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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33142/2026

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el 09/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore MICHELE CIAMBELLINIche si riporta alla memoria depositata in relazione alla precedente udienza e concludeper [OSCURATO:PERSONA] concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnatoquanto al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione del giudice del rinvioper nuovo giudizio sul punto; per [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità delricorso, con le conseguenti statuizioni di legge.E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa diLELLI [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria scritta depositata,chiedendone l'accoglimento.E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza in data 9.10.2025 la Corte d’appello di Roma, in riforma dellasentenza del Gup del locale Tribunale del 13.11.2024 che, all’esito di ritoabbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei reati loro ascritti [[OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui ai capi a), d) ed e); [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo c)] condannandoli alla pena di giustizia, haassolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo d) ed ha rideterminato la pena pergli altri reati contestati, ritenuto più grave quello di cui al capo e), qualificato aisensi del comma 4 dell’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, in anni due e mesi quattrodi reclusione ed Euro 12.300,00 di multa, revocando altresì la pena accessoriadell’interdizione temporanea dai pubblici uffici e confermando nel resto lasentenza impugnata.2.

Il presente procedimento trae origine da un’indagine fondata su servizi diappostamento, intercettazioni e sequestri che ha consentito di accertare unaarticolata attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella piazza di Via CastelD’Aiano n. 27 in Roma gestita da [OSCURATO:PERSONA] con altri soggetti nonidentificati in cui erano coinvolti gli odierni imputati.2.

Avverso la sentenza di appello gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amezzo dei loro difensori di fiducia, con separati atti, hanno proposto ricorso percassazione.2.1.

Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi.Con il primo deduce l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. e contestualmente la mancanza, lacontraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, comma 3,cod.proc.pen. e 192, comma 2, cod.proc.pen.Si contesta l’erroneità della valutazione da parte della Corte territoriale deipresupposti della c.d. droga parlata, essendo tale valutazione posta a base dellaritenuta responsabilità per il reato di cui al capo e).Si assume che nella specie il giudice di appello si sia appiattito sulle valutazionidel giudice di primo grado.Si rileva che nella menzionata conversazione captata non vi era nessun elementoda cui desumere la detenzione della sostanza stupefacente da parte delricorrente anziché un mero proposito lamentando altresì un vizio di motivazionesul punto.Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale ed il viziodi motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. inrelazione alle statuizioni in punto di trattamento sanzionatorio, alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché in termini di aumentioperati per la continuazione.Si assume sul primo aspetto che l’incensuratezza, la giovane età dell’imputato edil comportamento collaborativo, ove correttamente valutati, avrebbero consentitodi pervenire alla concessione delle circostanze attenuanti generiche risultando lamotivazione adottata in punto di diniego meramente apparente.

Quanto alsecondo profilo, la sentenza omette di specificare in quale misura la pena siastata aumentata per ciascun reato, così violando l’onere motivazionale richiesto.2.2.

Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi.Con il primo deduce la violazione di legge ed il difetto della motivazione rilevantiai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazioneall’erronea applicazione dell’art. 192, comma 2, cod.proc.pen. avuto riguardo allavalutazione della prova intercettiva a carico del ricorrente ed asseritamentedimostrativa della cessione della sostanza stupefacente di cui al capo c).Si censura la sentenza impugnata laddove ha desunto la responsabilità penaledel [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla cessione dello stupefacente unicamente da una frasecontenuta in una intercettazione da cui non é dato capire se vi sia stato unaccordo o uno scambio.Si sottolinea che nel caso in cui l’accertamento della responsabilità si fondi sulleintercettazioni telefoniche al giudice é richiesto il rispetto di un oneremotivazionale particolarmente penetrante tanto più quando, come nella specie,gli elementi addotti dall’accusa siano stati oggetto di una puntuale spiegazionealternativa da parte della difesa.

Nella specie il giudice dell’appello ha eluso ledoglianze difensive.Con il secondo motivo deduce la carenza e la manifesta illogicità dellamotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. in relazionealla mancata concessione delle circostanze attenuati generiche e la conseguenteinosservanza della legge penale rilevante ai sensi dell’art. 606, lett. b)cod.proc.pen. in relazione all’art. 62 bis cod.pen.In subordine, si assume che la sentenza impugnata non ha in alcun modomotivato la determinazione della pena né é stata presa in considerazione alcunadelle circostanze che la difesa aveva valorizzato al fine di giustificare unariduzione della stessa.3.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Esaminando il ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo émanifestamente infondato.La censura attinge il giudizio di penale responsabilità dell’imputato in relazione alcapo e) dell’imputazione per avere detenuto un kg di sostanza stupefacentedestinata allo spaccio nel ruolo di “distributore al dettaglio” della sostanza.A riguardo va in primis rilevato che in materia di intercettazioni telefoniche,costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice dimerito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limitidella manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite ( Sez. 3 , n. 44938 del 5.10.2021, Rv. 282337) di talché quando lasentenza impugnata abbia interpretato delle captazioni, l'individuazione delcontesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti,onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone allequali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituendo attività propria delgiudizio di merito è censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondatasu criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n.25939 del 29.04.2024, Rv. 286599 – 01 ), ipotesi che non ricorre nel caso dispecie.Ma ancor più va ribadito che, con riferimento alla c.d. droga parlata, lasussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desuntaanche dal contenuto delle conversazioni intercettate, qualora il loro tenore siasintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghicaptati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirentifinali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro econtrollo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati,è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento allemodalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della drogamovimentata (Sez. 4, n. 201.29 del 25/06/2020, Rv. 279251).Ciò posto, la sentenza impugnata a fondare l’ipotesi accusatoria ha richiamatopuntualmente la conversazione telefonica datata 7.3.2022 (RIT 4692/21, progr.4236) dal contenuto inequivoco sia per il chiaro riferimento al peso dellasostanza (“solo un chilo”) che per il riferimento a “dosi” da preparare, elementiquesti che comprovano la natura dell’attività di spaccio svolta e segnatamente lacircostanza che qualcuno ha informato il Dreka della quantità disponibile risultatasuperiore a quella ipotizzata mentre questi ha comunicato di poter prepararesolo un 1kg di dosi.La Corte di appello ha, quindi, con motivazione congrua e non manifestamenteinfondata, ritenuto conclamata la prova della della contestata attività dicessione; peraltro in mancanza di accertamento circa la tipologia della sostanza,in applicazione del principio del favor rei, é stata ritenuta l’ipotesi meno grave dicui all’art. 73, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990.Il secondo motivo di ricorso é parimenti manifestamente infondato.Ed invero, la Corte di merito ha motivato il diniego delle circostanze attenuantigeneriche, con motivazione non censurabile dal punto di vista logico, in ragionedell’assenza di elementi da valutare positivamente non ritenendo sufficiente a talfine il mero riferimento alle condizioni di vita e/o lo stato di incensuratezzadell’imputato.Parimenti priva di fondamento é la doglianza con riguardo alla mancatamotivazione per i singoli aumenti a titolo di continuazione interna per il reato dicui al capo A), che é stata determinata in via cumulativa in mesi sei direclusione.

Ed invero, se é vero che in tema di reato continuato, il giudice, neldeterminare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave estabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena inmodo distinto per ciascuno dei reati satellite (vedi Sez.

U.n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269) va altresì considerato che il grado diimpegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlatoall'entità degli stessi in modo da consentire di verificare che sia stato rispettato ilrapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati.Pertanto, nella specie, in relazione al quantum di pena irrogata per il reato di cuial capo a), congruamente indicata per tutte le fattispecie contestate in mesi seidi reclusione, non era richiesto un peculiare onere motivatorio.2.

Esaminando il ricorso per [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso éinammissibile.Ed invero, con riguardo all’affermazione della penale responsabilità dell’imputatoin ordine al reato di cui al capo c), la censura non si confronta con la sentenzaimpugnata da cui si desume che la riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] della condotta non édesunta solo dalle attività di intercettazione ma anche da un servizio diosservazione e pedinamento svolto dagli agenti operanti il 2.12.2021, da cui sievince uno scambio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto 20panetti di hashish.

Ed inoltre il [OSCURATO:PERSONA] era l’intestatario dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:TARGA] condotta nell’occasione dell’incontro in Fiumicino e lo stesso venivaosservato dopo l’episodio oggetto di contestazione mentre si incontrava conNdreka Artur presso l’[OSCURATO:PERSONA] sito in Lido di Roma.Il secondo motivo é manifestamente infondato.Ed invero la Corte di merito ha motivato il diniego delle circostanze attenuantigeneriche con l’assenza di elementi di segno positivo, facendo applicazione delprincipio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanzel'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo lariforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, aifini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Maa corroborare tale valutazione ha altresì menzionato la gravità del fatto nonché iprecedenti penali dell’imputato.Quanto alla pena irrogata, la stessa si colloca al di sotto della media edittale ditalché non era richiesta una specifica edettagliata motivazione (Sez. 3 , n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).3.

In conclusione i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiaratiinammissibili.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende.

