CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39501/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Asti, indicata in epigrafe, con la quale è stato assolto dai reati previsti dagli artt.186, comma 7, e 187, comma 8, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 con la formula «perché il fatto non costituisce reato» deducendo vizio della motivazione, giacchè il giudice nella parte motiva della sentenza ha affermato che i reati contestati non sussistono per poi emettere un dispositivo con la formula sopra indicata, e violazione di legge, giacchè la formula assolutoria utilizzata presuppone l'accertamento di una causa di giustificazione, mentre nel caso in esame è stata accertata l'assenza dell'elemento oggettivo del reato, ossia la non corrispondenza della condotta posta in essere a quella prevista dalla norma incriminatrice. 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con memoria tempestivamente depositata, il difensore del ricorrente ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. In generale, si riconosce l'interesse dell'imputato ad impugnare una sentenza che non lo proscioglie con la formula più favorevole. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso secondo i canoni dell'art.568 cod. proc. pen., l'atto d'impugnazione deve tuttavia indicare l'interesse concreto, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare che, in quanto attualmente pregiudizievoli, il ricorrente chiede siano eliminati. Tale interesse può consistere sia ' nel conseguimento di effetti penali più vantaggiosi (quali ad esempio l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), sia nel perseguimento di conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelle che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). In altri termini, se una sentenza penale produce effetti giuridicamente rilevanti in altri campi dell'ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo all'imputato, questi ha interesse a impugnare la sentenza qualora dalla revisione di essa possa derivare in suo favore, in modo diretto e concreto, l'eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole (Sez. 1, n. 7671 del 05/12/2000, dep. 2001, Patteri, Rv. 218311; Sez. 6, n. 8450 del 17/06/1998 , Mazzilli, Rv. 212226). Tale principio interpretativo è stato in passato declinato con sentenza delle Sezioni Unite nel senso dell'insussistenza di un interesse concreto all'impugnazione della sentenza assolutoria ai sensi dell'art.530, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep.1996, Fachini, Rv. 203762), posto che in tal caso la formula del dispositivo non potrebbe mutare e che la motivazione che mostri perplessità sull'innocenza dell'imputato non lede posizioni soggettive giuridicamente rilevanti. Successivamente, pur confermandosi il criterio interpretativo espresso nella sentenza Fachini, si è nel tempo precisato: che l'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza di assoluzione emessa ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. va valutato in concreto (Sez. 5, n. 40826 del 21/09/2004, Belluomini, Rv. 230112, in un caso in cui era pendente l'accertamento del reato di calunnia contestato alla parte offesa); che sussiste l'interesse giuridico dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula «perché il fatto non costituisce reato», al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria «perché il fatto non sussiste» (Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252150) in ragione dei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen., connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare (Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv. 276524); che sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula «perché il fatto non costituisce reato», al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria «perché il fatto non sussiste», allorquando egli deduca che l'accertamento del fatto materiale oggetto del processo penale possa pregiudicare le situazioni giuridiche soggettive a lui facenti capo in giudizi civili e amministrativi, anche distinti rispetto a quelli di danno, ovvero disciplinari (Sez. 4, n. 49710 del 04/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261178). 5. Nel ricorso in esame è omessa ogni deduzione del possibile pregiudizio che derivi al ricorrente dalla formula assolutoria adottata; l'impugnazione non supera, dunque, il vaglio di ammissibilità, così essendo precluso ogni esame della congruità dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav