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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08758/2026

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la seguente sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 del G.u.p. del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.u.p. del Tribunale di Trieste: a) applicava, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.: a.1) a [OSCURATO:PERSONA], la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed € 6.000,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di usura continuata e pluriaggravata in concorso di cui al capo a) (ex capo 14), abusiva attività finanziaria (art. 132 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) in concorso di cui al capo a) (ex capo 15) e detenzione illegale in concorso di un’arma comune da sparo (art. 1, 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895) di cui al capo c) (ex capo 19); a.2) a [OSCURATO:PERSONA], la pena di un anno, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed € 7.000,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di usura continuata e pluriaggravata in concorso di cui al capo a) (ex capo 14) e abusiva attività finanziaria in concorso di cui al capo a) (ex capo 15); b) disponeva, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., la confisca del denaro (pari a € 115.905,00), dei preziosi (del valore complessivo di circa € 100.000,00) e del motoveicolo (di marca Ducati del valore di circa € 13.000,00) in sequestro.

2. Avverso tale sentenza del 26/09/2025 del G.u.p. del Tribunale di Trieste, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto a firma del loro difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 240-bis cod. pen., con riguardo alla disposta confisca «del denaro e del motoveicolo in sequestro».

Dopo avere elencato i cosiddetti reati-spia che consentono la confisca cosiddetta allargata (o per sproporzione) di cui all’art. 240-bis cod. pen., i ricorrenti trascrivono il capo 3) dell’imputazione con riferimento (anche) al quale, con il decreto del 28/10/2020 del G.i.p. del Tribunale di Trieste, era stato disposto il sequestro preventivo dei loro beni, sottolineando che, dal suddetto capo d’imputazione, risultava che essi avrebbero sottratto dagli incassi di un esercizio commerciale riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 150.000,00.

Ciò posto, i ricorrenti rappresentano che, con riguardo a tale reato di cui al capo 3), che era stato contestato loro come estorsione, era stata disposta l’archiviazione del procedimento (con decreto del 11/01/2024 del G.i.p. del Tribunale di Udine), «ritenendo ipotizzabili eventuali ed ulteriori reati quali l’appropriazione indebita ed il furto» (così il ricorso).

Ne discenderebbe che, «quantomeno in merito alla somma di denaro», la confisca sarebbe stata disposta «in assenza del cd reato-spia, […] in quanto proprio nel provvedimento di archiviazione è lo stesso GIP a ritiene [sic] ipotizzabili i reati di furto e di appropriazione indebita».

Inoltre, come avrebbe ritenuto anche il tribunale del riesame, «benché non vi sia alcuna giustificazione in merito al possesso, il primo episodio riconducibile al reato di usura […] sia avvenuto diversi mesi dopo l’acquisto degli orologi sottoposti a sequestro e successivamente all’appropriazione della somma sottratta al [OSCURATO:PERSONA]», con la conseguenza che «a giustificare la sproporzione dei redditi risulta essere non certamente il reato di usura, ma l’ingente sottrazione operata ai danni dell’esercizio commerciale del [OSCURATO:PERSONA]».

Ne conseguirebbe che la confisca allargata sarebbe stata disposta in relazione a un reato che non è compreso tra quelli indicati nell’art. 240-bis cod. pen., «ovvero l’accertato furto/appropriazione indebita ai danni del [OSCURATO:PERSONA]», «in contrasto con il principio di legalità».

Dopo avere richiamato la necessità che, nella confisca allargata, la presunzione relativa di illegittima acquisizione, da parte dell’imputato, di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata sia circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, i ricorrenti deducono che, anche a volere ravvisare nell’usura il reato-spia della disposta confisca, sarebbe «evidente che la distanza temporale tra l’acquisto dei beni sottoposti a sequestro e il primo episodio di usura – in considerazione del fatto che il reato di usura si caratterizza per la promessa di una prestazione in denaro o di altre utilità la cui materiale disponibilità non si realizza nell’immediato ma, in genere, a distanza di mesi – non giustifica nel modo più assoluto la confisca dei beni sottoposti al vincolo ablativo, in quanto non vi [sic] la derivazione del predetto bene da attività illecite».

