CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2021
Cassazione n. 00297/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I Difensori di [OSCURATO:PERSONA] Annamaria propongono ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 8309/21 emessa dalla Suprema Corte di cassazione, Sezione VI Penale, in data 14 gennaio 2021 e depositata in data 3 marzo 2021, con cui è stato rigettato il ricorso per cassazione presentato contro la sentenza n. 3583/2019 R.G. della Corte di Appello di Catania e, contestualmente, confermata la condanna dell'imputata alla pena sospesa di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 353-bis cod. pen. 2. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo, con cui si sollecita "declaratoria di correzione dell'errore di fatto e accoglimento dei motivi di ricorso in ordine alla mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 353-bis c.p.". 2.1. Premettono i ricorrenti che l'Arch. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del delitto di cui all'art. 353-bis cod. pen., contestatole al capo e) della rubrica, in quanto, nella qualità di Direttore della [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente presso il Comune di Catania, in concorso con AMORE Antonio, titolare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avrebbe turbato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando di gara relativo all'affidamento di alcuni servizi di nettezza urbana, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della P.A., con collusioni e mezzi fraudolenti, consistiti nell'aver prima concordato con il predetto Amore e poi previsto in bando a pena di esclusione requisiti illegittimamente restrittivi, in guisa da permettere la partecipazione unicamente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cessionaria di un ramo d'azienda della Puntese, già gestrice dello stesso servizio negli anni precedenti. 2.2. Rammentano i ricorrenti che tra i requisiti previsti dal capitolato speciale d'appalto vi era quello per cui, alla data di pubblicazione del bando, l'aggiudicataria avrebbe dovuto possedere una pressa idraulica. 2.3. Indi rilevano che, a mente del par. 4 delle motivazioni in diritto della sentenza impugnata, il giudizio espresso sul motivo di ricorso per cassazione in riferimento al capo e) è quello della mera infondatezza. La Corte - proseguono - ha affermato che le sentenze di merito avevano ben argomentato le ragioni del ritenuto confezionamento del bando di gara sulle caratteristiche della [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, circa la pressa idraulica, la Corte, condividendo le motivazioni delle sentenze di merito, ha specificato che "il teste Stancanelli ha escluso che la Puntese avesse la pressa idraulica [..,] ma non anche che la [OSCURATO:PERSONA] avesse tale strumento". Denunciano i ricorrenti che, così scrivendo, la Corte ha mostrato di non aver compiutamente esaminato le censure devolutele con il ricorso per cassazione. Invero, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, all'udienza del 12 ottobre 2017 (il cui verbale è riportato in stralcio), lo Stancanelli - rispondendo a domanda del P.M. - ha chiarito che né la Puntese né la [OSCURATO:PERSONA], alla data di pubblicazione del bando ed ancora successivamente, erano dotate di pressa idraulica. Il ricorso per cassazione conteneva, a p. 55, un autonomo motivo sulla sussistenza del requisito del possesso della pressa idraulica in capo alle [OSCURATO:PERSONA], chiarendo che il bando di gara ed il capitolato speciale d'appalto, che prevedevano detto requisito, costituiscono lex specialis della gara. L'errata percezione del dato processuale da parte della Corte l'ha condotta ad una decisione che, se l'errore stesso non si fosse verificato, sarebbe stata diversa. Invero, se il bando fosse stato veramente ritagliato sulle caratteristiche della [OSCURATO:PERSONA], certamente non sarebbe stato previsto il requisito del possesso della pressa idraulica, dalla medesima non posseduto, talché, essendo tale requisito considerato essenziale dalla stessa Corte, in difetto dell'errore, la Corte medesima sarebbe stata costretta "a motivare in maniera difforme e, pertanto, l'errore di fatto in questione è stato decisivo". 2.4. Altri errori di fatto in cui- secondo i ricorrenti - è incorsa la Corte sono contenuti nei parr. 4.3. e 4.4 delle motivazioni in diritto della sentenza impugnata, in cui è trattato il motivo del ricorso per cassazione relativo all'assenza di prova dell'elemento soggettivo del reato. 