CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23611/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Ortona avverso la sentenza del 09/06/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste formulate dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di L'Aquila ha confermato quella del Tribunale di Chieti in data 24/1/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 48, 368 cod. pen., 494 cod. pen. e 385 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso Leonzio tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alle prove fornite dalla difesa e vizio di motivazione. La Corte aveva omesso di considerare la documentazione prodotta dalla difesa e i testi a discarico e si era basata sulle inattendibili dichiarazioni del teste Vettori, che aveva fornito una versione diversa rispetto a quella consacrata nel verbale del 3/3/2017, allorché aveva sostenuto che Leonzio gli aveva chiesto di attivare una scheda a nome di [OSCURATO:PERSONA], consegnando copia della carta d'identità di lui, in occasione di una visita a casa della moglie di Leonzio, salvo poi parlare di una richiesta fatta nella giornata di sabato 11 febbraio 2017, giornata in relazione alla quale i testi della difesa avevano escluso che il ricorrente fosse uscito di casa. La Corte si era limitata ad escludere l'interesse di Vettori a mentire e nulla aveva motivato, quanto alla contraffazione della carta d'identità di Colantuono, in ordine alla mancanza di interesse del ricorrente, posto che la carta d'identità non era scaduta. 2.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alle chiamate con lo stesso numero ma telefono diverso all'utenza di [OSCURATO:PERSONA]. L'accertata pluridisponibilità del numero avrebbe dovuto condurre alla conclusione della clonazione della scheda, ipotesi apoditticamente esclusa. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'evasione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'assunto della Corte che il ricorrente si fosse allontanato senza essere visto era smentito dalle risultanze processuali e dal fatto che nessuno aveva visto il ricorrente recarsi presso l'esercizio del Vettori. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione dei tabulati telefonici riferiti all'uso del codice IMEI e del numero 3318892323. Era emerso e non era stato debitamente considerato che il numero risultava usato anche in orari mattutini in corrispondenza del civico 10 di [OSCURATO:PERSONA], dove risiedono alcuni soggetti individuati: sul punto la Corte aveva fornito una motivazione apodittica. 2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge in ordine al delitto di calunnia ex artt. 48 e 368 cod. pen. Illogicamente era stato rilevato dalla Corte che la denuncia di calunnia presentata dalla madre del ricorrente costituisse lo sbocco logico delle minacce giunte sul cellulare di lei, trattandosi di un'iniziativa eccessiva rispetto all'entità del fatto.Mancavano inoltre elementi tali da attestare una qualche compartecipazione del ricorrente alla proposizione della denuncia da parte della madre. 2.6. Con il sesto motivo denuncia vizio di motivazione. Indebitamente la Corte aveva sostenuto che le prove avessero attestato che il ricorrente era aduso al possesso di sim intestate ad altri soggetti. 2.7. Con il settimo motivo denuncia violazione di legge. La Corte aveva omesso di procedere al rinnovo dell'istruzione dibattimentale sulla base di un assunto privo di riscontri, cioè che l'imputato potesse aver utilizzato il telefono in località diverse dal suo domicilio. 2.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 131- bis cod. pen. Non essendo ravvisabile il delitto di calunnia ma semmai quello di molestie telefoniche non vi erano ostacoli al riconoscimento della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità. 2.9. Con il nono motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Indebitamente la Corte aveva valorizzato i precedenti penali dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria„ ribadendo i motivi di ricorso. 5. Il difensore della parte civile ha formulato conclusioni, chiedendo la liquidazione delle spese del grado. 6. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile. 2. Il primo, il secondo, il quarto, il sesto e il settimo motivo, esaminabili congiuntamente, reiterano deduzioni già formulate nei precedenti gradi di giudizio ed esaminate dai Giudici di merito, che hanno sul punto fornito una motivazione non illogica, e comunque non prospettano, se non genericamente, vizi rilevanti ai fini dello scrutinio di legittimità. 