CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2023
Cassazione n. 04953/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12241-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - per la correzione dell'ordinanza n. 8016/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/03/2023 R.G.N. 29385/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N.12241/2023 Cron. Rep. Ud.13/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, illustrato da memoria, per correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n.8016/23 che ha liquidato le spese giudiziali in €15.000, per errore materiale, essendo applicabile lo scaglioneda €52.001a €260.000, con un valore massimo di compensi pari a €11.483, e non essendovi stata motivazione circa la necessità di un superamento del valore massimo. Ritiene che la Corte, per svista, abbia pronunciato una condanna di €15.000 anziché di €5.000. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’Inps secondo cui si farebbe in realtà valere un errore di fatto revocatorio. Da un lato, questa Corte ha affermato, in caso simile al presente, che l’errata applicazione di una tariffa forense, può essere corretta solo ai sensi dell’art.288 c.p.c. (Cass.4675/78); dall’altro lato, il ricorso non fa valere un errore sulla percezione di un fatto, bensì un errore che cade sulla manifestazione di volontà espressa nel comando giudiziale (Cass. S.U. 12210/22), avendo questa Corte statuito, per svista, la somma di €15.000 in luogo di €5000. Nel merito il ricorso è fondato. Dal tenore del ricorso per cassazione originario, emerge che il valore della controversia era pari all’importo degli avvisi di addebito contestati, ovvero €75.291,00+€12.049,00. Si rientra perciò nello scaglione indicato dalla ricorrente. L’ordinanza n.8016/13 non ha inteso superare il massimo dello scaglione, non avendo motivato in tal senso. L’ordinanza è invece incorsa in una svista (errore di battitura), laddove ha parlato di €15.000 anziché di €5.000, importo corrispondente a meno del valore medio dello scaglione, essendo del resto il valore della causa inferiore al valore intermedio dello scaglione compreso tra €52.001 ed €260.000. L’ordinanza va perciò corretta nel secondo rigo di dispositivo sostituendo la dicitura “€15.000” con la dicitura “€5.0