2.5. Dalla lettura del par. 4.3 emerge che la Corte ha errato nel ritenere non dimostrato che i requisiti del bando erano stati inseriti dall'imputata solo dopo una discussione con i colleghi, "non avendo in ogni caso la difesa evidenziato le specifiche circostanze - in ipotesi comprovanti tale assunto - non considerate o travisate dai Giudici distrettuali". L'errore - ad avviso dei ricorrenti - è apprezzabile a misura che si considerino le pp. 59 ss. del ricorso per cassazione, ove sono riportati gli stralci delle deposizioni dei testi ADONIA Giampaolo, MUSCAGLIONE Giovanna e PEREZ Walter, in cui essi affermano che i requisiti erano stati discussi con il Direttore della [OSCURATO:PERSONA] ed Economato del Comune di Catania (Direzione deputata alla formazione dei bandi di gara) e con i Dirigenti dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Catania. 2.6. Infine - denunciano i ricorrenti - pure l'errore risultante dal par. 4.4 costituisce decisivo errore di fatto, in quanto in tale categoria deve essere ascritto l'omesso esame di un motivo di ricorso, dipeso da una vera e propria svista materiale. La Corte ha infatti ritenuto che "la doglianza con cui la difesa eccepisce il vizio di motivazione in ordine ai rilievi elevati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Pun tese [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. attiene a circostanze non dedotte con l'atto di appello, né oggetto di produzione nel corso del dibattimento". Rilevano in contrario i ricorrenti che non ricorre alcuna extra-devoluzione, in quanto il motivo relativo a siffatti rilievi elevati dall'imputata è contenuto nell'atto di appello (oltreché nell'allegato n. 9 delle produzioni difensive davanti al giudice di prima cura, riportato nel medesimo motivo di appello). 3. In udienza, il P.G. presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è integralmente inammissibile per le ragioni che si passa ad esporre. 2. La parte del motivo concernente la questione del requisito del possesso della pressa idraulica da parte dell'impresa aggiudicataria dell'appalto è manifestamente infondata. 2.1. Al par. 4.1 delle motivazioni in diritto della sentenza impugnata, la Corte afferma che "i Giudici della cognizione hanno con vincentemente argomentato le ragioni per le quali abbiano ritenuto che il bando di gara fosse stato strutturato dalla [OSCURATO:PERSONA] in modo tale - con una sorta di 'taglio sartoriale' - da potersi adattare alla sola società '[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.' riferibile all'Amore", rilevando come in specie la Corte d'appello - nel porre l'accenno sulle clausole preclusive che l'imputata aveva previsto nel bando di gara in violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di condizioni e massima partecipazione - avesse a tal fine valorizzato "una pluralità di emergenze stimate - non irragionevolmente - convergenti e tali da resistere alle specifiche deduzioni mosse con l'atto d'appello". Indi la Corte - riassumendo il percorso motivazionale seguito dalla Corte d'appello - elenca tutte tali emergenze, contraddistinte con le lettere da a) ad h). In particolare, la Corte osserva come la Corte d'appello avesse rilevato, - alla lettera g), che il teste Stancanelli ha escluso il possesso della pressa idraulica, richiesto indefettibilmente dal bando, da parte della Puntese ma non anche da parte della [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che il suo prezzo era irrisorio, sicché era innplausibile che la società non se ne fosse preventivamente munita per aggiudicarsi la gara; - alla lettera h), che comunque i motivi per cui la [OSCURATO:PERSONA] non si era aggiudicata la gara erano solo formali e non legati alla mancanza della pressa idraulica. 2.2. L'errore percettivo, e dunque di fatto, che i ricorrenti addebitano alla Corte consiste nel non aver considerato che lo Stancanelli, all'udienza del 12 ottobre 2010, avrebbe escluso il possesso della pressa idraulica in capo sia alla PuntesJe che alle [OSCURATO:PERSONA], giusta quanto risultante dal relativo verbale, riportato per stralcio nel ricorso straordinario ("[OSCURATO:PERSONA][..] La pressa nJon è stata comprata PM Non e stata comprata, ma la società poi che è subentrata non ce l'ha questa pressa? „.. [OSCURATO:PERSONA]. No, No ..."). 