P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 10 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 09/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore MICHELE CIAMBELLINIche si riporta alla memoria depositata in relazione alla precedente udienza e concludeper [OSCURATO:PERSONA] concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnatoquanto al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione del giudice del rinvioper nuovo giudizio sul punto; per [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità delricorso, con le conseguenti statuizioni di legge.E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa diLELLI [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria scritta depositata,chiedendone l'accoglimento.E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza in data 9.10.2025 la Corte d’appello di Roma, in riforma dellasentenza del Gup del locale Tribunale del 13.11.2024 che, all’esito di ritoabbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei reati loro ascritti [[OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui ai capi a), d) ed e); [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo c)] condannandoli alla pena di giustizia, haassolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo d) ed ha rideterminato la pena pergli altri reati contestati, ritenuto più grave quello di cui al capo e), qualificato aisensi del comma 4 dell’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, in anni due e mesi quattrodi reclusione ed Euro 12.300,00 di multa, revocando altresì la pena accessoriadell’interdizione temporanea dai pubblici uffici e confermando nel resto lasentenza impugnata.2. Il presente procedimento trae origine da un’indagine fondata su servizi diappostamento, intercettazioni e sequestri che ha consentito di accertare unaarticolata attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella piazza di Via CastelD’Aiano n. 27 in Roma gestita da [OSCURATO:PERSONA] con altri soggetti nonidentificati in cui erano coinvolti gli odierni imputati.2. Avverso la sentenza di appello gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amezzo dei loro difensori di fiducia, con separati atti, hanno proposto ricorso percassazione.2.1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi.Con il primo deduce l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. e contestualmente la mancanza, lacontraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, comma 3,cod.proc.pen. e 192, comma 2, cod.proc.pen.Si contesta l’erroneità della valutazione da parte della Corte territoriale deipresupposti della c.d. droga parlata, essendo tale valutazione posta a base dellaritenuta responsabilità per il reato di cui al capo e).Si assume che nella specie il giudice di appello si sia appiattito sulle valutazionidel giudice di primo grado.Si rileva che nella menzionata conversazione captata non vi era nessun elementoda cui desumere la detenzione della sostanza stupefacente da parte delricorrente anziché un mero proposito lamentando altresì un vizio di motivazionesul punto.Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale ed il viziodi motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. inrelazione alle statuizioni in punto di trattamento sanzionatorio, alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché in termini di aumentioperati per la continuazione.Si assume sul primo aspetto che l’incensuratezza, la giovane età dell’imputato edil comportamento collaborativo, ove correttamente valutati, avrebbero consentitodi pervenire alla concessione delle circostanze attenuanti generiche risultando lamotivazione adottata in punto di diniego meramente apparente. Quanto alsecondo profilo, la sentenza omette di specificare in quale misura la pena siastata aumentata per ciascun reato, così violando l’onere motivazionale richiesto.2.2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi.Con il primo deduce la violazione di legge ed il difetto della motivazione rilevantiai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazioneall’erronea applicazione dell’art. 192, comma 2, cod.proc.pen. avuto riguardo allavalutazione della prova intercettiva a carico del ricorrente ed asseritamentedimostrativa della cessione della sostanza stupefacente di cui al capo c).Si censura la sentenza impugnata laddove ha desunto la responsabilità penaledel [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla cessione dello stupefacente unicamente da una frasecontenuta in una intercettazione da cui non é dato capire se vi sia stato unaccordo o uno scambio.Si sottolinea che nel caso in cui l’accertamento della responsabilità si fondi sulleintercettazioni telefoniche al giudice é richiesto il rispetto di un oneremotivazionale particolarmente penetrante tanto più quando, come nella specie,gli elementi addotti dall’accusa siano stati oggetto di una puntuale spiegazionealternativa da parte della difesa. Nella specie il giudice dell’appello ha eluso ledoglianze difensive.Con il secondo motivo deduce la carenza e la manifesta illogicità dellamotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. in relazionealla mancata concessione delle circostanze attenuati generiche e la conseguenteinosservanza della legge penale rilevante ai sensi dell’art. 606, lett. b)cod.proc.pen. in relazione all’art. 62 bis cod.pen.In subordine, si assume che la sentenza impugnata non ha in alcun modomotivato la determinazione della pena né é stata presa in considerazione alcunadelle circostanze che la difesa aveva valorizzato al fine di giustificare unariduzione della stessa.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Esaminando il ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo émanifestamente infondato.La censura attinge il giudizio di penale responsabilità dell’imputato in relazione alcapo e) dell’imputazione per avere detenuto un kg di sostanza stupefacentedestinata allo spaccio nel ruolo di “distributore al dettaglio” della sostanza.A riguardo va in primis rilevato che in materia di intercettazioni telefoniche,costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice dimerito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limitidella manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite ( Sez. 3 , n. 44938 del 5.10.2021, Rv. 282337) di talché quando lasentenza impugnata abbia interpretato delle captazioni, l'individuazione delcontesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti,onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone allequali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituendo attività propria delgiudizio di merito è censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondatasu criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n.25939 del 29.04.2024, Rv. 286599 – 01 ), ipotesi che non ricorre nel caso dispecie.Ma ancor più va ribadito che, con riferimento alla c.d. droga parlata, lasussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desuntaanche dal contenuto delle conversazioni intercettate, qualora il loro tenore siasintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghicaptati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirentifinali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro econtrollo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati,è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento allemodalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della drogamovimentata (Sez. 4, n. 201.29 del 25/06/2020, Rv. 279251).Ciò posto, la sentenza impugnata a fondare l’ipotesi accusatoria ha richiamatopuntualmente la conversazione telefonica datata 7.3.2022 (RIT 4692/21, progr.4236) dal contenuto inequivoco sia per il chiaro riferimento al peso dellasostanza (“solo un chilo”) che per il riferimento a “dosi” da preparare, elementiquesti che comprovano la natura dell’attività di spaccio svolta e segnatamente lacircostanza che qualcuno ha informato il Dreka della quantità disponibile risultatasuperiore a quella ipotizzata mentre questi ha comunicato di poter prepararesolo un 1kg di dosi.La Corte di appello ha, quindi, con motivazione congrua e non manifestamenteinfondata, ritenuto conclamata la prova della della contestata attività dicessione; peraltro in mancanza di accertamento circa la tipologia della sostanza,in applicazione del principio del favor rei, é stata ritenuta l’ipotesi meno grave dicui all’art. 73, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990.Il secondo motivo di ricorso é parimenti manifestamente infondato.Ed invero, la Corte di merito ha motivato il diniego delle circostanze attenuantigeneriche, con motivazione non censurabile dal punto di vista logico, in ragionedell’assenza di elementi da valutare positivamente non ritenendo sufficiente a talfine il mero riferimento alle condizioni di vita e/o lo stato di incensuratezzadell’imputato.Parimenti priva di fondamento é la doglianza con riguardo alla mancatamotivazione per i singoli aumenti a titolo di continuazione interna per il reato dicui al capo A), che é stata determinata in via cumulativa in mesi sei direclusione. Ed invero, se é vero che in tema di reato continuato, il giudice, neldeterminare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave estabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena inmodo distinto per ciascuno dei reati satellite (vedi Sez. U.n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269) va altresì considerato che il grado diimpegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlatoall'entità degli stessi in modo da consentire di verificare che sia stato rispettato ilrapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati.Pertanto, nella specie, in relazione al quantum di pena irrogata per il reato di cuial capo a), congruamente indicata per tutte le fattispecie contestate in mesi seidi reclusione, non era richiesto un peculiare onere motivatorio.2. Esaminando il ricorso per [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso éinammissibile.Ed invero, con riguardo all’affermazione della penale responsabilità dell’imputatoin ordine al reato di cui al capo c), la censura non si confronta con la sentenzaimpugnata da cui si desume che la riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] della condotta non édesunta solo dalle attività di intercettazione ma anche da un servizio diosservazione e pedinamento svolto dagli agenti operanti il 2.12.2021, da cui sievince uno scambio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto 20panetti di hashish. Ed inoltre il [OSCURATO:PERSONA] era l’intestatario dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:TARGA] condotta nell’occasione dell’incontro in Fiumicino e lo stesso venivaosservato dopo l’episodio oggetto di contestazione mentre si incontrava conNdreka Artur presso l’[OSCURATO:PERSONA] sito in Lido di Roma.Il secondo motivo é manifestamente infondato.Ed invero la Corte di merito ha motivato il diniego delle circostanze attenuantigeneriche con l’assenza di elementi di segno positivo, facendo applicazione delprincipio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanzel'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo lariforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, aifini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Maa corroborare tale valutazione ha altresì menzionato la gravità del fatto nonché iprecedenti penali dell’imputato.Quanto alla pena irrogata, la stessa si colloca al di sotto della media edittale ditalché non era richiesta una specifica edettagliata motivazione (Sez. 3 , n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).3. In conclusione i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiaratiinammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende. P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 10 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]
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