanti, con relativo bilanciamento, dall’applicazione dellacontinuazione fino alla particolare tenuità del fatto, ovvero ad ogni aspettotrattamentale o beneficiale, appartiene al precinto esclusivo del giudice di merito,che vi esercita una discrezionalità non sindacabile in questa sede, laddove essasia adeguatamente giustificata in una motivazione che sia non contraddittoria epriva di manifeste illogicità.5. Infine, il terzo motivo è ripetitivo e generico, oltre che manifestamenteinfondato.Innanzi tutto, il motivo è generico, perché ripete, senza confrontarsi con lamotivazione fornita dalla Corte d’appello, la doglianza già formulata nel gradoanteriore.Già nell’atto d’appello, in verità, il motivo si presentava come radicalmentegenerico, per indeterminatezza, risolvendosi in una prece di riduzione dell’entitàdel risarcimento basata (in due linee di ricorso) sul contesto in cui i fatti eranoavvenuti, senza ulteriore sostanziale argomentazione. Ed è pacifico chel'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi possaessere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc.pen. (cfr., Cass. Pen., 2, 9.6.2017 n. 36.111, PG in proc. P) e che, per altroverso, debba ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso percassazione se il motivo di appello era inammissibile ab origine, in quantol'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole insede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep.2015, Bianchetti, Rv. 263157-01).Il motivo, inoltre, è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione(a pg. 15) che anche sul punto è scevra da contraddizioni o manifeste illogicità.6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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