2.3. In disparte la totale decontestualizzazione di tale stralcio rispetto alla più ampia motivazione della Corte d'appello siccome emergente dallo stesso ricorso per cassazione su cui è intervenuta la decisione della Sesta Sezione, è decisivo che, dinanzi a quest'ultima, era denunciato un vizio di motivazione per illogicità ed irragionevolezza, e non un vizio di travisamento della prova, in conformità a quanto reso evidente dalla formulazione letterale, segnatamente, del nono motivo, con particolare riguardo alle pp. 56 e 57 (ove in effetti si legge: "Ma ancora più illogica e violatrice delle norme penali contestate è la motivazione [...]" e ancora "La motivazione della Corte di appello stride coi principi del corretto ragionamento"). 2.4. Nell'ambito di una tale devoluzione, la censura, secondo cui la Corte d'appello, "affermando che '(...) non è detto che il teste Stancanelli (...) fosse a conoscenza anche delle eventuali dotazioni della Officine-Meccaniche (...)'", avrebbe debordato i limiti di un pretesamente "corretto ragionamento", proponeva una lettura alternativa, rispetto a quella della Corte d'appello medesima, degli esiti della testimonianza dello Stancanelli, supportata, in chiave difensiva, dalla considerazione che egli era un operaio transitato dalla Puntese alla [OSCURATO:PERSONA] e quindi in grado di sapere se questa possedesse o meno una pressa idraulica. 2.5. Rispetto alla riferita formulazione della censura - che giustifica l'affermazione della Sesta Sezione a termini della quale lambiscono "i confini della inammissibilità" le doglianze (tra cui quelle del nono motivo) riguardanti "il giudizio di penale responsabilità in ordine al delitto di turbativa nella scelta del contraente di cui al capo e)" (par. 4) - era alla medesima precluso un apprezzamento 'diretto' - come invece erroneamente dato per presupposto nel ricorso straordinario che ne occupa - del verbale dell'udienza del 12 ottobre 2017, in quanto ciò avrebbe comportato un'inammissibile riedizione del giudizio in fatto compiuto dai giudici di merito. Pertanto correttamente la Sesta Sezione ha rilevato, senza incorrere in alcun errore di percezione né del tenore letterale del vizio di motivazione oggetto del ricorso per cassazione né del predetto verbale dell'udienza del 12 ottobre 2017, che la sentenza d'appello esibisce una motivazione intrinsecamente coerente alla luce di tutti i ridetti elementi da a) ad h), compreso, con valenza risolutiva, l'ultimo, a termini del quale la mancata aggiudicazione alla [OSCURATO:PERSONA] non è dipesa dalla mancanza della pressa idraulica. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza anche in rapporto all'ulteriore denunciato errore di fatto, di cui al par. 4.3 delle motivazioni in diritto della sentenza impugnata, circa l'avere la Sesta Sezione non considerato che i requisiti del bando erano stati inseriti dall'imputata, non autonomamente, ma dopo una consultazione con i colleghi, sul rilievo che non aveva "in ogni caso la difesa evidenziato le specifiche circostanze - in ipotesi comprovanti tale assunto - non considerate o travisate dai Giudici distrettuali". Secondo i ricorrenti, è sufficiente in contrario richiamare le pp. 59 ss. del ricorso per cassazione, ove sono riportati gli stralci delle deposizioni di svariati testi attestanti le avvenute consultazioni. 3.1. Tuttavia la censura non considera che la motivazione della Sesta Sezione si articola in due rationes decidendi: una 'principale', intesa a rilevare come l'intero decimo motivo di ricorso, di cui si tratta, fosse inammissibilmente vertito in fatto; ed una 'ulteriore', unica fatta segno di contestazione nel ricorso straordinario, intesa a rilevare come la difesa, in tale motivo, avesse omesso di allegare le circostanze non considerate o travisate. La sola contestazione della seconda ratio decidendi è già in astratto insufficiente a determinare l'accoglimento della censura che in questa sede ne occupa, posto che la prima rado decidendi, non impugnata, è di per sé idonea a sorreggere la decisione cui è pervenuta la Sesta Sezione. Peraltro, anche a voler prescindere da ciò, quel che la Sesta Sezione rimprovera alla difesa è, in realtà, la mancata deduzione di un vizio denunciante un caso di omesso esame o di vero e proprio travisamento in ordine, non già alle deposizioni dei testi che abbiano riferito di loro interlocuzioni con l'imputata, ma alle "specifiche circostanze" idonee a "dimostrare" - anche per il tramite delle dichiarazioni di tali testi - "che i requisiti furono inseriti nel bando di gara non dall'imputata in autonomia [...]". Ora, premesso che il