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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04012/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel procedimento di [OSCURATO:PERSONA] OFFICIOiscritto al n. 14647/2022 R.G., in relazione all’ORDINANZA di questa CORTE n. 16755/2022 resa tra: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difenso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimato- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza 24 maggio 2022, n. 16755 questa Corte ha accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, decidendo nel merito, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze indicato in epigrafe al pagamento delle spese del procedimento di equa riparazione, riliquidate in euro 1.198,50, e a rimborsare al ricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione.

Con provvedimento del 27 maggio 2022 è stato promosso d’ufficio il procedimento di correzione di cui all’art. 391-bisc.p.c.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il difensore di [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rileva che nel dispositivo dell’ordinanza n. 16755/2022 è indicato per mero errore materiale quale nome del ricorrente “[OSCURATO:PERSONA]” invece di “[OSCURATO:PERSONA]” e che nel medesimo dispositivo è indicato il “Ministero della Giustizia” al posto del “Ministero dell’Economia e delle Finanze”, correttamente indicato in epigrafe, errore materiale presente anche al punto 4 dei “Fatti di causa” e che l’ordinanza va pertanto conseguentemente corretta.

Non vi è pronuncia sulle spese trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale, promosso d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza e dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 16755/2022, pubblicata il 24 maggio 2022, nei seguenti termini: nei “Fatti di causa”, alla pag. 2, punto 4, la locuzione “Ministero della Giustizia” va sostituita con “Ministero dell’Economia e delle Finanze”; nel dispositivo, alla pag. 4, “[OSCURATO:PERSONA]” va sostituito con “[OSCURATO:PERSONA]” e “Ministero della Giustizia” con “Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

Così deciso nella adunanza camerale della sezione seconda civile, tenutasi a seguito di riconvocazione, in via telema

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel procedimento di [OSCURATO:PERSONA] OFFICIOiscritto al n. 14647/2022 R.G., in relazione all’ORDINANZA di questa CORTE n. 16755/2022 resa tra: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difenso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimato- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza 24 maggio 2022, n. 16755 questa Corte ha accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, decidendo nel merito, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze indicato in epigrafe al pagamento delle spese del procedimento di equa riparazione, riliquidate in euro 1.198,50, e a rimborsare al ricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione. Con provvedimento del 27 maggio 2022 è stato promosso d’ufficio il procedimento di correzione di cui all’art. 391-bisc.p.c. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il difensore di [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rileva che nel dispositivo dell’ordinanza n. 16755/2022 è indicato per mero errore materiale quale nome del ricorrente “[OSCURATO:PERSONA]” invece di “[OSCURATO:PERSONA]” e che nel medesimo dispositivo è indicato il “Ministero della Giustizia” al posto del “Ministero dell’Economia e delle Finanze”, correttamente indicato in epigrafe, errore materiale presente anche al punto 4 dei “Fatti di causa” e che l’ordinanza va pertanto conseguentemente corretta. Non vi è pronuncia sulle spese trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale, promosso d’ufficio. P.Q.M. La Corte accoglie l’istanza e dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 16755/2022, pubblicata il 24 maggio 2022, nei seguenti termini: nei “Fatti di causa”, alla pag. 2, punto 4, la locuzione “Ministero della Giustizia” va sostituita con “Ministero dell’Economia e delle Finanze”; nel dispositivo, alla pag. 4, “[OSCURATO:PERSONA]” va sostituito con “[OSCURATO:PERSONA]” e “Ministero della Giustizia” con “Ministero dell’Economia e delle Finanze”. Così deciso nella adunanza camerale della sezione seconda civile, tenutasi a seguito di riconvocazione, in via telema
Sentenza Cassazione n. 04012/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris