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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 03459/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1011/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 37-H, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 7529/2014 depositata il 29/07/2014. [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, in accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha riformato la sentenza (n. 343/2012) della Commissione tributaria provinciale di Benevento – la quale, in controversia relativa all’impugnazione degli avvisi di accertamento emanati nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva ridotto la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile dando rilevanza alla decisione di primo grado (n. 333/2009) che, a sua volta, in accoglimento del ricorso dell’acquirente, aveva considerato congruo ai fini della quantificazione dell’imposta di registro il valore dichiarato di euro 145.000,00, trovandosi il terreno, in buona parte, in fascia di rispetto cimiteriale.

Pronuncia, quest’ultima, riformata in appello sul presupposto che la zona cimiteriale, benché non paragonabile a quella edificabile,ha comunque un valore di mercato in relazione alla destinazione cui può essere asservita (per es., area di parcheggio);

2. per il giudice tributario di appello, da un lato (cfr. pag. 4 della sentenza) «il valore di cessione di un terreno accertato ai fini dell’imposta di registro è utilizzabile anche in sede di accertamento della plusvalenza realizzata dal venditore e quindi nell’ambito delle imposte dirette», dall’altro, detto che già il valore della porzione di terreno indicato come edificatorio superava il prezzo dichiarato dai contribuenti, comunque la fascia di rispetto cimiteriale, pur non equiparabile alla zona edificabile, non era priva di valore commerciale;

3. i contribuenti hanno proposto ricorso, con due motivi, illustrati con una memoria ex a rt. 380 - bis .1, cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza di appello; l’ufficio ha resistito con controricorso .

In prossimità della camera di consiglio i contribuenti hanno chiesto un rinvio al fine di produrre una copia dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate di Benevento, ed hanno dato atto dello smarrimento del medesimo avviso.

A giudizio della Corte non è necessario alcun differimento dato che l’ufficio è costituito; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«1.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che ha omesso di esaminare le argomentazioni dei contribuenti e la documentazione dagli stessi prodotta da cui risultava che l’ufficio aveva erroneamente determinato in euro 260.000,00 il valore di cessione del terreno e in euro 48.546,00 quello del precedente acquisto, a fronte dell’effettivo esborso di euro 50.696,35, al quale dovevano essere aggiunte la rivalutazione, le spese notarili e gli esborsi per i lavori realizzati negli anni 2005 e 2006, per un totale di euro 126.471,61;

1.1. il primo motivo è inammissibile;

1.2. la censura non è autosufficiente in difetto della puntuale indicazione, nel testo del ricorso, delle prove e della documentazione, asseritamente prodotta in sede di merito, che secondo prospettazione dei contribuenti varrebbero a dimostrare l’erronea quantificazione della plusvalenza da parte dell’ufficio;

2. con il secondo motivo [«2) Violazione o falsa applicazione degli artt. 67 lettera B e 68 comma 1 dpr 917/86, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc»],innanzitutto, si deduce l’errore di diritto della sentenza impugnata che hadeterminato la plusvalenza da cessione del terre no ai fini dell’Irpef sulla base del valore di mercato del bene adoperato per la determinazione dell’imposta di registro.

Da una diversa angolazione, i ricorrenti si dolgono del fatto che la C.T.R. non ha tenuto conto che il terreno in questione ricadeva in parte in zona D1 (edificatoria) e in parte in zona D4 (fascia di rispetto cimiteriale e fluviale) e che, in quest’ultima, non sono ammesse nuove costruzioni, ma soltanto interventi di manutenzione ordinaria e di ristrutturazione degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di strade e parcheggi che necessita dell’autorizzazione del consiglio comunale, che nel caso di specie non era stata adottata;

2.1. la complessa censura è fondata nei limiti appresso indicati;

2.2. l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, ha espressamente disposto che: «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.»;

2.3. come ricordato da Cass. 01/07/2020, n. 13406 (conf. ex multis Cass. Cass. 30/07/2020, n. 16393; Cass. 22/11/2021, n. 35899; Cass. 30/05/2022, n. 17354), sulla scia della novella legislativa, la cui norma appena richiamata vale come interpretazione autentica della previgente disciplina, con efficacia retroattiva, questa Corte (Cass. 08/05/2019, n. 12131) ha affermato che, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 5, cit., esclude che l’Amministrazione possa ancora procedere a determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (Cass. nn. 11417/2019, 9513/2018, 19227/2017, 13571/2017, 12265/2017, 6135/2016, 11543/2016).

Pertanto, (lo ha chiarito Cass. 30/01/2019, n. 2610), l’automatica trasposizione del valore dato al cespite ai fini dell’imposta di registro in sede di accertamento della plusvalenza per la tassazione Irpef, non trova più ingresso in sede di valutazione della prova, nel senso che non è possibile ricondurre a quel solo dato il fondamento dell’accertamento, dovendo invece provvedere l’ufficio a individuare ulteriori indizi, dotati di precisione, gravità e concordanza, che supportino adeguatamente il diverso valore della cessione rispetto a quanto dichiarato dal contribuente.

Allegate le prove, anche presuntive, spetterà poi a quest’ultimo, con prova contraria, contraddire alle risultanze probatorie offerte dall’Agenzia;

2.4. nel nostro caso, la sentenza impugnata, nel riconoscere la legittimità della plusvalenza da assoggettare a imposizione diretta accertata dall’ufficio sulla base del valore del terreno determinato ai fini dell’imposta di registro, collide con i ridetti canoni giuridici e, pertanto, deve essere cassata;

2.5. il secondo rilievo del complesso motivo è inammissibile sia per l’erronea sussunzione della stessa critica entro il parametro dell’error in iudicando sia perché, in sostanza, si sollecita questa Corte ad un accertamento di fatto che spetta insindacabilmente al giudice di merito;

