CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 07348/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17896/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] A R.L., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 212 -SCALA B INT. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in BOLOGNA via Garibaldi, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in BOLOGNA via Garibaldi 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.3111/2021 depositata il 20/05/2022. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e rilevato che non è stata documentata accettazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve provvedere sulle spese, in ragione della mancata accettazione, e che, stante il potere di cui al secondo comma dell’art. 391 c.p.c., si può procedere ad una liquidazione unitaria, stante la comunanza delle posizioni dei resistenti, liquida le stesse come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate congiuntamente in € 2.800, oltre € 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 18/03/2025