Ne risulterebbe la violazione dell’art. 240-bis cod. pen. perché la confisca sarebbe stata disposta in assenza di uno dei reati-spia che sono previsti nell’art. 240-bis cod. pen., atteso che «i beni sottoposti a provvedimento ablativo non sono stati acquistati con i proventi del reato di usura ex art. 644 c.p., […], in quanto vi è una netta distanza temporale tra l’acquisto e il primo episodio di usura – senza considerare che i proventi del delitto poi si sarebbero avuti a distanza di mesi dal primo episodio contestato al [OSCURATO:PERSONA] – ma dall’incremento del patrimonio dovuto all’ingente furto commesso ai danni dell’esercizio commerciale del [OSCURATO:PERSONA]».

Pertanto, poiché i reati di furto e di appropriazione indebita non rientrano tra i reati-spia di cui all’art. 240-bis cod. pen., «i predetti beni non possono essere oggetto di confisca obbligatoria se non quantomeno per la somma di denaro pari ad euro 115.905,00». [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, il ricorso si deve ritenere ammissibile, perché risulta diretto a contestare l’applicazione della misura di sicurezza della confisca cosiddetta allargata (o per sproporzione) per la violazione dei presupposti e dei limiti che sono stabiliti dalla legge per la sua applicazione, il che si deve ritenere ricompreso nella nozione di «l’illegalità […] della misura di sicurezza» ai sensi e per gli effetti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862-01; Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946-02).

2. Ciò precisato, l’unico motivo è manifestamente infondato.

2.1. Ai fini della confisca allargata, sono necessarie e sufficienti: a) la condanna o l’applicazione della pena su richiesta per determinati reati (cosiddetti-reati-spia); b) la sproporzione tra i beni o le altre utilità di cui il condannato è titolare o ha la disponibilità e il suo reddito dichiarato o la sua attività economica, salva la giustificazione della legittima provenienza dei suddetti beni.

Tale confisca prescinde quindi dal collegamento pertinenziale tra il reato per il quale è stata inflitta la condanna e i beni che ne costituiscono l’oggetto.

Poiché l’istituto si fonda sulla presunzione (relativa) dell’acquisizione dei beni confiscati mediante un’attività illegittima (anche diversa da quella per la quale è intervenuta la condanna), affinché tale presunzione conservi la propria ragionevolezza, è necessario che essa sia circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi, perciò, dare conto che i beni non siano ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 1, n. 25239 del 23/01/2024, Prevete, Rv. 286594-01; Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468-01).

2.2. Il G.i.p. del Tribunale di Trieste ha rispettato tali principi.

Posto che la pena era stata applicata su richiesta anche per il delitto di usura continuata in concorso (capo “a”, ex capo 14), delitto che rientra tra i reati-spia che sono previsti dall’art. 240-bis cod. pen., e ribadito che il G.i.p. non doveva individuare un nesso di derivazione dei beni confiscati dall’attività illecita di usura che aveva determinato l’applicazione della pena su richiesta, lo stesso G.i.p. ha argomentato che: a) i beni in sequestro erano nella disponibilità degli imputati e che il loro ingente valore (denaro per € 115.905,00, preziosi del valore di circa € 100.000,00 e una moto di marca Ducati del valore di € 13.000,00) era sproporzionato rispetto ai redditi che erano stati dichiarati sia da [OSCURATO:PERSONA] (circa € 16.000,00 nel 2018, € 31.000,00 nel 2019, € 4.000,00 nel 2020) sia da [OSCURATO:PERSONA] (redditi inferiori a € 5.000,00 negli anni dal 2018 al 2020); b) gli imputati non avevano giustificato la legittima provenienza dei beni, in assenza di riscontri in ordine sia ai guadagni che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe asseritamente tratto dalla sua attività di gigolò/accompagnatore (essendo piuttosto emerso il contrario), sia allo svolgimento di attività imprenditoriale in Germania da parte di [OSCURATO:PERSONA]; c) anche il criterio della ragionevolezza temporale si doveva ritenere rispettato, atteso che i primi prestiti usurari che gli imputati avevano fatto alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] risalivano al 2018 e i beni in sequestro erano stati acquistati nello stesso periodo e, comunque, non oltre l’estate 2020.

