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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025

Cassazione n. 15372/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; ( Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avver ;o la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe con la quale è stata conferrm ta la sentenza di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Bergamo in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena stabilito per la continuazione.

Lamenta illogicità per la diversa valutazione dei medesimi elennei ti in relazione al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine agli elementi di :ui all'art. 129 cod. proc. pen. 2.

I ricorsi sono inammissibili.

La censura avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] è generica e aspecifica, non tener do conto della diffusa motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione delle resp )nsabilità (cfr. pag. 2).

Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericiti dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisi( ne impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le al Fermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, i. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268322, Galtelli).

Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ' ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013 ) Rv. 256130 - 01).

Quanto al ricorso Saifi, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustivE congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza i questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "p ma congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reat ) e capacità a delinquere, (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 dE I 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la Corte bresciana non si limita al richiamo delle modalità del fatto, ma, a differenza i Iella posizione [OSCURATO:PERSONA], valorizza due ulteriori condanne riportate dal ricorrente nelle more del prc cesso, riferite non solo a fatti di spaccio, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale (senten e irrevocabili della Corte d'appello di Brescia del 2 marzo 2023 e del Tribunale di Bergamo el 13 ottobre 2023).

Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei rico renti (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spe se processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro ciascuno, in fave -e della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagament ) delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore de la cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 aprile 2025 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; ( Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avver ;o la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe con la quale è stata conferrm ta la sentenza di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Bergamo in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena stabilito per la continuazione. Lamenta illogicità per la diversa valutazione dei medesimi elennei ti in relazione al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine agli elementi di :ui all'art. 129 cod. proc. pen. 2. I ricorsi sono inammissibili. La censura avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] è generica e aspecifica, non tener do conto della diffusa motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione delle resp )nsabilità (cfr. pag. 2). Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericiti dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisi( ne impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le al Fermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, i. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268322, Galtelli). Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ' ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013 ) Rv. 256130 - 01). Quanto al ricorso Saifi, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustivE congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza i questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "p ma congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reat ) e capacità a delinquere, (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 dE I 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la Corte bresciana non si limita al richiamo delle modalità del fatto, ma, a differenza i Iella posizione [OSCURATO:PERSONA], valorizza due ulteriori condanne riportate dal ricorrente nelle more del prc cesso, riferite non solo a fatti di spaccio, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale (senten e irrevocabili della Corte d'appello di Brescia del 2 marzo 2023 e del Tribunale di Bergamo el 13 ottobre 2023). Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei rico renti (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spe se processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro ciascuno, in fave -e della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagament ) delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore de la cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 aprile 2025 Il Consigliere estenso
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