CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 23841/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di applicazione per due anni del regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis ord. pen. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Marfella, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 41 bis 0.P., per carenza del presupposto dell'attualità del pericolo concreto di possibili contatti del detenuto verso l'esterno diretti a veicolare disposizioni ad eventuali appartenenti a consorterie camorristiche. Il ricorso risulta inammissibile per le seguenti ragioni. In esso si deducono vizi di motivazione ove, al contrario, le uniche doglianze ammesse sono quelle inerenti la violazione di legge. Va considerato, in particolare che: - quanto alla decisione sull'applicazione del regime detentivo differenziato, «Ai fini della sospensione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati nell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, allorché risultino elementi tali da far ritenere, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, non occorre la sua positiva dimostrazione, essendo sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla base degli elementi di volta in volta disponibili» (Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Pg in proc. Foriglio, Rv. 230136; in termini, quanto alla proroga del regime detentivo differenziato, Sez. 1, n. 20986 del 23/6/2020, Rv. 279221: "la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti"); - il Tribunale ha sufficientemente motivato sul punto richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, l'elevato spessore criminale del ricorrente (con riferimento non solo alla biografia delinquenziale del Marfella, ma anche al ruolo apicale assunto nell'ambito dell'omonimo clan) e l'esistenza di elementi idonei a ritenere sussistente una continuità di contatti con la realtà criminale di provenienza (elementi non recessivi, quanto all'attenuazione del pericolo, rispetto al tempo di detenzione ed anzi, nel caso di specie, confermati dalle segnalazioni - contenute in ben 18 rapporti disciplinari - di comportamenti minacciosi e offensivi verso compagni di detenzione, nonché promozioni di disordini o sommosse in vari istituti di pena, fatti integrati dal 2002 al novembre 2020, circostanze queste che dimostrano, rispettivamente, una persistente insofferenza all'autorità e l'assenza di volontà dissociativa) e, da ultimo, la perdurante ed attuale operatività dell'organizzazione di appartenenza. Su tali argomentati punti addotti nell'ordinanza impugnata, il ricorrente non ha opposto alcun rilievo critico specifico. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma deter- minata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere es