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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 45751/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 8/2/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Milano in data 7/10/2022 che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata rapina impropria; letta la memoria difensiva in data 9/10/2023 con la quale il difensore dell'imputato ha chiesto l'assegnazione del ricorso alla Sezione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, avuto riguardo alla insussistenza della minaccia da parte dell'imputato e di qualsivoglia forma di timore da parte della testimone, è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) oltre che volti, inammissibilmente, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità dovendosi ricordare che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito sono incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4,n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155)evenienze queste, escluse nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 8/2/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Milano in data 7/10/2022 che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata rapina impropria; letta la memoria difensiva in data 9/10/2023 con la quale il difensore dell'imputato ha chiesto l'assegnazione del ricorso alla Sezione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, avuto riguardo alla insussistenza della minaccia da parte dell'imputato e di qualsivoglia forma di timore da parte della testimone, è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) oltre che volti, inammissibilmente, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità dovendosi ricordare che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito sono incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4,n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155)evenienze queste, escluse nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA] P
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