Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29634/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20206/2022R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Elia; rappresentat o e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatie difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti - nonché di [OSCURATO:PERSONA]Avino; -intimato- avverso la sentenza n. 1824/2022della CORTE d’ APPELLO di NAPOLI , depositata il giorno 2 maggio 2022, notificata l’11 maggio 2022; A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 20206/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Corte d’appello di Napoli, confermando la sentenza del locale Tribunale ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Elia nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Avino, di condanna al risarcimento dei danni provocatigli dalle diffamazioni e dalle calunnie, nonché dalla frode contrattuale e processuale e dall’appropriazione indebita di somme provenienti dalle casse del Condominiosito in [OSCURATO:PERSONA] 20, Napoli, asseritamente subìte; ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Elia sulla base di quattro motivi; hanno risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando anche certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA]Avino, per il quale nessuno si è costituito in sede dilegittimità; la trattazione delricorso è stata fissata in adunanza camerale; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; non sono state depositate memorie.

Considerato che: successivamente alla proposizione del ricorso il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione iscritto al n. 20206/2022 RG, invocando l’ “estinzione del procedimento”. l’atto di rinuncia non è stato sottoscritto personalmentedalla parte ricorrente e il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA],non è munito di mandato specialeai sensi dell’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.; la mancanza in capo al difensore delmandato speciale a rinunciare e, in generale, l’insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., rendono il suddetto atto inidoneo a produrre l’effetto dell'estinzione del giudizio di cassazione (cfr. già Cass. 21/05 / 1976, n.1844; successivamente , Cass. 26/03/2010, n.

A.C. 24.10.2024 N. R.G. 20206/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 7242; Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 901), rivelando, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio ( ex multis : Cass. 06/12/2004, n. 22806; Cass. 11/10/2013, n. 23161; Cass.27/07/2018, n. 19907); in ragione della sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le particostituite; vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorsoe compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20206/2022R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Elia; rappresentat o e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatie difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti - nonché di [OSCURATO:PERSONA]Avino; -intimato- avverso la sentenza n. 1824/2022della CORTE d’ APPELLO di NAPOLI , depositata il giorno 2 maggio 2022, notificata l’11 maggio 2022; A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 20206/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d’appello di Napoli, confermando la sentenza del locale Tribunale ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Elia nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Avino, di condanna al risarcimento dei danni provocatigli dalle diffamazioni e dalle calunnie, nonché dalla frode contrattuale e processuale e dall’appropriazione indebita di somme provenienti dalle casse del Condominiosito in [OSCURATO:PERSONA] 20, Napoli, asseritamente subìte; ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Elia sulla base di quattro motivi; hanno risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando anche certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA]Avino, per il quale nessuno si è costituito in sede dilegittimità; la trattazione delricorso è stata fissata in adunanza camerale; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; non sono state depositate memorie. Considerato che: successivamente alla proposizione del ricorso il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione iscritto al n. 20206/2022 RG, invocando l’ “estinzione del procedimento”. l’atto di rinuncia non è stato sottoscritto personalmentedalla parte ricorrente e il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA],non è munito di mandato specialeai sensi dell’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.; la mancanza in capo al difensore delmandato speciale a rinunciare e, in generale, l’insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., rendono il suddetto atto inidoneo a produrre l’effetto dell'estinzione del giudizio di cassazione (cfr. già Cass. 21/05 / 1976, n.1844; successivamente , Cass. 26/03/2010, n. A.C. 24.10.2024 N. R.G. 20206/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 7242; Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 901), rivelando, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio ( ex multis : Cass. 06/12/2004, n. 22806; Cass. 11/10/2013, n. 23161; Cass.27/07/2018, n. 19907); in ragione della sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le particostituite; vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorsoe compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazi
Sentenza Cassazione n. 29634/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris