CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 15317/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di primo grado di condanna alla pena di giustizia per il reato di tentato furto in abitazione e di false dichiarazioni circa la propria identità personale. L'esponente deduce con un unico motivo la violazione di legge nonché la manifesta illogicità della sentenza in relazione all'art. 56, comma 3, cod.pen. Il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine agli accertati profili di responsabilità dell'imputata con riferimento al reato a lei ascritto al capo a). La Corte di merito ha illustrato in modo coerente e puntuale le ragioni poste a fondamento del decisum facendo buon governo della disciplina dell'istituto del tentativo e dei principi stabiliti in questa sede in materia, ha rappresentato, all'esito di attenta disamina del fatto, che l'interruzione dell'azione criminosa è dipesa dall'intervento di fattori esterni, indipendenti da un'autonoma determinazione dell'imputata. Ha quindi ritenuto sussistente la fattispecie del tentativo. La risposta è conforme ai principi consolidati espressi da questa Corte (Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013, Rv. 258076 - 01:"È configurabile il tentativo e non la desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento non per volontaria iniziativa dell'agente ma per fattori esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana"). In altri termini, in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa. (Fattispecie di tentato furto ai danni di una tabaccheria, nella quale la Suprema Corte ha escluso la configurabilità della desistenza volontaria nella condotta degli imputati che dopo aver compiuto atti idonei e diretti a commettere il furto si allontanavano scoraggiati dalla presenza di una lastra di metallo che impediva lo sfondamento del muro e dal sopraggiungere degli agenti di polizia) (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Rv. 272535). Peraltro, i rilievi difensivi, dietro l'apparente prospettazione di vizi di legittimità, rimandano ad un'alternativa ricostruzione del fatto. E' d'uopo rammentare come, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181-01; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 I