A fronte di ciò, si deve ritenere del tutto irrilevante che, nel decreto di archiviazione del 11/01/2024, il G.i.p. del Tribunale di Udine avesse, per di più, solo ipotizzato («potendo tuttalpiù ipotizzare») la configurabilità dei reati di furto o appropriazione indebita, atteso che ciò non toglie che la confisca resti correttamente correlata ai menzionati presupposti della condanna per il reato-spia di usura continuata in concorso (compreso nell’elenco di cui all’art. 240-bis cod. pen.), della disponibilità dei beni in sequestro in capo agli imputati, della sproporzione tra il valore di tali beni e i redditi dichiarati dai due [OSCURATO:PERSONA] e della mancata giustificazione della legittima provenienza degli stessi beni, oltre che rispettosa del limite della ragionevolezza temporale.

Quanto a quest’ultimo aspetto, ribadito che, diversamente da quanto mostrano di ritenere i ricorrenti, ai fini della confisca dei beni, non era necessario che gli stessi fossero «stati acquistati con i proventi del reato di usura ex art. 644 c.p.», il rispetto del limite della ragionevolezza temporale appare risultare con chiarezza dalla motivazione della sentenza impugnata e alla luce delle circostanze, che sono state evidenziate nella stessa, che i primi prestiti usurari risalivano al 2018 (nel capo “a”, ex capo 14, i reati erano contestati come commessi «dal 2018 almeno fino al 2 maggio 2022») e che i beni in sequestro erano stati acquistati nello stesso periodo e, comunque, non oltre l’estate 2020, con la conseguenza che si deve evidentemente escludere che tali acquisti siano stati effettuati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente o successivo alla commissione del suddetto reato-spia di usura continuata in concorso.

A fronte di ciò, le doglianze dei ricorrenti appaiono sostanzialmente generiche o, comunque, operare dei riferimenti temporali, quale quello relativo alla «distanza di mesi», che non si possono all’evidenza ritenere configurare un periodo di tempo eccessivamente antecedente o successivo alla commissione del reato-spia di usura continuata in concorso.