vizio denunciato era un mero vizio motivazionale [viepiù ad ampio spettro, in quanto riferito all'omessa motivazione dell'elemento soggettivo tout court, per non avere, in tesi difensiva, la Corte d'appello "speso una sola parola per motivare in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo previsto per il delitto contestato al capo e) della rubrica"], a semplice lettura degli stralci delle deposizioni dei testi riportati nel ricorso per cassazione oggetto della decisione dalla Sesta Sezione (pp. 60 e 61), emerge come detti stralci rendano conto di interlocuzioni dell'imputata con i testi medesimi, ma non - in funzione di pretermissioni o addirittura travisamenti non denunciati - dell'essere state le clausole del bando predisposte 'anche' con il loro coinvolgimento (parendo anzi di potersi evincere la conferma del contrario nelle parole dell'Adonia, che ha riferito di avere "informalmente" solo "guardato" il bando del 2013). 3.2. Di conseguenza, tornando al ricorso straordinario che ne occupa, nessun errore è rimproverabile alla Sesta Sezione, la cui motivazione, anzi, spicca per sintetica precisione. 4. Il ricorso è infine parimenti inammissibile per manifesta infondatezza in rapporto all'ultimo denunciato errore di fatto, di cui al par. 4.4 delle motivazioni in diritto della sentenza impugnata, inerente l'avere la Sesta Sezione affermato che la doglianza difensiva sui "rilievi elevati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. attiene a circostanze non dedotte con l'atto di appello, né oggetto di produzione nel corso del dibattimento", laddove invece tali rilievi - secondo i ricorrenti - sono stati sia dedotti nel ricorso in appello che documentati dinanzi al primo giudice. 4.1. Viene in linea di conto la determinante considerazione che i rilievi di cui si tratta non constano effettivamente evocati come tali nel ricorso per cassazione su cui è intervenuta la sentenza impugnata, a fondamento di alcun motivo di censura relativo alla gara d'appalto oggetto del capo e) della rubrica. 4.1.1. Invero, riferimenti assai generici e frammentari all'attività della [OSCURATO:PERSONA] figurano solo nel paragrafo introduttivo sulle vicende di fatto afferenti alla gara, intitolato: "La gara di appalto di ottobre 2013"e sviluppato prima dell'enunciazione e della disamina dei motivi veri e propri, contraddistinti ciascuno da un numero cardinale e da un titolo in grassetto. 4.1.2. In tale preliminare enunciazione, è inframmezzata, a p. 42, una parvenza di denuncia di difetto motivazionale: "Tutto quanto sopra scritto [...] non è stato [...] trattato nella motivazione della sentenza, anche solo per superare le censure difensive mosse con i motivi di gravame"; nondimeno, fermo che trattasi di un'affermazione non trasfusa in alcun motivo di ricorso, valga osservare che l'incipit testé riportato si riferisce alla pretesa attività della [OSCURATO:PERSONA] per verificare la possibilità di esternalizzare il servizio di riparazione degli automezzi della nettezza urbana o di riallocazione degli operai in esubero presso altri Dipartimenti e non, funditus, a rilievi elevati alla Puntese, neppure evocati. 4.1.3. Né all'uopo rileva il mero accenno, contenuto tra parentesi, in principio della p. 42, agli operai "nulla facenti presso l'autoparco di [OSCURATO:PERSONA]Arci", con riguardo ai quali nessuna contestazione né il ricorso per cassazione né lo stesso ricorso straordinario evidenziano essere mai stata mossa alla Puntese. 4.1.4. Con riferimento, poi, alla parte finale del paragrafo introduttivo, di cui a p. 43, circa i controlli fatti svolgere dall'imputata dopo la cessione del ramo d'azienda, non emerge neppure quella parvenza di denuncia di difetto di motivazione che traspare a p. 42; oltretutto, controlli - che ad ogni modo non si afferma essere esitati in anomalie e men che meno in rilievi - hanno riguardato la [OSCURATO:PERSONA] e non la Puntese; sotto ulteriore profilo, neppure l'accenno alla richiesta di un parere sui requisiti previsti in bando attiene ex se a rilievi mossi alla Puntese. 4.2. In definitiva, difettando l'inserimento del tema dei "rilievi elevati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l." nell'esposizione di alcuno dei citati motivi del ricorso per cassazione, cade ex se l'odierna censura che vi fa riferimento al fine di far constare un errore di fatto in dipendenza dall'omesso esame per mera svista di un motivo di ricorso. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e de