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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22036/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] ricorsi proposti da Primm(Nicola e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 10 maggio 2018 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato loro ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; - al riconoscimento della recidiva in capo al [OSCURATO:PERSONA] considerato l'esito positivo dell'affidamento in prova; Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della invocata circostanza attenuante, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva è inammissibile posto che le ragioni addotte dalla Corte non sono manifestamente illogiche e che, pur preso atto della non rilevanza a tal fine delle più recenti condanne, alla luce delle più risalenti se ne traeva comunque un giudizio di accresciuta pericolosità; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini 1 DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] ricorsi proposti da Primm(Nicola e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 10 maggio 2018 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato loro ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; - al riconoscimento della recidiva in capo al [OSCURATO:PERSONA] considerato l'esito positivo dell'affidamento in prova; Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della invocata circostanza attenuante, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva è inammissibile posto che le ragioni addotte dalla Corte non sono manifestamente illogiche e che, pur preso atto della non rilevanza a tal fine delle più recenti condanne, alla luce delle più risalenti se ne traeva comunque un giudizio di accresciuta pericolosità; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini 1 DEPOSITATO
Sentenza Cassazione n. 22036/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris