CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il motivo, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova. In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Del tutto generico è poi il primo motivo laddove fa riferimento al travisamento della prova, non essendo indicata specificamente la prova a cui sarebbe stato attribuito un significante diverso da quello reale. Il ricorso prospetta motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. Inammissibile per genericita e il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge ma poi si contesta l'apparenza della motivazione e si afferma che sussista una sorta di illogicità evidente senza dimostrarla. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il C nsiglere estensore Il Presidente ca emeraro [OSCURATO:PERSONA] DEPOS'[OSCURATO:PERSONA]'J RA