3. in conclusione, accolto il secondo motivo, nei termini sopra indicati, e dichiarato inammissibile il primo motivo, la sentenza è cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio al giudice a quo , anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1011/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 37-H, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 7529/2014 depositata il 29/07/2014. [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, in accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha riformato la sentenza (n. 343/2012) della Commissione tributaria provinciale di Benevento – la quale, in controversia relativa all’impugnazione degli avvisi di accertamento emanati nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva ridotto la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile dando rilevanza alla decisione di primo grado (n. 333/2009) che, a sua volta, in accoglimento del ricorso dell’acquirente, aveva considerato congruo ai fini della quantificazione dell’imposta di registro il valore dichiarato di euro 145.000,00, trovandosi il terreno, in buona parte, in fascia di rispetto cimiteriale. Pronuncia, quest’ultima, riformata in appello sul presupposto che la zona cimiteriale, benché non paragonabile a quella edificabile,ha comunque un valore di mercato in relazione alla destinazione cui può essere asservita (per es., area di parcheggio); 2. per il giudice tributario di appello, da un lato (cfr. pag. 4 della sentenza) «il valore di cessione di un terreno accertato ai fini dell’imposta di registro è utilizzabile anche in sede di accertamento della plusvalenza realizzata dal venditore e quindi nell’ambito delle imposte dirette», dall’altro, detto che già il valore della porzione di terreno indicato come edificatorio superava il prezzo dichiarato dai contribuenti, comunque la fascia di rispetto cimiteriale, pur non equiparabile alla zona edificabile, non era priva di valore commerciale; 3. i contribuenti hanno proposto ricorso, con due motivi, illustrati con una memoria ex a rt. 380 - bis .1, cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza di appello; l’ufficio ha resistito con controricorso . In prossimità della camera di consiglio i contribuenti hanno chiesto un rinvio al fine di produrre una copia dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate di Benevento, ed hanno dato atto dello smarrimento del medesimo avviso. A giudizio della Corte non è necessario alcun differimento dato che l’ufficio è costituito; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso [«1. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che ha omesso di esaminare le argomentazioni dei contribuenti e la documentazione dagli stessi prodotta da cui risultava che l’ufficio aveva erroneamente determinato in euro 260.000,00 il valore di cessione del terreno e in euro 48.546,00 quello del precedente acquisto, a fronte dell’effettivo esborso di euro 50.696,35, al quale dovevano essere aggiunte la rivalutazione, le spese notarili e gli esborsi per i lavori realizzati negli anni 2005 e 2006, per un totale di euro 126.471,61; 1.1. il primo motivo è inammissibile; 1.2. la censura non è autosufficiente in difetto della puntuale indicazione, nel testo del ricorso, delle prove e della documentazione, asseritamente prodotta in sede di merito, che secondo prospettazione dei contribuenti varrebbero a dimostrare l’erronea quantificazione della plusvalenza da parte dell’ufficio; 2. con il secondo motivo [«2) Violazione o falsa applicazione degli artt. 67 lettera B e 68 comma 1 dpr 917/86, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc»],innanzitutto, si deduce l’errore di diritto della sentenza impugnata che hadeterminato la plusvalenza da cessione del terre no ai fini dell’Irpef sulla base del valore di mercato del bene adoperato per la determinazione dell’imposta di registro. Da una diversa angolazione, i ricorrenti si dolgono del fatto che la C.T.R. non ha tenuto conto che il terreno in questione ricadeva in parte in zona D1 (edificatoria) e in parte in zona D4 (fascia di rispetto cimiteriale e fluviale) e che, in quest’ultima, non sono ammesse nuove costruzioni, ma soltanto interventi di manutenzione ordinaria e di ristrutturazione degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di strade e parcheggi che necessita dell’autorizzazione del consiglio comunale, che nel caso di specie non era stata adottata; 2.1. la complessa censura è fondata nei limiti appresso indicati; 2.2. l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, ha espressamente disposto che: «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.»; 2.3. come ricordato da Cass. 01/07/2020, n. 13406 (conf. ex multis Cass. Cass. 30/07/2020, n. 16393; Cass. 22/11/2021, n. 35899; Cass. 30/05/2022, n. 17354), sulla scia della novella legislativa, la cui norma appena richiamata vale come interpretazione autentica della previgente disciplina, con efficacia retroattiva, questa Corte (Cass. 08/05/2019, n. 12131) ha affermato che, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 5, cit., esclude che l’Amministrazione possa ancora procedere a determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (Cass. nn. 11417/2019, 9513/2018, 19227/2017, 13571/2017, 12265/2017, 6135/2016, 11543/2016). Pertanto, (lo ha chiarito Cass. 30/01/2019, n. 2610), l’automatica trasposizione del valore dato al cespite ai fini dell’imposta di registro in sede di accertamento della plusvalenza per la tassazione Irpef, non trova più ingresso in sede di valutazione della prova, nel senso che non è possibile ricondurre a quel solo dato il fondamento dell’accertamento, dovendo invece provvedere l’ufficio a individuare ulteriori indizi, dotati di precisione, gravità e concordanza, che supportino adeguatamente il diverso valore della cessione rispetto a quanto dichiarato dal contribuente. Allegate le prove, anche presuntive, spetterà poi a quest’ultimo, con prova contraria, contraddire alle risultanze probatorie offerte dall’Agenzia; 2.4. nel nostro caso, la sentenza impugnata, nel riconoscere la legittimità della plusvalenza da assoggettare a imposizione diretta accertata dall’ufficio sulla base del valore del terreno determinato ai fini dell’imposta di registro, collide con i ridetti canoni giuridici e, pertanto, deve essere cassata; 2.5. il secondo rilievo del complesso motivo è inammissibile sia per l’erronea sussunzione della stessa critica entro il parametro dell’error in iudicando sia perché, in sostanza, si sollecita questa Corte ad un accertamento di fatto che spetta insindacabilmente al giudice di merito; 3. in conclusione, accolto il secondo motivo, nei termini sopra indicati, e dichiarato inammissibile il primo motivo, la sentenza è cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio al giudice a quo , anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado de
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