3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 ciasc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 del G.u.p. del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.u.p. del Tribunale di Trieste: a) applicava, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.: a.1) a [OSCURATO:PERSONA], la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed € 6.000,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di usura continuata e pluriaggravata in concorso di cui al capo a) (ex capo 14), abusiva attività finanziaria (art. 132 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) in concorso di cui al capo a) (ex capo 15) e detenzione illegale in concorso di un’arma comune da sparo (art. 1, 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895) di cui al capo c) (ex capo 19); a.2) a [OSCURATO:PERSONA], la pena di un anno, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed € 7.000,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di usura continuata e pluriaggravata in concorso di cui al capo a) (ex capo 14) e abusiva attività finanziaria in concorso di cui al capo a) (ex capo 15); b) disponeva, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., la confisca del denaro (pari a € 115.905,00), dei preziosi (del valore complessivo di circa € 100.000,00) e del motoveicolo (di marca Ducati del valore di circa € 13.000,00) in sequestro. 2. Avverso tale sentenza del 26/09/2025 del G.u.p. del Tribunale di Trieste, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto a firma del loro difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 240-bis cod. pen., con riguardo alla disposta confisca «del denaro e del motoveicolo in sequestro». Dopo avere elencato i cosiddetti reati-spia che consentono la confisca cosiddetta allargata (o per sproporzione) di cui all’art. 240-bis cod. pen., i ricorrenti trascrivono il capo 3) dell’imputazione con riferimento (anche) al quale, con il decreto del 28/10/2020 del G.i.p. del Tribunale di Trieste, era stato disposto il sequestro preventivo dei loro beni, sottolineando che, dal suddetto capo d’imputazione, risultava che essi avrebbero sottratto dagli incassi di un esercizio commerciale riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 150.000,00. Ciò posto, i ricorrenti rappresentano che, con riguardo a tale reato di cui al capo 3), che era stato contestato loro come estorsione, era stata disposta l’archiviazione del procedimento (con decreto del 11/01/2024 del G.i.p. del Tribunale di Udine), «ritenendo ipotizzabili eventuali ed ulteriori reati quali l’appropriazione indebita ed il furto» (così il ricorso). Ne discenderebbe che, «quantomeno in merito alla somma di denaro», la confisca sarebbe stata disposta «in assenza del cd reato-spia, […] in quanto proprio nel provvedimento di archiviazione è lo stesso GIP a ritiene [sic] ipotizzabili i reati di furto e di appropriazione indebita». Inoltre, come avrebbe ritenuto anche il tribunale del riesame, «benché non vi sia alcuna giustificazione in merito al possesso, il primo episodio riconducibile al reato di usura […] sia avvenuto diversi mesi dopo l’acquisto degli orologi sottoposti a sequestro e successivamente all’appropriazione della somma sottratta al [OSCURATO:PERSONA]», con la conseguenza che «a giustificare la sproporzione dei redditi risulta essere non certamente il reato di usura, ma l’ingente sottrazione operata ai danni dell’esercizio commerciale del [OSCURATO:PERSONA]». Ne conseguirebbe che la confisca allargata sarebbe stata disposta in relazione a un reato che non è compreso tra quelli indicati nell’art. 240-bis cod. pen., «ovvero l’accertato furto/appropriazione indebita ai danni del [OSCURATO:PERSONA]», «in contrasto con il principio di legalità». Dopo avere richiamato la necessità che, nella confisca allargata, la presunzione relativa di illegittima acquisizione, da parte dell’imputato, di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata sia circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, i ricorrenti deducono che, anche a volere ravvisare nell’usura il reato-spia della disposta confisca, sarebbe «evidente che la distanza temporale tra l’acquisto dei beni sottoposti a sequestro e il primo episodio di usura – in considerazione del fatto che il reato di usura si caratterizza per la promessa di una prestazione in denaro o di altre utilità la cui materiale disponibilità non si realizza nell’immediato ma, in genere, a distanza di mesi – non giustifica nel modo più assoluto la confisca dei beni sottoposti al vincolo ablativo, in quanto non vi [sic] la derivazione del predetto bene da attività illecite». Ne risulterebbe la violazione dell’art. 240-bis cod. pen. perché la confisca sarebbe stata disposta in assenza di uno dei reati-spia che sono previsti nell’art. 240-bis cod. pen., atteso che «i beni sottoposti a provvedimento ablativo non sono stati acquistati con i proventi del reato di usura ex art. 644 c.p., […], in quanto vi è una netta distanza temporale tra l’acquisto e il primo episodio di usura – senza considerare che i proventi del delitto poi si sarebbero avuti a distanza di mesi dal primo episodio contestato al [OSCURATO:PERSONA] – ma dall’incremento del patrimonio dovuto all’ingente furto commesso ai danni dell’esercizio commerciale del [OSCURATO:PERSONA]». Pertanto, poiché i reati di furto e di appropriazione indebita non rientrano tra i reati-spia di cui all’art. 240-bis cod. pen., «i predetti beni non possono essere oggetto di confisca obbligatoria se non quantomeno per la somma di denaro pari ad euro 115.905,00». [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, il ricorso si deve ritenere ammissibile, perché risulta diretto a contestare l’applicazione della misura di sicurezza della confisca cosiddetta allargata (o per sproporzione) per la violazione dei presupposti e dei limiti che sono stabiliti dalla legge per la sua applicazione, il che si deve ritenere ricompreso nella nozione di «l’illegalità […] della misura di sicurezza» ai sensi e per gli effetti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862-01; Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946-02). 2. Ciò precisato, l’unico motivo è manifestamente infondato. 2.1. Ai fini della confisca allargata, sono necessarie e sufficienti: a) la condanna o l’applicazione della pena su richiesta per determinati reati (cosiddetti-reati-spia); b) la sproporzione tra i beni o le altre utilità di cui il condannato è titolare o ha la disponibilità e il suo reddito dichiarato o la sua attività economica, salva la giustificazione della legittima provenienza dei suddetti beni. Tale confisca prescinde quindi dal collegamento pertinenziale tra il reato per il quale è stata inflitta la condanna e i beni che ne costituiscono l’oggetto. Poiché l’istituto si fonda sulla presunzione (relativa) dell’acquisizione dei beni confiscati mediante un’attività illegittima (anche diversa da quella per la quale è intervenuta la condanna), affinché tale presunzione conservi la propria ragionevolezza, è necessario che essa sia circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi, perciò, dare conto che i beni non siano ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 1, n. 25239 del 23/01/2024, Prevete, Rv. 286594-01; Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468-01). 2.2. Il G.i.p. del Tribunale di Trieste ha rispettato tali principi. Posto che la pena era stata applicata su richiesta anche per il delitto di usura continuata in concorso (capo “a”, ex capo 14), delitto che rientra tra i reati-spia che sono previsti dall’art. 240-bis cod. pen., e ribadito che il G.i.p. non doveva individuare un nesso di derivazione dei beni confiscati dall’attività illecita di usura che aveva determinato l’applicazione della pena su richiesta, lo stesso G.i.p. ha argomentato che: a) i beni in sequestro erano nella disponibilità degli imputati e che il loro ingente valore (denaro per € 115.905,00, preziosi del valore di circa € 100.000,00 e una moto di marca Ducati del valore di € 13.000,00) era sproporzionato rispetto ai redditi che erano stati dichiarati sia da [OSCURATO:PERSONA] (circa € 16.000,00 nel 2018, € 31.000,00 nel 2019, € 4.000,00 nel 2020) sia da [OSCURATO:PERSONA] (redditi inferiori a € 5.000,00 negli anni dal 2018 al 2020); b) gli imputati non avevano giustificato la legittima provenienza dei beni, in assenza di riscontri in ordine sia ai guadagni che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe asseritamente tratto dalla sua attività di gigolò/accompagnatore (essendo piuttosto emerso il contrario), sia allo svolgimento di attività imprenditoriale in Germania da parte di [OSCURATO:PERSONA]; c) anche il criterio della ragionevolezza temporale si doveva ritenere rispettato, atteso che i primi prestiti usurari che gli imputati avevano fatto alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] risalivano al 2018 e i beni in sequestro erano stati acquistati nello stesso periodo e, comunque, non oltre l’estate 2020. A fronte di ciò, si deve ritenere del tutto irrilevante che, nel decreto di archiviazione del 11/01/2024, il G.i.p. del Tribunale di Udine avesse, per di più, solo ipotizzato («potendo tuttalpiù ipotizzare») la configurabilità dei reati di furto o appropriazione indebita, atteso che ciò non toglie che la confisca resti correttamente correlata ai menzionati presupposti della condanna per il reato-spia di usura continuata in concorso (compreso nell’elenco di cui all’art. 240-bis cod. pen.), della disponibilità dei beni in sequestro in capo agli imputati, della sproporzione tra il valore di tali beni e i redditi dichiarati dai due [OSCURATO:PERSONA] e della mancata giustificazione della legittima provenienza degli stessi beni, oltre che rispettosa del limite della ragionevolezza temporale. Quanto a quest’ultimo aspetto, ribadito che, diversamente da quanto mostrano di ritenere i ricorrenti, ai fini della confisca dei beni, non era necessario che gli stessi fossero «stati acquistati con i proventi del reato di usura ex art. 644 c.p.», il rispetto del limite della ragionevolezza temporale appare risultare con chiarezza dalla motivazione della sentenza impugnata e alla luce delle circostanze, che sono state evidenziate nella stessa, che i primi prestiti usurari risalivano al 2018 (nel capo “a”, ex capo 14, i reati erano contestati come commessi «dal 2018 almeno fino al 2 maggio 2022») e che i beni in sequestro erano stati acquistati nello stesso periodo e, comunque, non oltre l’estate 2020, con la conseguenza che si deve evidentemente escludere che tali acquisti siano stati effettuati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente o successivo alla commissione del suddetto reato-spia di usura continuata in concorso. A fronte di ciò, le doglianze dei ricorrenti appaiono sostanzialmente generiche o, comunque, operare dei riferimenti temporali, quale quello relativo alla «distanza di mesi», che non si possono all’evidenza ritenere configurare un periodo di tempo eccessivamente antecedente o successivo alla commissione del reato-spia di usura continuata in concorso. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 ciasc
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