2.1. La Corte ha infatti dato conto dell'insussistenza di profili di inattendibilità delle dichiarazioni del teste Vettori, peraltro solo genericamente prospettati, ed ha inoltre rilevato che non era ravvisabile alcun intento calunniatorio del predetto, con specifico riguardo alla richiesta rivoltagli dal ricorrente, qualilficatosi come incaricato, di intestare la scheda sim a [OSCURATO:PERSONA] previa consegna di copia di carta d'identità a costui riferibile, costituendo un dato neutro a tale fine la circostanza che la carta di identità fosse o meno scaduta. La Corte ha inoltre rilevato come non fossero rilevanti in senso contrario le dichiarazioni dei testi a discarico, in particolare della teste [OSCURATO:PERSONA], ben potendosi prospettare che il ricorrente fosse uscito di casa, senza farsi notare dall'anziana madre allettata, fermo restando che il Tribunale aveva già segnalato le ragioni per cui avrebbero dovuto reputarsi inconferenti le dichiarazioni dei testi Felizzi e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. D'altro canto, la Corte ha altresì confermato la valutazione del primo Giudice, che aveva rilevato, tutt'altro che illogicamente, che un preciso riscontro della riconducibilità della scheda intestata a Colantuono al ricorrente fosse desumibile dalla circostanza che con telefono avente medesimo numero IMEI fossero state fatte, con altra scheda sinn, intestata a tale [OSCURATO:PERSONA], poi rinvenuta in possesso del ricorrente, telefonate a tale [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato di aver parlato con Leonzio. 2.3. A fronte di ciò, la Corte ha coerentemente rilevato che, in assenza di elementi tali da far concretamente sospettare che vi fosse stata clonazione della scheda, non vi fosse ragione per eseguire specifici e mirati accertamenti, e ha inoltre rilevato come non assumessero rilievo decisivo, alla luce di quanto accertato, le risultanze dei tabulati del numero IMEI e del numero di cellulare, non potendosi in alcun modo escludere che il ricorrente utilizzasse il numero in altra zona e in altra ora, risultando generici e comunque inerenti al merito i rilievi difensivi sul punto e assumendo natura meramente esplorativa, in assenza di una reale lacuna della motivazione, le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, di cui al settimo motivo di ricorso. 2.4. Va inoltre aggiunto che non è ravvisabile alcun vizio della motivazione con riferimento all'assunto della Corte circa il fatto che il ricorrente fosse aduso all'utilizzo di sim intestate a terzi, ciò dovendosi correlare alla complessiva ricostruzione, implicante anche l'utilizzo della scheda intestata a [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto, sulla base dell'analisi del compendio probatorio, la Corte è pervenuta alla coerente conclusione che il ricorrente si fosse allontanato dal luogo di restrizione domiciliare per recarsi la mattina dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] presso l'esercizio del Vettori, per procurarsi la sim, fatta intestare al Colantuono, dalla motivazione delle convergenti sentenze di merito risultando escluse ricostruzioni alternative. 4. Del tutto infondato e comunque genericamente formulato risulta il quinto motivo, riguardante il delitto di calunnia. La Corte ha rilevato che l'intera operazione era volta a creare una falsa apparenza circa la provenienza da Colantuono dei messaggi intimidatori diretti a [OSCURATO:PERSONA] e inviati con l'utenza in possesso del ricorrente, che costui aveva fatto intestare a Colantuono: avendo sottolineato come il ricorrente avesse motivi di attrito con Colantuono, la Corte ha ritenuto non illogicamente che quella falsa apparenza non potesse che avere la finalità di indurre [OSCURATO:PERSONA] a reagire e dunque, quale conseguenza ragionevolmente prevedibile, a denunciare le minacce subite, così da incolpare per tale via Colantuono di reato che certamente non aveva commesso, condotta comunque riconducibile al ricorrente, che aveva creato quella falsa apparenza, inducendo in errore la madre (per ipotesi simili si rinvia a Sez. 6, n. 15007 del 28/02/2013, Mandarino, Rv. 254859 e a Sez. 6, n. 16161 del 07/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249896). Il motivo di ricorso sul punto risulta volto a contestare assertivamente la ricostruzione proposta, ma senza vulnerare la motivazione. 5. L'ottavo e il nono motivo sono volti a sollecitare una diversa valutazione di merito e risultano comunque manifestamente infondati, essendo stati segnalati, con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., il carattere ostativo dei limiti edittali del delitto di calunnia e la complessiva gravità dei fatti ed essendo stati valorizzati, per escludere le attenuanti generiche, i precedenti penali del ricorrente, in assenza di elementi positivamente valutabili. 6. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente va infine condannato a rifondere alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado, che liquida come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liq