CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45761/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 28/10/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Rimini in data 2/3/2020; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., è indeducibile poiché manifestamente infondato ed anche generico in quanto reiterativo di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]